Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
Capo II Nuovi edifici rurali

Art. 110 Disposizioni generali

1. Nella realizzazione delle nuove costruzioni rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:

3. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Art. 111 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Nelle nuove abitazioni rurali la superficie lorda di pavimento (Slp) di ogni unità abitativa, compresi i vani non abitabili, i locali di servizio, i collegamenti verticali e l'autorimessa, non potrà superare 150 mq.; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato con solo accesso interno, per una superficie non eccedente la sagoma del volume fuori terra.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; non sono ammessi portici, balconi o tettoie e pensiline. È comunque consentita la realizzazione di scale a profferlo, trattandosi di elemento tipico dell'edilizia minore, coerente con la compattezza delle forme tradizionalmente riscontrabili in campagna.

Art. 112 Nuovi annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6,00 misurata sotto gronda.

2. Per i manufatti non destinati ad usi specialistici, per i quali siano richiesti requisiti particolari, dovrà essere privilegiato l'impiego di tamponamenti o rivestimenti in legno e di coperture anche in materiale metallico di forma e colore adeguati ad un inserimento corretto nel contesto, minimizzando l'impatto sul paesaggio rurale.

3. Nelle aree collinari i nuovi annessi agricoli dovranno essere localizzati al di sotto della linea di crinale.

 

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