Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo x case sparse e nuovi edifici rurali
Capo I Case sparse

Art. 105 Criteri generali di intervento

1. Per tutti gli edifici compresi all'interno del Sistema ambientale extraurbano o periurbano di cui al Titolo IX, non compresi all'interno degli ambiti di pertinenza delle Schede normative di cui al Titolo XI, potranno essere effettuati, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, così come definiti all'art. 57, salvo quando nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento,

2. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti di cui al comma 1 si dovranno rispettare, salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di Sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della superficie coperta oggettivamente riscontrabile dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell'intervento; non è consentita la realizzazione di tettoie; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  4. - d) è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 60 mq., di norma in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata in prossimità dell'edificato; dovrà essere inoltre fornita in sede di approvazione del progetto una adeguata documentazione che dimostri origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;
  5. - e) è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi e ricreativi pertinenziali quali campi da tennis, in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo ricettivo, di forma regolare e squadrata e di superficie non superiore a 300 mq. nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente ed evitando consistenti rimodellamenti del suolo, purché posizionati in prossimità dell'edificato;
  6. - f) negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  7. - g) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
  8. - h) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche quando consentito dalle presenti norme, è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti l. e m.

Art. 106 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105, nonché i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro o ristrutturazione e gli interventi di sostituzione edilizia, purché realizzati nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore impegno di suolo.

2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le residenze rurali fino ad un massimo di superficie lorda di pavimento di 30 mq., purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative.

3. Sono infine ammessi ampliamenti "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli.

4. Tutti gli interventi previsti ai precedenti commi 1, 2 e 3 non dovranno in alcun caso comportare il mutamento della destinazione d'uso agricola.

Art. 107 Interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola

1. Gli interventi di riconversione di fabbricati con destinazione originaria agricola per realizzare nuovi edifici ad uso residenziale o ricettivo sono consentiti esclusivamente in contesti dove sono già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.

2. Tali interventi dovranno essere attuati attraverso Piano di Recupero.

3. Gli interventi di manutenzione e/o restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di demolizione con ricostruzione (ristrutturazione edilizia) e/o sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia, salvo il caso di contesti nei quali le operazioni di recupero dei manufatti siano già state completamente realizzate.

4. Il nuovo volume realizzato non dovrà comportare, complessivamente, una superficie coperta superiore a quella dell'edificio o degli edifici demoliti e non potrà essere comunque superiore al 50% della Superficie lorda di pavimento complessiva degli altri edifici esistenti, compresi all'interno dell'area di pertinenza e facenti parte integrante dell'intervento; non è ammesso il "recupero" volumetrico di edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) o di volumi tecnici.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia che prevedano una diversa articolazione e collocazione dei volumi dovranno comunque attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo.

Art. 108 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso non agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105.

2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le sole residenze esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento "una tantum" di 30 mq. Tali interventi sono condizionati alla contestuale riqualificazione degli spazi di pertinenza, in particolare con la rimozione dei manufatti incongrui.

Art. 109 Annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole

1. Sui fondi non inferiori a 3.000 mq., sprovvisti di annessi agricoli alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri temporanei costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, purché di superficie coperta non superiore a mq. 15, ad un solo livello e di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

3. Gli annessi di cui ai commi precedenti sono intesi quali opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo: l'impegno alla rimozione dovrà essere garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

4. I manufatti di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati esclusivamente nelle aree individuate come zone E1 ed E2, con esclusione dei sottosistemi V1 e V4.

Capo II Nuovi edifici rurali

Art. 110 Disposizioni generali

1. Nella realizzazione delle nuove costruzioni rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:

3. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Art. 111 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Nelle nuove abitazioni rurali la superficie lorda di pavimento (Slp) di ogni unità abitativa, compresi i vani non abitabili, i locali di servizio, i collegamenti verticali e l'autorimessa, non potrà superare 150 mq.; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato con solo accesso interno, per una superficie non eccedente la sagoma del volume fuori terra.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; non sono ammessi portici, balconi o tettoie e pensiline. È comunque consentita la realizzazione di scale a profferlo, trattandosi di elemento tipico dell'edilizia minore, coerente con la compattezza delle forme tradizionalmente riscontrabili in campagna.

Art. 112 Nuovi annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6,00 misurata sotto gronda.

2. Per i manufatti non destinati ad usi specialistici, per i quali siano richiesti requisiti particolari, dovrà essere privilegiato l'impiego di tamponamenti o rivestimenti in legno e di coperture anche in materiale metallico di forma e colore adeguati ad un inserimento corretto nel contesto, minimizzando l'impatto sul paesaggio rurale.

3. Nelle aree collinari i nuovi annessi agricoli dovranno essere localizzati al di sotto della linea di crinale.

 

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