Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Capo I. Lo statuto dell'aria

Art. 45. Inquinamento luminoso

1. Il PS assume gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37.

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione Pubblica (PCIP) da redigere in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 151 delle presenti NTA, nonché alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di intervento (PCI) prescritte nel medesimo articolo.

Art. 46. Inquinamento acustico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 2000 e con misure conseguenti inerenti:

  1. a) la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti;
  2. b) la previsione di specifici requisiti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Polizia urbana;
  3. c) la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico;
  4. d) gli interventi di bonifica acustica da prevedere nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico.

3. Il confort acustico dei nuovi insediamenti è garantito dalle verifiche di cui al successivo art. 49.

Art. 47. Inquinamento elettromagnetico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. L'obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 ed ai suoi periodici aggiornamenti nonché garantendo un periodico diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi.

Art. 48. Inquinamento atmosferico

1. Il PS assume l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento atmosferico.

2. L'obiettivo viene perseguito:

  1. a) assicurando l'operatività dei monitoraggi;
  2. b) attraverso misure di controllo degli scarichi in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili;
  3. c) attraverso la regolamentazione del traffico, da operarsi attraverso il Piano generale dei trasporti urbani (PGTU), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 616 del 25 ottobre 2000 e da adeguarsi in coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'art. 152 delle presenti NTA.

Art. 49. Verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali

1. Le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

2. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche di progetto, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale.