1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati (mq.), di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
1. La superficie fondiaria espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie occupata o destinata agli edifici ed alle loro pertinenze con esclusione delle aree di proprietà sia pubblica che privata destinate ed asservite ad uso pubblico.
1. La Superficie Lorda di Pavimento espressa in metri quadrati (mq.) è la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani ascensori. Ai fini del calcolo della Slp si considera la proiezione orizzontale dell'ingombro del vano scala, computando tale superficie una sola volta anche nel caso di più rampe sovrapposte.
2. Sono da escludere dal computo della Slp così come definita al precedente comma 1:
3. Nel computo di cui al precedente comma 1 vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento se non demolite prima del rilascio del titolo abilitativo.
1. La superficie coperta espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, degli aggetti di gronda e dei balconi quando inferiori a 2 ml. di aggetto.
1. Quando nelle presenti norme si fa riferimento all'altezza massima di un edificio essa è sempre intesa come numero di piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano interrato anche se abitabile o agibile, purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,00 al livello del caposaldo.
2. Il prodotto del numero di piani prescritto dalle norme, per l'altezza dell'interpiano così come specificata al successivo art. 13, rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari (ml.). Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.
3. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti - salvo ove diversamente specificato - il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.
1. L'altezza dell'interpiano misura in metri lineari (ml.) la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio.
2. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio di cui al comma 1 del precedente art. 12, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.
3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano tipo è pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.
4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.
5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico e di iniziativa pubblica non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.
6. Ai fini del calcolo, per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale che abbiano altezza interna superiore a 3 ml., la Slp si determina dividendo il volume esistente per 3.
1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.
1. Per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444.
2. Fuori dai centri abitati valgono le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:
3. Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, valgono le seguenti disposizioni:
Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.
Sono escluse le viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti per le quali la distanza minima è 3 ml.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
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