Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo iv parametri urbanistici

Art. 8 Superficie territoriale (St)

1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati (mq.), di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 9 Superficie fondiaria (Sf)

1. La superficie fondiaria espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie occupata o destinata agli edifici ed alle loro pertinenze con esclusione delle aree di proprietà sia pubblica che privata destinate ed asservite ad uso pubblico.

Art. 10 Superficie Lorda di Pavimento (Slp)

1. La Superficie Lorda di Pavimento espressa in metri quadrati (mq.) è la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani ascensori. Ai fini del calcolo della Slp si considera la proiezione orizzontale dell'ingombro del vano scala, computando tale superficie una sola volta anche nel caso di più rampe sovrapposte.

2. Sono da escludere dal computo della Slp così come definita al precedente comma 1:

  1. a) gli ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i cm. 30 di spessore, a fini di ottimizzazione energetica;
  2. b) gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori e montacarichi;
  3. c) i cavedi;
  4. d) le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 3 ml. e per una superficie comunque non superiore al 20% della Slp;
  5. e) le pensiline ed i portici d'ingresso quando la superficie netta risulti inferiore a mq. 3;
  6. f) le logge ed i balconi fino ad una profondità di ml. 2;
  7. g) i porticati, le logge, i balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale;
  8. h) i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 35%, purché aventi un'altezza media di ml. 2,50 - riferita al livello sottotetto nella sua interezza, non considerando eventuali tramezzature interne -;
  9. i) gli spazi per cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a ml. 2,40 e purché fuori terra per un massimo di ml. 1;
  10. j) locali interrati per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari utili al rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente con gli eventuali correttivi previsti dal presente Regolamento;
  11. k) le serre solari, cioè gli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge, purché di superficie non superiore a 10 mq., quando finalizzati al risparmio energetico, senza determinare nuovi locali per la presenza continuativa di persone (il manufatto deve essere completamente trasparente, salvo l'ingombro della struttura di sostegno, ma apribile ed ombreggiabile per evitare il surriscaldamento estivo, attraverso schermature mobili o rimovibili);
  12. l) manufatti di servizio in generale corrispondenti a volumi fuori terra, utili ad una migliore qualità dell'insediamento senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, purché complessivamente di superficie inferiore a 9 mq. e di altezza massima al colmo di 2,40 ml. e realizzati in materiali leggeri, quali ad esempio legnaie ed altri locali di servizio simili, locali di ricovero attrezzature, ricoveri per animali da affezione, ricovero per attrezzature da giardino e per gioco ragazzi, serre, gazebo, voliere, appartenenti all'area di pertinenza degli edifici;
  13. m) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.);
  14. n) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali ad esempio forni esterni, barbecue, ecc.

3. Nel computo di cui al precedente comma 1 vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento se non demolite prima del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 11 Superficie coperta (Sc)

1. La superficie coperta espressa in metri quadrati (mq.) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, degli aggetti di gronda e dei balconi quando inferiori a 2 ml. di aggetto.

Art. 12 Numero dei piani

1. Quando nelle presenti norme si fa riferimento all'altezza massima di un edificio essa è sempre intesa come numero di piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano interrato anche se abitabile o agibile, purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,00 al livello del caposaldo.

2. Il prodotto del numero di piani prescritto dalle norme, per l'altezza dell'interpiano così come specificata al successivo art. 13, rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari (ml.). Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.

3. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti - salvo ove diversamente specificato - il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 13 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in metri lineari (ml.) la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio.

2. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio di cui al comma 1 del precedente art. 12, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano tipo è pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.

5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico e di iniziativa pubblica non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

6. Ai fini del calcolo, per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale che abbiano altezza interna superiore a 3 ml., la Slp si determina dividendo il volume esistente per 3.

Art. 14 Rapporto di copertura (Rc= Sc/Sf)

1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 15 Superficie permeabile di pertinenza

1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 16 Distanze

1. Per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444.

2. Fuori dai centri abitati valgono le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

3. Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, valgono le seguenti disposizioni:

Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.
Sono escluse le viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti per le quali la distanza minima è 3 ml.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

 

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