Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
parte 1ª disposizioni generali
titolo i contenuti del piano e livelli di prescrizione

Art. 1 Documenti del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico è l'atto di governo del territorio con il quale il Comune disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 03/01/2005, n. 1.

2. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Monterchi è costituito dai seguenti documenti:

Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il Regolamento Urbanistico traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale, in norme e prescrizioni.

2. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente comma 2 dell'art. 1 risultano nel loro insieme elementi indispensabili alla corretta lettura ed interpretazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Monterchi.

3. Il Quadro conoscitivo documenta caratteristiche, condizioni e funzioni in atto del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

4. La Relazione illustrativa riporta i principi generali che sono stati assunti nella redazione del Regolamento Urbanistico ed evidenzia le principali scelte proposte dal piano.

5. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno carattere prescrittivo e vincolante.

6. Le tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è precisato ai successivi comma 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14.

7. Ogni area perimetrata con linea continua nera rappresenta una parte di territorio per la quale valgono determinate e specifiche prescrizioni, il cui riferimento normativo è costituito da un gruppo di sigle disposte ed organizzate secondo il seguente schema fisso e ricorrente:

8. Le aree con specifico perimetro come da legenda (linea tratteggiata di colore arancio) individuano il centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05.

9. Le aree con specifico perimetro come da legenda (linea tratteggiata di colore viola) indicano il contesto del centro antico le cui norme specifiche di intervento sono riportate al Capo I del Titolo XII.

10. Le aree con specifico perimetro come da legenda (rosso scuro) individuate con un numero dello stesso colore indicano gli ambiti di pertinenza degli edifici e degli aggregati di valore storico artistico in ambito urbano, periurbano ed extraurbano, per i quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato ai Titoli XI e XII. I perimetri di tali aree di pertinenza, pur essendo prescrittivi, individuano un contesto di riferimento per la definizione, in sede progettuale di dettaglio, dei limiti effettivi del contesto di pertinenza; sono perciò consentiti aggiustamenti e variazioni geometriche non sostanziali dei perimetri i quali dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici o di divisione esistenti.

11. Le aree con specifica campitura come da legenda (retino a righe verticali di colore magenta) con la sigla ne individuano gli interventi di completamento; il numero che affianca la sigla ne rimanda alle prescrizioni contenute nell'abaco del Titolo XVIII.

12. Le aree con specifico perimetro come da legenda (linea continua di colore rosso) rappresentano gli interventi di Trasformazione, per le quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato al Titolo XVII.

13. Le indicazioni relative al progetto di suolo definiscono i trattamenti del suolo delle aree pubbliche o collettive i confini dei quali sono indicativi. I confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali; per tali aree si deve fare riferimento a quanto riportato ai Titoli XIX e XX. Gli stessi criteri si applicano agli spazi aperti destinati a standard urbanistici negli interventi di Trasformazione, fermo restando il rispetto delle specifiche prescrizioni riportate al Titolo XVII.

14. I segni grafici riferiti a terrazzamenti e ciglionamenti individuano ambiti di tutela, la cui disciplina è indicata al Titolo XI - Capo III -.

Art. 3 Livelli di prescrizione

1. Le norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico sono rivolte sia a soggetti pubblici che a soggetti privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

2. Le norme di livello generale contenute nella Parte Seconda, Titolo VI e le norme di livello specifico contenute nella Parte Seconda, Titoli VII-XVI corrispondono alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 55 della L.R. 01/05.

3. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Terza corrispondono alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05, le cui previsioni ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi, come previsto dai comma 5 e 6 dell'art. 55 della L.R. 01/05.

titolo ii sistemi, sottosistemi ed ambiti

Art. 4 Disposizioni generali

1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e con insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio; i sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d'uso; gli ambiti costituiscono una possibile ed ulteriore suddivisione del sottosistema, utilizzata per precisare e differenziare eventuali specificità del sottosistema stesso, relative ad alcune caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi.

2. Attraverso l'individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, quindi, il Regolamento Urbanistico disciplina per aree omogenee le destinazioni d'uso - secondo quanto specificato all'art. 5 - e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione riferiti all'intero territorio comunale e gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati.

3. Nelle Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Complesso di Intervento di cui al Capo III del Titolo XVII l'identificazione dei sottosistemi e degli eventuali ambiti all'interno del Sistema Insediativo che comprende il Sistema della residenza, il Sistema della produzione ed il Sistema dei luoghi centrali potrà essere ridefinita in sede di redazione del Piano Complesso, contestualmente allo sviluppo del progetto specifico per ciascun contesto.

Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi

1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.

2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali ed alle relative loro articolazioni così come definite al Titolo VIII - Distribuzione e localizzazione delle funzioni delle presenti norme.

3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" oppure nelle schede normative riferite agli ambiti di pertinenza degli edifici e degli aggregati di valore storico artistico in ambito urbano, periurbano ed extraurbano.

4. Le percentuali, riferite alla Superficie lorda di pavimento (Slp), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.

titolo iii zone omogenee e standard urbanistici

Art. 6 Zone omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  1. - Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolar e pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  2. - Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.;
  3. - Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  4. - Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  5. - Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
  6. - Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 7 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso pubblico

1. Ai fini del calcolo degli standard urbanistici, se ne è garantito l'uso pubblico, sono considerati spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le seguenti destinazioni d'uso:

2. Le aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" con specifica sigla, riferita alle destinazioni d'uso elencate al precedente comma 1 devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.

3. All'interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, campi all'aperto, spogliatoi, servizi igienici ecc., previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione e gestione degli spazi adiacenti.

4. All'interno dei servizi sportivi coperti sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della Slp complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

titolo iv parametri urbanistici

Art. 8 Superficie territoriale (St)

1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati (mq.), di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 9 Superficie fondiaria (Sf)

1. La superficie fondiaria espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie occupata o destinata agli edifici ed alle loro pertinenze con esclusione delle aree di proprietà sia pubblica che privata destinate ed asservite ad uso pubblico.

Art. 10 Superficie Lorda di Pavimento (Slp)

1. La Superficie Lorda di Pavimento espressa in metri quadrati (mq.) è la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani ascensori. Ai fini del calcolo della Slp si considera la proiezione orizzontale dell'ingombro del vano scala, computando tale superficie una sola volta anche nel caso di più rampe sovrapposte.

2. Sono da escludere dal computo della Slp così come definita al precedente comma 1:

  1. a) gli ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i cm. 30 di spessore, a fini di ottimizzazione energetica;
  2. b) gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori e montacarichi;
  3. c) i cavedi;
  4. d) le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 3 ml. e per una superficie comunque non superiore al 20% della Slp;
  5. e) le pensiline ed i portici d'ingresso quando la superficie netta risulti inferiore a mq. 3;
  6. f) le logge ed i balconi fino ad una profondità di ml. 2;
  7. g) i porticati, le logge, i balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale;
  8. h) i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 35%, purché aventi un'altezza media di ml. 2,50 - riferita al livello sottotetto nella sua interezza, non considerando eventuali tramezzature interne -;
  9. i) gli spazi per cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a ml. 2,40 e purché fuori terra per un massimo di ml. 1;
  10. j) locali interrati per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari utili al rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente con gli eventuali correttivi previsti dal presente Regolamento;
  11. k) le serre solari, cioè gli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge, purché di superficie non superiore a 10 mq., quando finalizzati al risparmio energetico, senza determinare nuovi locali per la presenza continuativa di persone (il manufatto deve essere completamente trasparente, salvo l'ingombro della struttura di sostegno, ma apribile ed ombreggiabile per evitare il surriscaldamento estivo, attraverso schermature mobili o rimovibili);
  12. l) manufatti di servizio in generale corrispondenti a volumi fuori terra, utili ad una migliore qualità dell'insediamento senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, purché complessivamente di superficie inferiore a 9 mq. e di altezza massima al colmo di 2,40 ml. e realizzati in materiali leggeri, quali ad esempio legnaie ed altri locali di servizio simili, locali di ricovero attrezzature, ricoveri per animali da affezione, ricovero per attrezzature da giardino e per gioco ragazzi, serre, gazebo, voliere, appartenenti all'area di pertinenza degli edifici;
  13. m) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.);
  14. n) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali ad esempio forni esterni, barbecue, ecc.

3. Nel computo di cui al precedente comma 1 vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento se non demolite prima del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 11 Superficie coperta (Sc)

1. La superficie coperta espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, degli aggetti di gronda e dei balconi quando inferiori a 2 ml. di aggetto.

Art. 12 Numero dei piani

1. Quando nelle presenti norme si fa riferimento all'altezza massima di un edificio essa è sempre intesa come numero di piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano interrato anche se abitabile o agibile, purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,00 al livello del caposaldo.

2. Il prodotto del numero di piani prescritto dalle norme, per l'altezza dell'interpiano così come specificata al successivo art. 13, rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari (ml.). Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.

3. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti - salvo ove diversamente specificato - il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 13 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in metri lineari (ml.) la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio.

2. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio di cui al comma 1 del precedente art. 12, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano tipo è pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.

5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico e di iniziativa pubblica non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

6. Ai fini del calcolo, per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale che abbiano altezza interna superiore a 3 ml., la Slp si determina dividendo il volume esistente per 3.

Art. 14 Rapporto di copertura (Rc= Sc/Sf)

1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 15 Superficie permeabile di pertinenza

1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 16 Distanze

1. Per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444.

2. Fuori dai centri abitati valgono le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

3. Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, valgono le seguenti disposizioni:

Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.
Sono escluse le viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti per le quali la distanza minima è 3 ml.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

titolo v fattibilità geologica

Art. 17 Fattibilità geologica

1. In riferimento alla D.C.R. 12/02/1985, la definizione delle classi di fattibilità deriva dalla sovrapposizione della carta della pericolosità e delle destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico.

2. Sulla base delle classi di fattibilità, delle problematiche geomorfologiche, geotecniche ed idrauliche, vengono date una serie di prescrizioni tecniche riguardanti le indagini geognostiche di dettaglio da eseguirsi sia in fase di progettazione dei Piani Attuativi, sia in fase di interventi diretti ed inerenti alle tipologie fondazionali e alle modalità d'esecuzione degli stessi interventi; per l'elaborazione delle carte di fattibilità e delle prescrizioni relative alle singole aree di previsione urbanistica è stato fatto riferimento agli studi geologici e alle carte tematiche di base elaborate a supporto del Piano Strutturale, integrate da una serie di verifiche puntuali delle caratteristiche topografiche, geologiche, geomorfologiche, idrauliche e geotecniche; in particolare per ogni area di previsione è stata redatta una scheda contenente le caratteristiche generali dell'area ed elaborata una carta della fattibilità in scala 1:1000 e 1:2.000 ridefinendo con maggior dettaglio laddove necessario le classi di pericolosità in scala corrispondente.

3. Le aree di previsione per le quali è stata redatta apposita scheda sono quelle appartenenti al sistema insediativo, gli aggregati e le schede degli insediamenti di valore storico artistico in ambito periurbano ed extraurbano e le Aree di trasformazione.

4. Per le prescrizioni relative alla fattibilità geologica degli interventi, nonché alle disposizioni specifiche delle singole schede, si fa riferimento ai contenuti della "carta della fattibilità e dello Studio Geologico-Tecnico di supporto al PRG - RU", che risultano parte integrante delle presenti norme.

5. Per le aree di previsione ricadenti nel territorio aperto ed interne ai centri abitati, per le quali non è stata redatta la scheda di fattibilità, è stato realizzato un Abaco della Fattibilità con indicata per tipologia di intervento la classe di fattibilità ricavabile in funzione della classe di pericolosità attribuita, sia per quelle previsioni di piano e/o tipologie di intervento ammesse dal Regolamento Urbanistico come possibili ma non fisicamente definite nelle quantità e nella localizzazione sia per quelle destinazioni definite di "basso impatto" (interventi di modesta entità ammessi sul patrimonio edilizio esistente, aree a verde di corredo, ampliamenti di tratti di esistente viabilità, ecc.); in tali contesti inoltre vengono di seguito date una serie di prescrizioni tecniche e di disposizioni sulle indagini geognostiche da effettuare per gli eventuali interventi diretti, in relazione alle classi di pericolosità.

6. Nelle zone classificate a pericolosità bassa (classe 2) ogni intervento di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume, realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza, demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, ampliamento o sopraelevazione, realizzazione di nuove infrastrutture viarie e/o sbancamento e riporto terra dovrà essere redatto previa indagine geognostica sui terreni di fondazione ai sensi del D.M. 11/03/1988; le indagini dovranno essere mirate alla ricostruzione litostratigrafica, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni e alla determinazione della profondità della falda e delle escursioni della stessa; per consentire un'idonea scelta progettuale dovranno essere effettuate valutazioni delle portanze e dei relativi cedimenti fondazionali; per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali dovranno inoltre essere valutate le opere necessarie al loro corretto deflusso; i programmi di indagini geotecniche dovranno essere redatti sulla base della complessità del sottosuolo, sullo stato delle conoscenze della zona in esame, sulle dimensioni e le caratteristiche strutturali delle opere da realizzare; le profondità delle indagini dovranno inoltre essere estese alla parte di sottosuolo che viene influenzata dai carichi trasmessi dalle strutture di progetto; i mezzi d'indagine per la caratterizzazione dei terreni possono essere sia diretti che indiretti: tra i diretti ricordiamo i saggi con escavatore meccanico e i sondaggi a carotaggio continuo, tra gli indiretti le prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, le prospezioni sismiche e i sondaggi elettrici verticali.

7. Nelle aree a pericolosità geologica media (classe 3) ogni intervento di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume, realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza, demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, ampliamento o sopraelevazione, realizzazione di nuove infrastrutture viarie e/o sbancamento e riporto terra o in condizioni tali da poter alterare la stabilità del versante (aree interessate da coltri detritiche di paleofrane o su versanti rocciosi acclivi con giacitura a franapoggio degli strati) è ammesso sulla base di studi finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di liquefazione dei terreni in relazione agli interventi previsti, all'impiego di particolari tipologie fondazionali. Le indagini geognostiche dovranno essere estese ad un adeguato intorno e per i fronti di scavo dovrà essere calcolata la pendenza idonea ad evitare eventuali alterazioni della stabilità geomorfologica dell'area d'intervento.

8. Nelle aree a pericolosità geologica elevata (classe 4) sono previste due diverse condizioni che fanno riferimento rispettivamente ad aree con indizi di evoluzione (attive) oppure ad aree senza indizi di evoluzione (quiescenti e/o stabilizzate).

9. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (classe 4i) attestata dagli studi del P.A.I. (tav. 7.1 del Piano Strutturale) non sono consentite allo stato attuale nuove costruzioni; la mancanza di modelli idraulici di riferimento e di dati riferiti alle zonazioni in funzione dei tempi di ritorno stabiliti evidenzia che non sono state predisposte soluzioni in grado di dimostrare ed assicurare il raggiungimento di un livello di sicurezza di fasce specifiche senza alterare il livello di rischio delle aree adiacenti. Eventuali proposte e/o richieste edificatorie dovranno essere supportate da uno studio idraulico con tempi di ritorno duecentennali volto a definire le aree di esondazione del corso d'acqua. Gli studi idraulici e le zonazioni dovranno essere sottoposte all'Approvazione dell'Autorità Idraulica Competente (Provincia di Arezzo) che dovrà coordinare le richieste autorizzative degli organi territoriali di controllo idraulico di grado superiore, rispettivamente dell'Ufficio Regionale Tutela dell'Acqua e Territorio e di Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

10. Nelle aree a pericolosità idraulica media (classe 3i) ed elevata (classe 4i) diversa da quella di cui al punto precedente ogni intervento edilizio è subordinato alla verifica idraulica con tempi di ritorno duecentennali volta a definire le aree di esondazione, a dimostrare ed assicurare il raggiungimento di un livello di sicurezza dei luoghi di intervento senza alterare il livello di rischio delle aree adiacenti.

11. Nelle aree a pericolosità idraulica media (classe 3i) ed elevata (classe 4i) sono consentiti gli interventi riassunti nell'Abaco della Fattibilità Idraulica (per il Tessuto Aperto e per il Tessuto Storico) oltre a quelli indicati nelle schede di fattibilità per le altre zonizzazioni.

Art. 18 Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio irrilevante, corrispondenti alla realizzazione di zone a verde pubblico e privato privo di infrastrutture, di percorsi pedonali e ciclabili ed aree a verde di corredo alla viabilità, anche se ricadenti in zone classificate a pericolosità media ed alta.

2. In questi casi gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza particolari condizioni, purché non venga alterata la morfologia del territorio ed in modo particolare la regimazione delle acque superficiali.

Art. 19 Classe 2: fattibilità con normali vincoli

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio basso raggiungibili in aree non sufficientemente note, anche se ipotizzabili a bassa pericolosità (classe 2), corrispondenti a ristrutturazioni edilizie senza significativi incrementi volumetrici o di carichi, a nuova edificazione, a realizzazione di nuove infrastrutture viarie, realizzazione di parcheggi e sistemazione a verde, sistemazione a verde non attrezzato in aree a rischio elevato.

2. Per gli interventi ricadenti in tale classe è prescritta l'esecuzione di un'idonea indagine geognostica ai sensi del D.M. 11/03/1988, mirata alla definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione ed alla valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti fondazionali.

3. Nel caso specifico di zone con destinazione a verde ricadenti in aree a rischio elevato, le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla progettazione di interventi di riduzione del rischio, comprendenti movimenti terra tali da migliorare la stabilità dei versanti ed opere di regimazione delle acque superficiali.

Art. 20 Classe 3: fattibilità condizionata

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio medio-alto in zone ricadenti in classe 3 e 3i di pericolosità geologica ed idraulica, corrispondenti a nuova edificazione, a ristrutturazione edilizia con significativi incrementi di volume e di carichi, a demolizioni e ricostruzioni e a realizzazione di nuove infrastrutture viarie.

2. In tali aree la fattibilità degli interventi è condizionata all'esecuzione di indagini geologico-tecniche di dettaglio a livello di Piano Attuativo.

3. In particolare il progetto del Piano Attuativo dovrà essere redatto sulla base di studi geognostici a livello di area complessiva, finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di stabilità dei versanti in relazione agli interventi previsti e alla definizione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti presenti nell'area e alla corretta regimazione delle acque superficiali.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 3i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione delle disposizioni elencate al comma 10 del precedente art. 17 per la messa in sicurezza idraulica dell'area.

Art. 21 Classe 4: fattibilità limitata

1. In questa classe sono da inserire quelle previsioni urbanistiche ad elevato grado di vulnerabilità (destinazioni per servizi essenziali e per strutture di utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione) ricadente nella classe di pericolosità geologica media e le infrastrutture viarie, le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente con modesti ampliamenti di Slp, ricadenti in aree a pericolosità elevata.

2. In queste aree, già a livello di strumento urbanistico generale, dovranno essere previste specifiche indagini geognostiche mirate alla definizione dei problemi evidenziati e alla progettazione degli interventi di consolidamento e bonifica, o all'adozione di tecniche fondazionali particolari.

3. In particolare qualora l'Amministrazione Comunale intenda sostenere scelte di utilizzazione edilizia in aree ricadenti nella classe 4 di fattibilità dovranno essere allegati il progetto di massima degli interventi di bonifica e consolidamento, un'indicazione dei costi necessari per tali interventi e dei metodi di controllo e tempi necessari alla verifica degli effetti dell'intervento stesso.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 4i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione delle disposizioni elencate ai comma 9 e 10 del precedente art. 17 per la messa in sicurezza idraulica dell'area.

 

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