1. Per tutti gli edifici compresi all'interno del Sistema ambientale extraurbano o periurbano di cui al Titolo IX, non compresi all'interno degli ambiti di pertinenza delle Schede normative di cui al Titolo XI, potranno essere effettuati, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, così come definiti all'art. 57, salvo quando nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento,
2. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.
3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti di cui al comma 1 si dovranno rispettare, salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di Sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:
4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.
5. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche quando consentito dalle presenti norme, è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.
6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti l. e m.
1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105, nonché i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro o ristrutturazione e gli interventi di sostituzione edilizia, purché realizzati nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore impegno di suolo.
2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le residenze rurali fino ad un massimo di superficie lorda di pavimento di 30 mq., purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative.
3. Sono infine ammessi ampliamenti "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli.
4. Tutti gli interventi previsti ai precedenti commi 1, 2 e 3 non dovranno in alcun caso comportare il mutamento della destinazione d'uso agricola.
1. Gli interventi di riconversione di fabbricati con destinazione originaria agricola per realizzare nuovi edifici ad uso residenziale o ricettivo sono consentiti esclusivamente in contesti dove sono già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.
2. Tali interventi dovranno essere attuati attraverso Piano di Recupero.
3. Gli interventi di manutenzione e/o restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di demolizione con ricostruzione (ristrutturazione edilizia) e/o sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia, salvo il caso di contesti nei quali le operazioni di recupero dei manufatti siano già state completamente realizzate.
4. Il nuovo volume realizzato non dovrà comportare, complessivamente, una superficie coperta superiore a quella dell'edificio o degli edifici demoliti e non potrà essere comunque superiore al 50% della Superficie lorda di pavimento complessiva degli altri edifici esistenti, compresi all'interno dell'area di pertinenza e facenti parte integrante dell'intervento; non è ammesso il "recupero" volumetrico di edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) o di volumi tecnici.
5. Gli interventi di sostituzione edilizia che prevedano una diversa articolazione e collocazione dei volumi dovranno comunque attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo.
1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso non agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105.
2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le sole residenze esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento "una tantum" di 30 mq. Tali interventi sono condizionati alla contestuale riqualificazione degli spazi di pertinenza, in particolare con la rimozione dei manufatti incongrui.
1. Sui fondi non inferiori a 3.000 mq., sprovvisti di annessi agricoli alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri temporanei costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, purché di superficie coperta non superiore a mq. 15, ad un solo livello e di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
2. Analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.
3. Gli annessi di cui ai commi precedenti sono intesi quali opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo: l'impegno alla rimozione dovrà essere garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.
4. I manufatti di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati esclusivamente nelle aree individuate come zone E1 ed E2, con esclusione dei sottosistemi V1 e V4.
1. Nella realizzazione delle nuove costruzioni rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.
2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:
3. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Nelle nuove abitazioni rurali la superficie lorda di pavimento (Slp) di ogni unità abitativa, compresi i vani non abitabili, i locali di servizio, i collegamenti verticali e l'autorimessa, non potrà superare 150 mq.; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato con solo accesso interno, per una superficie non eccedente la sagoma del volume fuori terra.
2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.
3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani.
4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; non sono ammessi portici, balconi o tettoie e pensiline. È comunque consentita la realizzazione di scale a profferlo, trattandosi di elemento tipico dell'edilizia minore, coerente con la compattezza delle forme tradizionalmente riscontrabili in campagna.
1. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6,00 misurata sotto gronda.
2. Per i manufatti non destinati ad usi specialistici, per i quali siano richiesti requisiti particolari, dovrà essere privilegiato l'impiego di tamponamenti o rivestimenti in legno e di coperture anche in materiale metallico di forma e colore adeguati ad un inserimento corretto nel contesto, minimizzando l'impatto sul paesaggio rurale.
3. Nelle aree collinari i nuovi annessi agricoli dovranno essere localizzati al di sotto della linea di crinale.
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