Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Capo III. Lo statuto del suolo

Art. 65. Obiettivi di tutela della risorsa suolo

1. In materia di tutela del suolo il PS assume tre obiettivi complementari:

  1. a) garantire la coerenza delle trasformazioni agricole, edilizie ed urbanistiche con le caratteristiche dei suoli e la stabilità dei versanti;
  2. b) attenuare i fenomeni di erosione;
  3. c) assicurare la compatibilità ambientale delle aree estrattive.

2. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. a) viene perseguito attraverso la disciplina contenuta negli artt. da 66 a 69 delle presenti NTA.

3. L'obiettivo di cui al co. 1 lett. b) viene perseguito dalla disciplina contenuta nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

4. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. c) è perseguito attraverso la pianificazione regionale e provinciale di settore. Nelle more di approvazione del PAERP, previsto dall'art. 38 della legge reg. n. 78/1998, il PS assume la disciplina e le scelte di localizzazione del PRAE approvato con D.C.R. n. 200 del 7 maggio 1995, e prende atto dell'esistenza di due aree a vocazione estrattivo in località Monsindoli (PRAE 932-1) e in località Rondinella (PRAE 932-b e 932-c) interessata, ai sensi della legge reg. Toscana n. 78/1998 da attività estrattiva autorizzata con atto comunale n. 10 del 18 gennaio 2006/ 1º lotto.

5. Su tutto il territorio comunale sono state individuate le classi di pericolosità geologica come definite dalla D.C.R. n. 94/85 e dalle Norme del Piano del Bacino Regionale Ombrone e le classi di pericolosità geomorfologica così come definite dagli articoli 13 e 14 delle NTA del PAI.

Art. 66. Disciplina delle aree a pericolosità geologica elevata (classe 4) e delle aree a pericolosità geomorfologia molto elevata (PFME)

1. Le aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane - forte erosione - fenomeni di subsidenza) o fenomeni di elevata applicazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni.

2. Non sono da prevedersi trasformazioni edilizie ed infrastrutturali; possono essere effettuati interventi di bonifica e di messa in sicurezza necessari per limitare il progredire dei fenomeni franosi ed eliminare l'eventuale rischio da essi indotto.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) di cui alla tavola C.3.2.05 sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

4. Le aree PFME potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

5. Gli studi di cui al comma 4 devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.

6. Nelle aree PFME sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:

Art. 67. Disciplina delle aree a pericolosità geologica media (classe 3) e delle aree a pericolosità geomorfologia elevata (PFE)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, non sono presenti fenomeni attivi; tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell'equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali.

2. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso; sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni, nonché l'adozione di opere di fondazioni particolari.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata PFE sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

4. Le aree PFE potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

5. Nelle aree PFE, oltre agli interventi di cui al comma 6 dell'art. 66 sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:

  1. a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano;
  2. b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi.

Art. 68. Disciplina delle aree a pericolosità geologica bassa (classe 2)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, le situazioni geologico-tecniche sono apparentemente stabili, pur permanendo dubbi da chiarirsi a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.

Art. 69. Disciplina delle aree a pericolosità geologica irrilevante (classe 1)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica irrilevante, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotti dalla sollecitazione sismica.

2. Non sono da prevedersi indagini geologiche aggiuntive.