Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Titolo II. Definizioni

Art. 5. Regolamento Urbanistico

1. Il RU è l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale disciplina la gestione degli insediamenti esistenti e le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del proprio territorio.

2. Il RU attua i principi, le direttive e gli indirizzi contenuti nel PS, specifica le prescrizioni con riferimento fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio, determinando gli elementi indicati all'art. 55, co. 1, 2 e 3, legge reg. Toscana n. 1/2005, e in particolare: a. destinazione d'uso; b. tipologia di intervento; c. assetto morfologico e principio insediativo; d. strumenti di attuazione.

3. Per le aree che per la loro rilevanza e complessità necessitano di una esecuzione programmata, il RU rinvia l'attuazione degli interventi alla redazione di piani complessi d'intervento.

Art. 6. Piano complesso d'Intervento (PCI)

1. Il Piano complesso d'intervento, parte integrante degli atti di governo del territorio, si propone di favorire una maggiore integrazione funzionale e il coordinamento progettuale, finanziario e gestionale tra interventi pubblici e privati. Esso è definito in conformità al PS, ne specifica obiettivi e prescrizioni, disciplinando le trasformazioni del territorio da realizzare entro il termine di efficacia previsto dall'art. 57, co. 1, legge reg. Toscana n. 1/2005.

2. Il Piano complesso d'intervento definisce gli interventi e le opere da realizzare in coerenza con le risorse disponibili del territorio, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, con la valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della mobilità e con i criteri di perequazione.

3. Il Piano complesso d'intervento è promosso all'interno di perimetri definiti dal RU.

Art. 7. Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola

1. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle in cui la quasi totalità del terreno è destinata all'attività agricola; sono in esse ricomprese quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

2. Le aree a prevalente funzione agricola sono quelle caratterizzate da unità aziendali di limitata estensione, e da elevata frammentazione produttiva e che risentono fortemente della presenza degli insediamenti urbani con limitato impegno di lavoratori salariati.

3. Il PS ai sensi dell'art. 40, legge reg. Toscana n. 1/2005, individua esclusivamente nel proprio territorio aperto aree a prevalente funzione agricola, così come specificato nell'art. 129.

Art. 8. Risorse essenziali

1. Le risorse essenziali individuano i beni comuni del territorio comunale che costituiscono patrimonio della collettività e che definiscono la struttura identitaria del territorio comunale.

Art. 9. Statuto del territorio

1. Lo statuto del territorio definisce la carta dei diritti e dei doveri nei confronti delle diverse parti del territorio mediante la definizione delle regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli fondata su un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale e di azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio.

2. Lo statuto del territorio individua le invarianti strutturali nonché le regole, i vincoli e le prescrizioni di tutela e di gestione dei caratteri precipui dell'ambiente e del territorio comunale e fissa le norme a difesa e per la gestione delle invarianti strutturali e dei sistemi e subsistemi territoriali.

3. Lo statuto del territorio, che assume e ricomprende le invarianti strutturali, è costituito dagli statuti delle risorse: a) aria; b) acqua; c) suolo; d) ecosistemi e paesaggio; e) città e insediamenti; f) reti, mediante la definizione dei loro obiettivi, delle loro prestazioni e dei relativi criteri di gestione.

Art. 10. Invarianti strutturali

1. Le invarianti strutturali rappresentano un particolare modo di essere del territorio, delle risorse, dei beni e delle relative regole di uso connesse con i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, che costituiscono elementi cardine e caratterizzanti dell'identità territoriale e culturale dei luoghi e garantiscono irrinunciabili equilibri ambientali ed insediativi non negoziabili nel processo di trasformazione del territorio stesso, la cui tutela e salvaguardia è ritenuta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

Art. 11. Obiettivo prestazionale

1. Il PS individua gli obiettivi prestazionali dei sistemi e dei subsistemi territoriali e funzionali mediante la determinazione del livello minimo delle loro prestazioni e della loro qualità.

Art. 12. Sistemi e sottosistemi territoriali

1. I sistemi territoriali rappresentano gli ambiti omogenei di territorio cartograficamente individuati e definiti in base ai caratteri fisiografici (clima, litologia e forme) e geografici, specificando le Unità di paesaggio individuate dal PTC.

2. I sistemi territoriali sono costituiti dai sistemi e sottosistemi di paesaggio individuati dalla Tav. C.5.02.

3. Il PS determina per ciascun sistema e sottosistema di paesaggio, obiettivi generali, prestazioni e criteri di gestione.

Art. 13. Sistemi e sottosistemi funzionali

1. I sistemi funzionali individuano anche parti non contigue di territorio comunale - non necessariamente rappresentabili cartograficamente -, caratterizzate dalla prevalenza di determinati materiali urbani e funzioni, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che sono trattate in maniera omogenea per quanto riguarda gli indirizzi, le strategie, le prescrizioni e le direttive, cui sono collegati gli obiettivi e le scelte di tutela e di sviluppo determinati dalle strategie generali contenute nel PS.

2. I sistemi funzionali coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi funzionali si articolano in subsistemi funzionali.

3. I sottosistemi funzionali costituiscono specifiche articolazioni dei sistemi funzionali e sono caratterizzati dalla loro omogeneità.

4. Sistemi e sottosistemi stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

Art. 14. Unità territoriali organiche elementari - UTOE

1. Le unità territoriali organiche elementari costituiscono le articolazioni e la suddivisione elementare del territorio comunale dotate di una loro autonomia, all'interno delle quali devono trovare soluzione i problemi territoriali che vi si producono e che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale.

2. Il PS individua le UTOE in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi.

3. Il PS per ciascuna UTOE determina:

  1. a) le strategie di sviluppo e le azioni da attuare;
  2. b) le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari;
  3. c) gli indici di controllo della qualità insediativa, comprensivi delle dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico;
  4. d) la qualificazione dei servizi.
  5. e) i profili di sostenibilità delle trasformazioni.

Art. 15. Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica, nel rispetto delle finalità e dei principi del governo del territorio di trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile, si pone come metodo ordinario per il raggiungimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dal PS ed è finalizzata a ripartire in modo più equo i diritti edificatori derivanti dalle prescrizioni pianificatorie. Essa costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica e con caratteristiche territoriali omogenee un diritto edificatorio equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del piano.

2. L'applicazione della perequazione, in linea con i principi descritti nel co. 1, interessa gli ambiti di trasformazione del PS con caratteristiche territoriali omogenee, e viene attuata secondo le modalità disciplinate nel RU. Laddove tale criterio non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati tramite il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari.

3. L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori.

4. La perequazione urbanistica si basa su accordi di tipo convenzionale, che costituiscono condizione necessaria per l'avvio della procedura; tali accordi regolamentano i rapporti tra privati e pubblica amministrazione nel rispetto e secondo le modalità attuative che saranno previste nel RU.

5. Per le finalità sopracitate l'amministrazione comunale predispone con il RU gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della perequazione.

6. Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel RU entro il termine prefissato dal Regolamento medesimo, il Comune procederà alla sua attuazione attraverso la strumentazione attuativa di iniziativa pubblica.

Art. 16. Territorio aperto

1. Il territorio aperto individua quella parte di territorio comunale esterno al perimetro dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi.

Art. 17. Categorie di intervento

1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi urbanistici e/o edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi.

2. Per recupero si intende la trasformazione di volumi esistenti previa demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) mantenendone le caratteristiche formali e dimensionali, nonché la ristrutturazione urbanistica atraverso la quale è possibile modificare il tessuto, il sedime e la tipologia edilizia.

3. Non rientrano nelle precedenti categorie le sopraelevazioni e gli ampliamenti che non modificano il numero delle unitàà immobiliari, in quanto assimilabili alla ristrutturazione edilizia.

4. Per edilizia speciale si intende qualsiasi intervento di nuova edificazione o di recupero con idonee tipologie, destinato a soddisfare la domanda di posti letto per lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti. Il RU stabilirà criteri e modalità per il necessario convenzionamento.

Art. 18. Aree di trasformazione integrata

1. Le aree di trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza al PCI di cui al precedente art. 6.