Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Titolo II. Obiettivi e criteri di gestione delle risorse

Capo I. Lo statuto dell'aria

Art. 45. Inquinamento luminoso

1. Il PS assume gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37.

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione Pubblica (PCIP) da redigere in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 151 delle presenti NTA, nonché alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di intervento (PCI) prescritte nel medesimo articolo.

Art. 46. Inquinamento acustico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 2000 e con misure conseguenti inerenti:

  1. a) la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti;
  2. b) la previsione di specifici requisiti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Polizia urbana;
  3. c) la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico;
  4. d) gli interventi di bonifica acustica da prevedere nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico.

3. Il confort acustico dei nuovi insediamenti è garantito dalle verifiche di cui al successivo art. 49.

Art. 47. Inquinamento elettromagnetico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. L'obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 ed ai suoi periodici aggiornamenti nonché garantendo un periodico diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi.

Art. 48. Inquinamento atmosferico

1. Il PS assume l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento atmosferico.

2. L'obiettivo viene perseguito:

  1. a) assicurando l'operatività dei monitoraggi;
  2. b) attraverso misure di controllo degli scarichi in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili;
  3. c) attraverso la regolamentazione del traffico, da operarsi attraverso il Piano generale dei trasporti urbani (PGTU), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 616 del 25 ottobre 2000 e da adeguarsi in coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'art. 152 delle presenti NTA.

Art. 49. Verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali

1. Le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

2. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche di progetto, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale.

Capo II. Lo statuto dell'acqua

Art. 50. Profili generali ed articolazioni spaziali dello Statuto

1. Lo Statuto dell'acqua garantisce sia la qualità, la rinnovabilità e la funzionalità ecologica della risorsa idrica, sia la messa in sicurezza di persone e cose dai fenomeni alluvionali.

2. Lo Statuto dell'acqua contiene dunque obiettivi prestazionali e discipline inerenti:

  1. a) la tutela degli acquiferi, da applicarsi all'intero territorio comunale ma differenziata in funzione del grado di vulnerabilità e di sensibilità degli acquiferi stessi, così come determinata dalla Tav. C.3.2.04;
  2. b) la salvaguardia di persone e cose dai fenomeni alluvionali, da perseguire nell'intero territorio comunale con forme differenziate a seconda del grado di rischio idraulico, determinato in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia e graficizzato nella Tav. C.3.2.02

Art. 51. Obiettivi per la tutela degli acquiferi

1. Il PS persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle classi di sensibilità individuate nella Tav. C.3.2.04;

2. In materia di tutela degli acquiferi il PS assume i seguenti obiettivi prestazionali:

  1. a) escludere qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti;
  2. b) regolare le attività in grado di generare una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie topografica e la falda sottostante;
  3. c) garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa;
  4. d) eliminare o circoscrivere gli effetti negativi di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti.

3. Il perseguimento degli obiettivi di cui al co. 2 è assicurato dalla disciplina contenuta negli artt. 53 e 54 delle presenti NTA, redatti in coerenza con la disciplina del PTCP di Siena.

Art. 52. Obiettivi per la tutela dal rischio idraulico

1. Il PS, in una logica di coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, assume l'obiettivo di eliminare il rischio idraulico, regolando le trasformazioni urbanistiche e gli usi delle aree di esondazione fluviale.

2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la disciplina contenuta negli artt. da 55 a 64 delle presenti NTA, redatti in coerenza:

  1. a) con le indicazioni del PIT vigente;
  2. b) con le indicazioni del PTCP di Siena vigente;
  3. c) con le prescrizioni delle Autorità di Bacino incidenti sul territorio del comune di Siena, ed in particolare del PAI Ombrone.

3. Su tutto il territorio comunale sono state individuate le classi di pericolosità idraulica così come definite dall'art. 80 della D.C.R. n. 12/2000.

Art. 53. Disciplina di tutela degli acquiferi: aree sensibili di classe 1

1. Nelle aree sensibili di classe 1, sono esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.

2. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

  1. a) la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, aree di trasferimento e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, da localizzare comunque soltanto in casi di comprovata necessità;
  2. b) la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  3. c) attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  4. d) la realizzazione di oleodotti.

3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli allegati del d.lgs. n. 258/2000. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.

4. Nei corpi idrici di cui sopra, i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del PS;

5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione delle risorse tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dal Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro.

6. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il riscaldamento a gas metano.

7. In applicazione del principio di precauzione nelle aree sensibili di classe 1 non possono essere previsti ulteriori carichi urbanistici; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. Il RU indica, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi di trasformazione territoriale con riferimento alla disciplina dell'articolo A8 del PTC.

8. In caso di trasformazioni edilizie, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, sono da prevedersi tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di fondazioni profonde che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi sono applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).

Art. 54. Disciplina di tutela degli acquiferi: aree sensibili di classe 2

1. Nelle aree sensibili di classe 2 le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;

3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

  1. a) impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  2. b) impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  3. c) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  4. d) attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  5. e) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

4. Nelle aree sensibili di classe 2 sono limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. Qualora siano comunque previsti impegni di suolo, il RU definisce, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi insediativi e infrastrutturale con riferimento alla disciplina dell'art. A8 del PTC.

5. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dal d.lgs. n. 152/99.

6. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla legge reg. Toscana n. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del d.lgs n. 99/1992.

7. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA.

Art. 55. Disciplina del rischio idraulico: ambiti A1

1. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi ricadenti nell'ambito denominato "A1", definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di cui al punto b) del co. 2 dell'art. 65 elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e indicati graficamente nella Tav. C.03.02, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

2. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441/1987 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche nell'ambito A1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni di cui al successivo co. 3.

3. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

4. Sono inoltre da rispettarsi le prescrizioni di cui all'art. 44, co. 3 delle presenti NTA.

Art. 56. Disciplina del rischio idraulico: ambiti A2

1. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi ricadenti nell'ambito denominato "A2", di "tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione", riferito ai corsi d'acqua elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.

2. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all'ambito "A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 100.

3. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441/1987 possono prevedere nell'ambito "A2" i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica idraulica:

  1. a) tutti gli interventi previsti dagli strumenti ed atti di governo del territorio all'interno del centro storico, delle aree di completamento e delle aree di nuova edificazione a fini produttivi e non soggetti a piano urbanistico attuativo, per le aree destinate a parco nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere;
  2. b) gli interventi di nuova costruzione per la residenza e di nuova edificazione a fini produttivi soggette a piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla data di entrata in vigore del PIT siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate i permessi. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 11540 del 13 dicembre 1993 e n. 11832 del 20 dicembre 1993 e D.C.R. n. 230 del 1994;
  3. c) gli interventi nelle aree rurali o a prevalente funzione agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità volumetriche esistenti;
  4. d) le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti;
  5. e) gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda;
  6. f) gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di cui agli artt. 5, 6 e 7 della D.C.R. 230/1994.

4. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441 del 1987 possono prevedere nell'ambito A2 interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente, alle seguenti condizioni:

  1. a) le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale;
  2. b) gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi a condizione che sia contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione;
  3. c) gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, sia presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione.

Art. 57. Disciplina del rischio idraulico: ambiti "B"

1. La disciplina del presente articolo si applica alle previsioni urbanistiche ricadenti nell'ambito denominato "B", graficizzato nella Tav. C.03.02, comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000, che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti d'incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.

3. Nuove trasformazioni edilizie ed infrastrutturali possono essere previste se si verifica l'insieme delle tre seguenti condizioni:

  1. a) si dimostri l'impossibilità di localizzare la previsione all'interno del tessuto urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;
  2. b) si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare la previsione all'interno dell'ambito definito "B";
  3. c) si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere. Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi.

4. Ai fini dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica si terrà conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove previsioni.

Art. 58. Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 4 (pericolosità elevata)

1. Comprende le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, indicate nella Tav. C.03.02, dove sussistono le seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) presentano caratteristiche morfologicamente sfavorevoli, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a m. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2. Comprende le aree per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al co. 1.

3. Relativamente a queste aree deve essere allegato al RU uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso; i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni d'inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, non sono consentite previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni d'inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza idonei a ridurre il rischio senza alterare il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

4. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 4 non comprese nel RU, interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l'adozione di una variante al PS vigente, corredata da uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso secondo le modalità riportate al co. 2, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente.

Art. 59. Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 3 (pericolosità media)

1. Comprende le aree di fondovalle, indicate nella Tav. C.03.02, non protette da opere idrauliche per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) presentano caratteristiche morfologicamente sfavorevoli, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a m. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2. Per le aree di questa classe di pericolosità deve essere allegato al RU uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio costituiranno l'elemento di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche e, ove necessario, indicheranno le necessarie soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

3. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 3 non comprese nel RU, interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l'adozione di una variante al PS vigente, corredata da uno studio anche a livello qualitativo, secondo le modalità riportate al co. 2, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente.

Art. 60. Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 2 (pericolosità bassa)

1. Comprende le aree di fondovalle, indicate nella Tav. C.03.02, per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  2. b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Art. 61. Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 1 (pericolosità irrilevante)

1. Comprende le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua, indicate nella Tav. C.03.02, per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  2. b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Art. 62. Aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME)

1. Nelle aree PIME, individuate dal PAI del Fiume Ombrone e indicate nella Tav. C.3.2.02, sono consentiti interventi atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del PAI del Fiume Ombrone. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.

2. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:

  1. a) interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  2. b) interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

3. Nelle aree PIME sono inoltre consentiti se coerenti con gli strumenti ed atti di governo del territorio:

4. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

4. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

4. Nelle aree PIME, le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza.

5. Nelle aree PIME l'Autorità di Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla legge reg. Toscana n. 1/2005 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al PAI, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte dell'attività di bacino stessa.

Art. 63. Aree a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE)

1. Nelle aree PIE, individuate dal PAI Fiume Ombrone ed indicate nella Tav. C.3.2.02, sono consentiti interventi atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del PAI del Fiume Ombrone. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.

2. Se coerenti con gli strumenti ed atti di governo del territorio, nelle aree PIE. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 62:

  1. a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni:
    • - dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;
    • - dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.
  2. b) le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree.

3. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga l'indicazione dei relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

4. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

5. Nelle aree PIE., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza.

6. Nelle aree PIE. l'Autorità di Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla legge reg. Toscana n. 1/2005 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte dell'autorità di Bacino stessa.

Art. 64. Aree Strategiche per Interventi di Prevenzione (ASIP)

1. All'interno delle aree contraddistinte con la sigla A.S.I.P. nella Tav. C.03.02, individuate dal PAI del Fiume Ombrone come aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico, non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.

2. Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole all'Autorità di Bacino.

Capo III. Lo statuto del suolo

Art. 65. Obiettivi di tutela della risorsa suolo

1. In materia di tutela del suolo il PS assume tre obiettivi complementari:

  1. a) garantire la coerenza delle trasformazioni agricole, edilizie ed urbanistiche con le caratteristiche dei suoli e la stabilità dei versanti;
  2. b) attenuare i fenomeni di erosione;
  3. c) assicurare la compatibilità ambientale delle aree estrattive.

2. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. a) viene perseguito attraverso la disciplina contenuta negli artt. da 66 a 69 delle presenti NTA.

3. L'obiettivo di cui al co. 1 lett. b) viene perseguito dalla disciplina contenuta nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

4. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. c) è perseguito attraverso la pianificazione regionale e provinciale di settore. Nelle more di approvazione del PAERP, previsto dall'art. 38 della legge reg. n. 78/1998, il PS assume la disciplina e le scelte di localizzazione del PRAE approvato con D.C.R. n. 200 del 7 maggio 1995, e prende atto dell'esistenza di due aree a vocazione estrattivo in località Monsindoli (PRAE 932-1) e in località Rondinella (PRAE 932-b e 932-c) interessata, ai sensi della legge reg. Toscana n. 78/1998 da attività estrattiva autorizzata con atto comunale n. 10 del 18 gennaio 2006/ 1º lotto.

5. Su tutto il territorio comunale sono state individuate le classi di pericolosità geologica come definite dalla D.C.R. n. 94/85 e dalle Norme del Piano del Bacino Regionale Ombrone e le classi di pericolosità geomorfologica così come definite dagli articoli 13 e 14 delle NTA del PAI.

Art. 66. Disciplina delle aree a pericolosità geologica elevata (classe 4) e delle aree a pericolosità geomorfologia molto elevata (PFME)

1. Le aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane - forte erosione - fenomeni di subsidenza) o fenomeni di elevata applicazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni.

2. Non sono da prevedersi trasformazioni edilizie ed infrastrutturali; possono essere effettuati interventi di bonifica e di messa in sicurezza necessari per limitare il progredire dei fenomeni franosi ed eliminare l'eventuale rischio da essi indotto.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) di cui alla tavola C.3.2.05 sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

4. Le aree PFME potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

5. Gli studi di cui al comma 4 devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.

6. Nelle aree PFME sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:

Art. 67. Disciplina delle aree a pericolosità geologica media (classe 3) e delle aree a pericolosità geomorfologia elevata (PFE)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, non sono presenti fenomeni attivi; tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell'equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali.

2. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso; sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni, nonché l'adozione di opere di fondazioni particolari.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata PFE sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

4. Le aree PFE potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

5. Nelle aree PFE, oltre agli interventi di cui al comma 6 dell'art. 66 sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:

  1. a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano;
  2. b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi.

Art. 68. Disciplina delle aree a pericolosità geologica bassa (classe 2)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, le situazioni geologico-tecniche sono apparentemente stabili, pur permanendo dubbi da chiarirsi a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.

Art. 69. Disciplina delle aree a pericolosità geologica irrilevante (classe 1)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica irrilevante, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotti dalla sollecitazione sismica.

2. Non sono da prevedersi indagini geologiche aggiuntive.

Capo IV. Lo statuto degli ecosistemi e del paesaggio

Art. 70. Profili generali ed articolazioni spaziali dello statuto

1. Lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio intende garantire la qualità dell'ambiente nonché del paesaggio urbano e rurale senese, intesi come elementi inscindibili, orientandone la coevoluzione in direzione del mantenimento e recupero di assetti che tutelino:

  1. a) la biodiversità a scala di specie di comunità e di paesaggio;
  2. b) la funzionalità sistemica del mosaico territoriale (rete ecologica);
  3. c) una struttura paesaggistica orientata alla persistenza ed al ripristino delle forme del paesaggio agrario sedimentate dalla storia;
  4. d) l'esercizio di una agricoltura coerente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio ed integrata nella funzionalità ecosistemica dei luoghi;
  5. e) la diversità di percezioni collegate alla diversità di ambienti nonché alla diversità di culture e sensibilità degli osservatori.

2. Lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio è riferito ai Sistemi e Sottosistemi di paesaggio così come definiti nella Tav. C.5.02, assunti come ambiti di elevata coerenza interna sotto i profili ambientali e delle forme del paesaggio rurale.

3. I Sistemi di cui al precedente comma sono così denominati:

  1. a) Paesaggi di Fondovalle;
  2. b) Paesaggi delle Crete;
  3. c) Paesaggi delle Colline Sabbiose;
  4. d) Paesaggi dei Rilievi Calcarei;

4. Il Sistema dei Paesaggi dei Fondovalle è articolato in tre sottosistemi:

  1. a) Sottosistema di Pian del Lago;
  2. b) Sottosistema delle Pianure Alluvionali;
  3. c) Sottosistema delle Alluvioni Collinari.

5. Il Sistema di Paesaggio delle Crete è articolato in tre sottosistemi:

  1. a) Sottosistema delle Crete dell'Arbia;
  2. b) Sottosistema delle Crete di San Miniato;
  3. c) Sottosistema delle Crete di San Martino.

6. Il Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose è articolato in cinque Sottosistemi:

  1. a) Sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana;
  2. b) Sottosistema dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero;
  3. c) Sottosistema dello Sperone di Siena;
  4. d) Sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina;
  5. e) Sottosistema delle Colline del Bozzone.

7. Nelle procedure di valutazione di compatibilità delle trasformazioni urbanistiche e territoriali (proposte da strumenti ed atti di governo del territorio di natura sovracomunale) ricadenti in ciascun Sistema e Sottosistema è da considerarsi esplicitamente il grado di coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 71, con gli obiettivi specifici di cui agli artt. da 72 ad 75, con la disciplina di natura paesaggistica contenuta nella Sezione II del presente Capo IV nonché con le indicazioni strategiche contenute nella Parte III, delle presenti NTA.

Art. 71. Obiettivi generali per i Sistemi di Paesaggio

1. Il PS assume quali obiettivi prestazionali generali per i Sistemi di Paesaggio:

  1. a) incrementare i livelli di tutela della biodiversità, sia attraverso l'istituzione di aree protette sia attraverso la realizzazione e la gestione attiva di una rete ecologica;
  2. b) orientare la gestione degli elementi fisionomici e strutturali della vegetazione verso assetti caratterizzati da una elevata naturalità;
  3. c) garantire la persistenza delle visuali che storicamente connotano la percezione dell'insediamento murato di Siena, nonché delle visuali percepibili dall'interno delle mura;
  4. d) mantenere ed ove necessario migliorare la qualità delle relazioni percettive tra insediamenti e contesto paesaggistico, disciplinando le trasformazioni nelle aree di transizione tra insediamenti compatti recenti e territorio rurale;
  5. e) adottare la dimensione di area vasta (SMaS) come ambito di riferimento per la promozione di politiche ed azioni in materia di ecosistemi e paesaggio;
  6. f) prevedere specifiche discipline, iniziative pubbliche e forme di incentivazione per l'eliminazione o la riqualificazione, soprattutto nei contesti paesaggistici di maggiore qualità o comunque più visibili, delle costruzioni precarie (baracche, tettoie, box), la mitigazione delle opere murarie recenti (soprattutto in cemento) dovute alla realizzazione di garage, cancellate e recinzioni nonché la sostituzione della vegetazione di arredo impropria;
  7. g) prevedere per le nuove occupazioni di suolo specifiche misure di compensazione paesaggistica ed ambientale, da graduare in una logica di riequilibrio della pressione antropica nei differenti sistemi e sottosistemi di paesaggio;
  8. h) prevedere eventuali nuove addizioni urbane (residenziali, produttive, grandi attrezzature) il più possibile in forme compatte e in aderenza agli insediamenti già esistenti, limitando al minimo indispensabile l'incremento di edifici residenziali o produttivi sparsi o allineati lungo le viabilità di crinale;
  9. i) riqualificare le aree, sia urbane che extraurbane, ove il paesaggio presenta attualmente profili di bassa qualità sia sotto il profilo edilizio ed urbanistico, sia in relazione alla presenza di un mosaico coerente con il complesso di fisionomie e usi del suolo collegati alle diverse tipologie di vegetazioni potenziali;
  10. l) orientare la gestione delle forme del paesaggio agrario in direzione del recupero degli assetti storici propri dei differenti tipi di paesaggio, tutelando le emergenze nel paesaggio agrario ed intervenendo sulle alterazioni così come individuate nella Tav. C.5.03 con le modalità indicate, per ciascun Sistema e Sottosistema di Paesaggio, nel presente statuto;
  11. m) garantire che tutte le trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali, ivi comprese quelle previste dai Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, siano coerenti con le caratteristiche del contesto, e siano ove necessario accompagnate da misure di mitigazione e/o compensazione.

2. La Tav. C.5.03 è da assumersi come riferimento essenziale per l'individuazione degli elementi della tessitura agraria da tutelare e le situazioni problematiche da verificare e da indirizzare verso assetti coerenti con la fisionomia paesistica.

3. Sono in particolare individuati come elementi da tutelare:

  1. a) la maglia agraria fitta (con dimensione dei campi inferiore a 3 ha);
  2. b) i campi ove si registra la presenza di oliveti e vigneti terrazzati;
  3. c) i residui della policoltura, tradizionale o recente.

4. Sono da considerare situazioni problematiche:

  1. a) i terreni incolti;
  2. b) i vigneti a maglia larga o in pendenza, classificati secondo il peso relativo della superficiale alterata (20, 50 o 100%);
  3. c) i seminativi a maglia larga, in pendenza o in prossimità di edifici storici, anch'essi classificati secondo il peso relativo alla superficie alterata (20, 50 o 100%).

Art. 72. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio di Fondovalle e relativi Sottosistemi

1. Il PS assume quali obiettivi prestazionali per l'intero Sistema del Paesaggio di Fondovalle:

  1. a) incrementare la consistenza e la continuità dei boschi igrofili ed in generale della vegetazione autoctona, anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  2. b) contenere l'incremento dei suoli artificiali, prevedendo per le nuove urbanizzazioni densità insediative medio-alte e massimizzando il recupero delle aree e degli edifici dismessi;
  3. c) compensare la realizzazione di aree di trasformazione integrata) con la creazione di aree pubbliche o aperte alla fruizione pubblica, ove possibile limitrofe ai corsi d'acqua principali, gestite con finalità di protezione ambientale e di rafforzamento della rete ecologica;
  4. d) mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria della bonifica (struttura gerarchizzata dei canali perpendicolari od ortogonali al corso d'acqua principale) o comunque la rete scolante, reintroducendo elementi vegetali, lineari di suddivisione dei campi (siepi, filari, etc.).

2. Nel Sottosistema di Pian del Lago, è inoltre perseguito l'obiettivo di mantenere integro ed inedificato il paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche, anche attraverso il coordinamento con i Comuni di Monteriggioni e Sovicille.

3. Nel Sottosistema delle Pianure Alluvionali è da promuoversi la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate con la conservazione della vegetazione autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi.

Art. 73. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Crete e relativi sottosistemi

1. Il PS assume quali obiettivi per l'intero sistema di Paesaggio delle Crete:

  1. a) ampliare la consistenza delle aree con presenza di fitocenosi autoctone (boschi e cespuglieti), anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  2. b) favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;
  3. c) mantenere il pattern insediativo di crinale, evitando la saldatura edilizia tra edifici oggi isolati - in specie se di elevato valore storico-architettonico - e collocando eventuali aree di trasformazione integrata in aderenza o prossimità con nuclei urbani esistenti;
  4. d) migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, sia attraverso la tutela della maglia fitta del promiscuo sui ripiani sia attraverso la modifica delle alterazioni indicate nella Tav. C.5.03;
  5. e) ridurre nelle fasce collinari la dimensione dei campi a seminativo, reintroducendo elementi divisori come siepi e filari, disposti in modo da garantire sia la stabilità dei versanti che la continuità della rete ecologica;
  6. f) segnalare, anche con opportune piantumazioni colturali e non, la presenza di anomalie del suolo come lenti sabbiose, paleofrane, detriti;
  7. g) limitare l'introduzione di colture legnose previste dalla disciplina europea agli impluvi o ai versanti lontani da nuclei edilizi e non adiacenti alle colline sabbiose.

2. Nel Sottosistema delle Crete di San Miniato vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) attenuare la presenza degli incolti attraverso la ripresa delle attività colturali, oppure, in alternativa facilitarne l'evoluzione in aree boscate;
  2. b) connotare le aree di verde pubblico attraverso la riproposizione, anche parziale, di essenze e sistemazioni tipiche del paesaggio agrario, al fine di attenuare la frammentazione delle aree agricole residue.

3. Nel Sottosistema delle Crete di San Martino vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) attenuare la presenza degli incolti;
  2. b) ripristinare gli assetti agrari, anche al fine di contestualizzare la presenza delle infrastrutture viarie di fondovalle e l'edificato compatto collinare.

Art. 74. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose e relativi Sottosistemi

1. Il PS assume quali obiettivi per l'intero Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose:

  1. a) incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive;
  2. b) assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti, antichi e recenti, e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e tipicità di questo Sistema di Paesaggio;
  3. c) incrementare la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei seminativi e delle aree incolte;
  4. d) tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali;
  5. e) estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.

2. Nel Sottosistema dello Sperone di Siena vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) promuovere un progetto unitario di riqualificazione dello spazio suburbano, inteso come area di pertinenza paesistica e basamento figurativo della cinta muraria, in una logica di complementarietà con il sistema delle aree verdi interne alle mura;
  2. b) prevedere nuove aree di trasformazione integrata esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti compatti esistenti, curando in particolare la qualità percettiva delle fasce di contatto con il territorio rurale;
  3. c) incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza, la manutenzione degli assetti agricoli, la eliminazione degli incolti;
  4. d) promuovere attività compatibili con gli assetti edilizi e paesaggistici delle valli verdi interne alle mura;
  5. e) contribuire a evidenziare il passaggio dalla collina sabbiosa a quella argillosa (Malamerenda).

3. Nel Sottosistema dei Crinali di Belcaro, degli Agostoli e di Monastero vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi;
  2. b) assicurare la particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze, nonché limitando la costruzione di nuovi edifici residenziali;
  3. c) escludere le previsioni di nuove aree di trasformazione integrata.

4. Nel Sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, di Vignano e di Santa Regina vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) incentivare la manutenzione degli assetti agricoli e la riconversione dei seminativi, nonché la promozione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi;
  2. b) assicurare la particolare tutela dei ripiani sabbiosi corrispondenti ai crinali e ai versanti visibili da Siena, conservando la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze, nonché limitando la costruzione di nuovi edifici residenziali;
  3. c) prevedere nuove aree di trasformazione integrata esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti compatti esistenti, curando in particolare la qualità percettiva delle fasce di contatto con il territorio rurale.

5. Nel Sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) incrementare la consistenza della vegetazione autoctona oppure, in alternativa favorire il recupero delle fitocenosi arboree;
  2. b) incentivare la riconversione a colture arboree degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi.

6. Nel Sottosistema delle Colline del Bozzone vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) ampliare la consistenza della vegetazione autoctona, assicurandone la connettività con la vegetazione igrofila.
  2. b) conservare la qualità degli assetti edilizi e delle pertinenze, in particolare intorno alle grandi fattorie ed agli aggregati storici, escludendo previsioni di aree di trasformazione integrata;
  3. c) incentivare la riconversione degli incolti e dei seminativi sui versanti sabbiosi, la coltivazione dell'oliveto intorno agli edifici storici e nei versanti sabbiosi, nonché la coltivazione del vigneto in forme appropriate alla morfologia;
  4. d) evitare la separazione fisica e visiva tra il resede degli edifici ed il territorio circostante.

Art. 75. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio dei Rilievi Calcarei

1. Il PS assume quali obiettivi per il Paesaggio dei Rilievi Calcarei:

  1. a) orientare la gestione dei boschi verso assetti caratterizzati da elevata naturalità e da elevata diversità biologica e strutturale;
  2. b) tutelare i boschi antichi e gli esemplari vetusti;
  3. c) mantenere le radure quali elementi di diversificazione del mosaico ambientale e come punti di vista privilegiati;
  4. d) limitare le nuove edificazioni agli annessi agricoli la cui necessità sia documentata dai PMAA, nonché alle strutture necessarie alla fruizione ricreativa dell'area, escludendo previsioni di aree di trasformazione integrata ;
  5. e) assicurare, anche attraverso l'istituzione di aree protette ed in coordinamento con i comuni limitrofi, la tutela delle aree di elevata qualità ambientale, coniugandola con le forme di fruizione proprie di un parco urbano territoriale.

Art. 76. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle

1. Le aree di trasformazione ricadenti nei Paesaggi di Fondovalle sono individuate dal RU privilegiando, a parità di requisiti funzionali, le aree che presentano uno o più dei seguenti requisiti:

  1. a) collocazione nel Sottosistema delle Alluvioni Collinari;
  2. b) assente o moderato rischio idraulico;
  3. c) elevato grado di alterazione pregresso della tessitura agraria originaria.

2. In ragione della sua integrità ed unitarietà di paesaggio testimone delle bonifiche settecentesche, nel Sottosistema di Pian del Lago non sono da prevedersi trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

3. Come misura di compensazione per le aree di nuova urbanizzazione previste da interventi di trasformazione integrata è da prevedersi l'impianto di una superficie a bosco la cui estensione è stabilita dal RU.

4. In ragione della storica assenza di insediamenti rurali, nei Sottosistemi delle Alluvioni Collinari e delle Pianure di Fondovalle possono essere richiesti attraverso i PMAA, previa dimostrazione della loro necessità, esclusivamente annessi agricoli.

5. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel Sistema dei Paesaggi di Fondovalle assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:

  1. a) ripristino della rete scolante originaria della bonifica;
  2. b) favorire lo sviluppo della vegetazione igrofila, da ottenersi attraverso la cessazione delle coltivazioni lungo una fascia di almeno 20 m di spessore misurata a partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro assenza, di 25 m a partire dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua;
  3. c) incremento o ripristino di elementi lineari quali siepi, filari o alberate lungo i fossi e lungo i confini dei campi.

6. Gli interventi di restauro e recupero ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle, promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e l'incremento della consistenza della vegetazione igrofila, nonché l'aumento della consistenza boschiva e della vegetazione autoctona lungo le divisioni dei campi.

7. Il RU definisce nello specifico le tipologie, i materiali e le dimensioni delle strutture precarie o degli annessi suscettibili di riqualificazione o di eliminazione.

Art. 77. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi delle Crete

1. Le aree di trasformazione integrata che prevedono nuove occupazioni di suolo sono individuate dal RU esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti esistenti, privilegiando il riuso di aree già urbanizzate.

2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.

3. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA, nonché eventuali addizioni edilizie puntuali saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.

4. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte nel Sistema dei Paesaggi delle Crete assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:

  1. a) restringimento della maglia dei campi, limitandone l'estensione unitaria ad un massimo di 15 ha;
  2. b) ripristino delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  3. c) creazione di boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale;
  4. d) incremento della vegetazione naturale negli impluvi, da ottenersi arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio e non disturbando l'affermazione dei processi evolutivi naturali.

5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Crete, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente co. 4.

Art. 78. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose

1. Nel Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, le aree di trasformazione integrata che interessano suoli non urbanizzati sono da prevedersi esclusivamente:

  1. a) nel Sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana; le addizioni edilizie sono da realizzarsi in contiguità ad insediamenti esistenti, ed attraverso un controllo rigoroso della intervisibilità con il centro urbano di Siena;
  2. b) nel Sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina; le addizioni edilizie sono da realizzarsi in aree legate da debole intervisibilità con il centro urbano di Siena, prossime ad aree urbanizzate compatte già esistenti e selezionando siti che non presentino tessiture agrarie di pregio.

2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.

3. In alternativa o a completamento delle misure di compensazione ambientale di cui al precedente comma, possono essere realizzati, in misura stabilita dal RU, operazioni di manutenzione e restauro di paesaggi agrari tradizionali, da rendere fruibili al pubblico.

4. In considerazione della eccezionale qualità paesaggistica dei luoghi, nonché della frammentazione della struttura aziendale, nei Sottosistemi dello Sperone di Siena, dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero, nonché in quello dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina è esclusa la possibilità di realizzare nuove residenze rurali attraverso i PMAA.

5. Nei Sottosistemi dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana ed in quello delle Colline del Bozzone è ammessa la realizzazione di residenze rurali e annessi agricoli la cui necessità sia dimostrata attraverso un PMAA; i nuovi edifici sono da collocare in aderenza ad edifici od aggregati esistenti.

6. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:

  1. a) incremento della consistenza della vegetazione autoctona, in specie negli impluvi;
  2. b) incremento delle coltivazioni arboree, in particolare dell'olivo, nei ripiani di crinale in prossimità degli edifici;
  3. c) sostituzione delle recinzioni murarie con siepi ed alberature con esclusione delle recinzioni facenti parte del patrimonio storico. Gli elementi di verde dovranno essere scelti tra specie autoctone. Il RU disciplina le modalità di messa a dimora delle siepi al fine della eventuale salvaguardia della proprietà;
  4. d) manutenzione e risarcimento delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti);
  5. e) articolazione delle superfici coltivate con vigneti a maglia larga, perseguendo una dimensione dei campi inferiore a 5 ha;
  6. f) riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza.

7. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli interventi di cui al precedente co. 6.

Art. 79. La disciplina per il Sistema di Paesaggio dei Rilievi Calcarei

1. Nel sistema di Paesaggio dei Rilievi Calcarei non sono da prevedersi nuove occupazioni di suolo a fini residenziali, produttivi o infrastrutturali.

2. È ammessa esclusivamente la realizzazione di annessi agricoli la cui necessità sia dimostrata attraverso un PMAA.

3. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel paesaggio dei Rilievi Calcarei assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:

  1. a) allungamento dei turni di ceduazione;
  2. b) tutela di esemplari arborei vetusti e di formazioni boschive prossime alla tappa matura.

4. Gli interventi finalizzati a favorire la fruizione naturalistica e ricreativa sono da prevedersi anche nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero SIR 89 "Montagnola senese", da concordarsi con i comuni interessati.

5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi dei Rilievi Calcarei, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie la tutela degli habitat rari e la gestione con finalità naturalistiche delle formazioni boschive mature.

Capo V. Lo statuto della città e degli insediamenti

Art. 80. Profili ed articolazione della risorsa

1. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti intende garantire ai cittadini una qualità abitativa elevata ed il più possibile omogenea, attenuando le attuali differenze tra le diverse parti del sistema insediativo.

2. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti specifica in tal senso gli obiettivi da perseguire coordinando le differenti componenti che contribuiscono alla qualità insediativa, ed in particolare:

  1. a) la gestione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici esistenti;
  2. b) le addizioni e trasformazioni urbanistiche, sia di natura residenziale che produttiva e di servizio;
  3. c) la consistenza e distribuzione dei servizi, sia di rango elevato che di uso quotidiano.

3. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti è riferito al Sistema funzionale degli insediamenti, articolato nei seguenti Sottosistemi, caratterizzati da elevata omogeneità interna sotto i profili della forma urbana, delle caratteristiche prevalenti degli edifici e delle funzioni insediative:

  1. a) Centro Storico
  2. b) Propaggini del Centro Storico
  3. c) Urbanizzato compatto
  4. d) Filamenti urbani
  5. e) Filamenti del territorio aperto
  6. f) Insediamento rurale diffuso
  7. g) Urbanizzato di confine
  8. h) Aree miste (commerciali, artigianali e dei servizi)
  9. i) Verde urbano e territoriale

Art. 81. Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti

1. Il PS persegue, nel complesso del Sistema Funzionale degli Insediamenti, i seguenti obiettivi generali:

  1. a) garantire la integrità, la persistenza e l'evoluzione delle caratteristiche distintive degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento agli edifici dichiarati di notevole interesse pubblico, agli spazi pubblici antichi e recenti, ai pattern insediativi del territorio aperto;
  2. b) promuovere, in una logica di coerenza con le indicazioni emerse dagli studi per lo SMaS, forme di coordinamento con i comuni contermini, al fine di incrementare con una azione comune la qualità degli insediamenti sorti in prossimità dei confini comunali;
  3. c) migliorare la vivibilità e la qualità percettiva e funzionale degli spazi pubblici, da intendersi quali luoghi privilegiati di incontro e di riferimento identitario, anche accogliendo le indicazioni emerse dai processi partecipativi ed in particolare gli esiti del Piano regolatore delle cittine e dei cittini (PRC2);
  4. d) realizzare le addizioni residenziali con forme compatte, in modo da contenere il consumo di suolo, nonché in prossimità ad insediamenti esistenti, al fine di assicurare ai nuovi residenti elevati livelli di dotazioni e servizi urbani;
  5. e) limitare allo stretto indispensabile, comunque privilegiando il recupero di edifici esistenti, l'incremento del carico urbanistico nelle zone rurali, al fine di garantire ai nuovi cittadini una maggiore accessibilità ai servizi, di non incrementare le esigenze di mobilità e di preservare i paesaggi rurali da ulteriori addizioni edilizie;
  6. f) favorire la trasformazione, il recupero ed il riuso delle aree dismesse e degli edifici non utilizzati, anche attraverso il partenariato tra soggetti pubblici e privati;
  7. g) adottare un approccio unitario alle trasformazioni urbane, ricorrendo a strumenti quali i programmi complessi integrati ed operando affinché gli interventi di riqualificazione dispieghino i loro effetti positivi su ampie porzioni degli insediamenti, rendendo la qualità insediativa il più possibile omogenea nelle differenti parti della città;
  8. h) pervenire ad una distribuzione complessiva delle funzioni di livello superiore - sia attuali che da realizzare - coerente con la offerta di trasporto pubblico;
  9. i) applicare i principi perequativi, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di interessi pubblici e privati;
  10. j) incrementare e mettere in rete le dotazioni di verde pubblico urbano e territoriale;
  11. k) incrementare la produzione di alloggi a prezzi contenuti e la disponibilità di abitazioni in affitto, sia per residenti stabili che per residenti temporanei, prevedendone la presenza all'interno delle operazioni di recupero di aree dismesse ed in quelle di nuova edificazione;
  12. l) assicurare agli interventi di nuova edificazione e ai restauri un livello di qualità coerente con il contesto in cui vengono realizzati promuovendo l'uso di tecnologie e di criteri progettuali finalizzati al risparmio energetico.

Art. 82. Obiettivi per il Sottosistema del Centro Storico

1. Il Sottosistema del Centro Storico comprende l'insediamento urbano del capoluogo cresciuto all'interno della città murata.

2. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) conservare l'integrità dell'impianto urbanistico e architettonico del centro antico;
  2. b) proseguire l'attività di manutenzione e restauro del patrimonio storico, ricercando forme di incentivazione;
  3. c) valorizzare gli spazi pubblici pavimentati, con conservazione della forma, consistenza e carattere;
  4. d) mantenere le superfici a verde (valli, giardini, orti), valorizzandole con interventi di manutenzione e di incremento della fruibilità pubblica;
  5. e) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti con il contesto;
  6. f) favorire, nel recupero edilizio e funzionale di edifici sottoutilizzati, l'incremento della presenza di residenti stabili;
  7. g) migliorare la mobilità nel centro storico attraverso una nuova regolamentazione del traffico, anche al fine di incrementare la vivibilità e qualità degli spazi pubblici;
  8. h) valorizzare le strutture gestite dalle Contrade come luoghi privilegiati per la promozione di attività socio-culturali e identitarie;
  9. i) favorire la diversificazione delle funzioni e delle attività economiche di qualità nel tessuto storico;
  10. j) tutelare gli esercizi commerciali e dell'artigianato di servizio di valore storico;
  11. k) creare una nuova centralità nel sistema piazza Gramsci - La Lizza (Parco Urbano), con riorganizzazione dei volumi esistenti, previsioni di nuove funzioni di eccellenza e valorizzazione del verde;
  12. l) completare il restauro e la rifunzionalizzazione dello Spedale di Santa Maria della Scala, legandolo ad un più ampio progetto di rafforzamento delle attività culturali, espositive, ricreative e del commercio di qualità.

Art. 83. Obiettivi per il Sottosistema delle Propaggini del Centro Storico

1. Il Sottosistema delle Propaggini del Centro Storico comprende l'insediamento urbano del capoluogo cresciuto nelle immediate vicinanze della città murata e sviluppatosi fino agli anni Cinquanta lungo gli assi che si dipartivano dalle sue porte. Sono compresi in questo Sottosistema i quartieri di San Prospero, Ravacciano, Valli e Porta Camollia.

2. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) conservare l'impianto urbanistico;
  2. b) favorire il recupero edilizio e funzionale di edifici sottoutilizzati, anche al fine di incrementare la presenza di residenti stabili;
  3. c) proseguire l'attività di manutenzione e restauro del patrimonio storico, ricercando forme di incentivazione;
  4. d) incrementare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici, anche attraverso la creazione di elementi di centralità urbana;
  5. e) incrementare la dotazione di aree verdi, anche di livello territoriale, al fine di tutelare i valori figurativi degli insediamenti;
  6. f) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti;
  7. g) estendere ad alcune particolari aree le politiche urbane proprie del Centro Storico (ZTL, Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni);
  8. h) riorganizzare la mobilità introducendo elementi di filtro dei flussi in ingresso, potenziando la sosta in corrispondenza delle risalite, prevedendo una disciplina che garantisca la sosta dei residenti;
  9. i) migliorare e completare i collegamenti con il centro storico e tra le differenti propaggini sia attraverso la continuità del verde fruibile che attraverso la creazione di percorsi pedonali;

Art. 84. Obiettivi per il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto

1. Il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto comprende gli insediamenti nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, nonché le principali frazioni che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno registrato uno sviluppo incrementale delle aree urbanizzate e della popolazione.

2. Sono compresi in questo sottosistema i quartieri di Acquacalda, Petriccio, Vico Alto, San Miniato, Poggiarello, Scacciapensieri, viale Bracci e le frazioni di Taverne d'Arbia e Isola d'Arbia.

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti sia attraverso la progettazione delle aree libere sia con l'inserimento di nuove quote di edificato in aderenza o prossimità agli attuali perimetri urbani;
  2. b) perseguire l'incremento del rango urbano delle frazioni di Taverne d'Arbia e di Isola d'Arbia, utilizzando una pluralità di strumenti quali la previsione di addizioni residenziali e di nuovi servizi di base (anche in coordinamento con i comuni limitrofi), la collocazione di servizi di pregio, il rafforzamento degli insediamenti produttivi, il completamento della rete viaria, il rafforzamento del TPL e l'incremento delle connessioni basate su parchi territoriali;
  3. c) creare o valorizzare luoghi centrali sia attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi pubblici, sia attraverso il miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni;
  4. d) potenziare l'offerta abitativa, con particolare ricorso a tipologie edilizie che garantiscano una maggiore articolazione della struttura sociale;
  5. e) arricchire il mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni pregiate e il potenziamento di quelle esistenti;
  6. f) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti;
  7. g) favorire la sostituzione di quote di edificato di bassa qualità;
  8. h) migliorare i livelli di mobilità attraverso una migliore separazione dei flussi veicolari (di attraversamento, di penetrazione) e lo sviluppo della intermodalità;
  9. i) potenziare la rete del trasporto pubblico assicurando i collegamenti tra i parcheggi scambiatori e le aree di destinazione, tenendo conto delle possibili forme di intensificazione e riorganizzazione del TPL su ferro;
  10. j) realizzare parchi territoriali con funzione di connettivo tra gli insediamenti compatti ed a servizio dell'intera comunità senese.

Art. 85. Obiettivi per il Sottosistema dei Filamenti Urbani

1. Il Sottosistema dei Filamenti Urbani comprende gli insediamenti sviluppatisi in forme articolate aggregando una matrice costituita da insediamenti attestati su percorsi viari di antico impianto, divenuti oggi assi di elevata percorrenza.

2. Sono compresi in questo Sottosistema i nuclei urbani di Costafabbri, Costalpino e Sant'Andrea lungo la SS 73 Ponente-Grossetana, quelli di Valli, Cerchiaia e Coroncina lungo la SS 2 Cassia Sud, nonché il nucleo di Bottega Nova lungo la SS 408 di Montevarchi.

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) favorire la transizione da forme urbane elementari, impostate quasi esclusivamente su di un asse viabilistico, a tessuti più articolati e complessi;
  2. b) verificare la possibilità di ottenere un ispessimento del sistema insediativo mediante la riconversione funzionale di attività incongrue o incompatibili, nonché attraverso la realizzazione di limitati interventi di completamento;
  3. c) sviluppare il livello di autonomia di questi insediamenti mediante un arricchimento della dotazione di servizi e funzioni armonizzata lungo l'estensione del filamento;
  4. d) riorganizzare il sistema della mobilità riducendo gli effetti negativi della sovrapposizione tra il traffico di attraversamento e i flussi originati dai filamenti stessi;
  5. e) ridurre la dipendenza dal trasporto privato mediante il potenziamento del TPL e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede protetta;
  6. f) potenziare e riqualificare la dotazione di spazi pubblici mediante la realizzazione di luoghi di aggregazione e interventi di arredo urbano.

Art. 86. Obiettivi per il Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto

1. Il Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto comprende insediamenti a bassa densità sviluppatisi lungo i percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione e gestione dell'attività agricola, così come indicati dalla Tav. C.5.04.

2. Il PS assume per questo sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) favorire la conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico attraverso il recupero degli edifici;
  2. b) assicurare sia la tutela della integrità fisica dei beni storico architettonici, che la persistenza od il ripristino della qualità dei loro rapporti con il contesto;
  3. c) circoscrivere l'incremento del carico urbanistico, limitandolo alle operazioni di recupero e riuso nonché alle necessità legate allo sviluppo delle attività agricole documentate nei PMAA;
  4. d) stabilire un equilibro tra il soddisfacimento di una domanda di servizi e infrastrutture di tipo urbano, ancorché elementare, e l'esigenza di preservare la qualità di un contesto insediativo a carattere rurale;
  5. e) integrare i percorsi di crinale all'interno di circuiti turistici e ambientali sostenibili (trekking, cicloturismo etc.).

Art. 87. Obiettivi per il sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso

1. Il sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso ricomprende sia insediamenti a struttura complessa, caratterizzati da forte articolazione e specializzazione tipologica e funzionale dell'edificato e degli spazi aperti (Monteliscai), sia insediamenti elementari isolati - storici e recenti - diffusi sul territorio.

2. Sono compresi in questo sottosistema gli insediamenti diffusi nel territorio aperto che non formano sistemi di insediamenti riconoscibili o riconducibili ai filamenti del territorio aperto di cui al precedente art. 86.

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) favorire la conservazione del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico attraverso il recupero degli edifici;
  2. b) tutelare e riqualificare il patrimonio edilizio rurale - sia storico che recente - con attenzione al rapporto con il contesto ed agli insediamenti di qualità;
  3. c) favorire il mantenimento delle attività agricole, compatibilmente con le esigenze dei sistemi e sottosistemi di paesaggio in cui si inseriscono;
  4. d) recuperare gli edifici storici non utilizzati a fini agricoli, per destinarli a funzioni residenziali, mantenendone o ripristinandone le caratteristiche tipologiche originarie;
  5. e) incentivare l'eliminazione di elementi precari o incongrui.

Art. 88. Obiettivi per il Sottosistema dell'Urbanizzato di Confine

1. Questo sottosistema comprende gli insediamenti sorti in prossimità del perimetro amministrativo del Comune di Siena, dove il carico insediativo tende a concentrarsi prevalentemente all'esterno del territorio comunale con effetti sovente negativi in termini di minore funzionalità dei tessuti e ridotta leggibilità dell'impianto urbanistico.

2. Sono comprese in questo sottosistema gli insediamenti di Tognazza -Palazzetto, Volte Basse e San Rocco a Pilli.

3. In tali contesti il PS persegue i seguenti obiettivi.

  1. a) limitare le ulteriori trasformazioni insediative ai soli interventi finalizzati alla razionalizzazione della struttura urbana e alla riorganizzazione della mobilità;
  2. b) promuovere il ricorso a strumenti di co-pianificazione tra il Comune di Siena e i Comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni e Sovicille, in coerenza con i contenuti degli artt. da 145 a 149 delle presenti NTA.

Art. 89. Obiettivi per il Sottosistema delle Aree miste

1. Il Sottosistema delle Aree Miste comprende l'insieme delle aree che ospitano funzioni commerciali, artigianali e dei servizi, sviluppatesi generalmente nelle aree di fondovalle.

2. Sono comprese in questo sottosistema le aree di Massetana, Cerchiaia, Tosellvi - Due Ponti, Renaccio, Isola d'Arbia.

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) promuovere il rafforzamento del sistema produttivo locale anche mediante la realizzazione di accordi con i comuni contermini, finalizzati a conseguire più efficienti livelli di specializzazione a scala territoriale;
  2. b) promuovere il riassetto funzionale delle aree prossime alla saturazione di Massetana e Toselli - Due Ponti;
  3. c) promuovere il pieno utilizzo ed il rafforzamento delle aree produttive di Isola, Renaccio e Cerchiaia;
  4. d) riqualificare la struttura insediativa attraverso il miglioramento della dotazione di opere di urbanizzazione e il trasferimento di attività produttive non compatibili con l'attuale ubicazione;
  5. e) migliorare la accessibilità con il TPL e la sosta, anche in funzione di una maggiore integrazione tra attività produttive e commerciali, soprattutto nelle aree soggette a più intensa frequentazione;
  6. f) incrementare la separazione tra flussi veicolari e traffico merci, nonché tra flussi di attraversamento e di penetrazione, anche attraverso il potenziamento e la realizzazione di viabilità di servizio.

Art. 90. Obiettivi per il Sottosistema del Verde Urbano e Territoriale

1. Il Sottosistema del Verde Urbano e Territoriale è costituito dall'insieme integrato di spazi pubblici o comunque aperti alla fruizione pubblica, che contribuisce all'incremento della qualità insediativa attraverso una offerta di opportunità ricreative associate in misura variabile a forme di tutela della biodiversità e di rafforzamento della rete ecologica.

2. Concorrono alla formazione di questo Sottosistema differenti tipologie di spazi aperti, costituti da:

  1. a) le aree verdi urbane esistenti o di diritto, costituite da parchi, giardini e spazi verdi pubblici esistenti o in via di realizzazione, concorrenti al soddisfacimento degli standard urbanistici ex D.M. n. 1444/1968;
  2. b) i parchi territoriali pubblici, nella fattispecie il Parco del Lecceto, di cui parte già di proprietà del Comune;
  3. c) i parchi territoriali a carattere agricolo, istituendi (Parco di Vico Alto) o previsti nei quali, pur persistendo il regime di proprietà privata dei suoli, sono stipulati accordi e convenzioni che assicurano la fruibilità di determinati percorsi ed aree ricreative.

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:

  1. a) gestire in maniera unitaria, incrementandone la qualità paesaggistica e la fruibilità, il territorio aperto ricompreso nella invariante "Parco del Buon Governo";
  2. b) tutelare le aree verdi interne alle mura ("Valli verdi") promuovendo funzioni compatibili (orti urbani, percorsi pedonali, piccole aree di sosta) con il mantenimento delle tradizionali attività agricole, da incentivare anche attraverso il partenariato con proprietari dei suoli, enti, associazioni e contrade;
  3. c) assicurare una dotazione elevata di verde urbano e territoriale, equilibrata sia per collocazione spaziale che in termini di accessibilità;
  4. d) assicurare la configurazione sistemica del verde urbano e territoriale, in particolare curando le relazioni tra aree verdi interne ed esterne alle mura, le relazioni tra i corridoi con maggiore naturalità (reticolo idrografico, vegetazione ripariale) ed i parchi urbani e territoriali eventualmente attraversati, le relazioni tra le grandi aree ad elevata naturalità (Lecceto) con le aree analoghe esterne ai confini comunali.

Art. 91. Modalità di definizione della disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia del sistema funzionale degli insediamenti

1. Il RU disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del sistema funzionale degli insediamenti in applicazione degli obiettivi di cui agli artt. da 81 a 90 e sulla base dei criteri di gestione generali e specifici di cui agli artt. da 91 a 107.

2. Il RU verifica la coerenza della sua disciplina con il complesso degli obiettivi e delle prestazioni contenute nell'intera Componente Statutaria del PS.

Art. 92. Disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti urbani: prescrizioni per il RU

1. Il RU assicura la qualità degli insediamenti presenti nei centri urbani attraverso una disciplina che:

  1. a) classifichi l'intero patrimonio edilizio esistente in funzione del suo valore storico e testimoniale, distinguendo in:
    1. 1) edifici di rilevante valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali tutti gli edifici notificati di interesse storico ed architettonico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
    2. 2) edifici di valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente dalla data di costruzione, presentano forme di inserimento nel tessuto urbano, qualità architettonica e formale, stato di conservazione o significatività storico testimoniale tali da renderli importanti ai fini del mantenimento delle caratteristiche qualitative dell'insediamento in cui sono collocati
    3. 3) edifici di modesto valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente dalla data di costruzione originaria, presentano caratteristiche architettoniche non rilevanti, scarsa significatività rispetto al contesto oppure alterazioni anche sostanziali rispetto alla configurazione originaria, comunque non di pregio
    4. 4) edifici di valore architettonico nullo: appartengono a questa categoria edifici degradati, incompiuti o comunque estranei al contesto in cui sono inseriti.
  2. b) regoli le trasformazioni del patrimonio edilizio di maggior valore al fine di tutelare o migliorare la sua integrità fisica e tipologica.
  3. c) regoli le trasformazioni degli edifici di modesto valore architettonico al fine di graduare le loro modificazioni in funzione del contesto in cui si collocano.
  4. d) selezioni gli edifici di valore nullo da trasformare oppure da ricostruire, garantendo il loro adeguato inserimento nel contesto in cui si collocano.
  5. e) sviluppi in una logica preprogettuale le trasformazioni inserite nei piani complessi di intervento previsti dal PS in ciascuna UTOE, definendo i volumi e le caratteristiche morfotipologiche di ciascun edificio, gli allineamenti, la configurazione degli spazi pubblici, gli arredi verdi.

Art. 93. Disciplina degli interventi edilizi nei beni storico architettonici del territorio aperto: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina in funzione del valore attribuito le trasformazioni dei BSA censiti nelle schede di rilevazione contenute nel Quadro conoscitivo.

2. Nei BSA schedati con giudizio di valore eccezionale oppure rilevante sono da consentirsi esclusivamente trasformazioni ricadenti nelle fattispecie della manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

3. Sono in ogni caso da escludersi ampliamenti volumetrici, anche interrati, per realizzare garages.

4. Il RU stabilisce le caratteristiche della documentazione da allegare alle richieste di interventi edilizi sui BSA, assicurando come requisiti minimi:

  1. a) la descrizione analitica dello stato dell'edificio, con indicazione delle parti costruite nelle diverse epoche storiche e, ove possibile delle tessiture murarie;
  2. b) la descrizione puntuale degli edifici eventualmente circostanti, anche se non classificati come BSA, e degli elementi presenti nel resede (pozzi, limonaie, etc.);
  3. c) Il quadro delle trasformazioni da realizzare.

Art. 94. Disciplina per i beni storico architettonici del territorio aperto - trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina le trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede dei BSA sulla base delle seguenti prescrizioni:

  1. a) esplicitare i criteri di selezione per l'individuazione dei BSA ove le esigenze di tutela paesaggistica rendono necessaria l'individuazione di una area di pertinenza paesistica, procedendo successivamente alla loro perimetrazione, assumendo come riferimento le aree di pertinenza segnalate nella Tav. C.5.02 derivate dal PTC di Siena;
  2. b) limitare le trasformazioni nelle aree di pertinenza dei BSA articolando, specificando e graduando la disciplina di cui all'art. 132 delle presenti NTA;
  3. c) prevedere, per le trasformazioni edilizie sui BSA, che comportino o meno variazioni della destinazione d'uso, specifici interventi di riqualificazione del resede - inteso come area libera intimamente connessa al bene - e degli eventuali manufatti di antica formazione o giardini disegnati presenti, con contestuale eliminazione di edifici od annessi recenti fatiscenti o comunque non congruenti con gli aspetti originali del resede stesso.

Art. 95. Disciplina delle variazioni di destinazione d'uso dei beni storico architettonici del territorio aperto: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina la variazione di destinazione d'uso nei beni storico architettonici del territorio aperto sulla base delle prescrizioni che seguono.

2. La variazione di destinazione d'uso è da ammettersi qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e la riorganizzazione interna dell'edificio sia possibile senza eccedere le modificazioni consentite in rapporto al valore storico architettonico delle BSA;
  2. b) l'edificio sia già dotato delle infrastrutture di accesso necessarie per l'uso previsto;
  3. c) l'uso richiesto non comporti modifiche all'area di pertinenza o al resede eccedenti, in rapporto al valore storico architettonico del BSA;
  4. d) il frazionamento in distinte unità abitative sia compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipologiche originali e comunque non dia luogo ad unità di dimensione inferiore ad 80 mq di Snp.

3. Qualora la variazione d'uso richiesta comporti la deruralizzazione del BSA, è da prevedersi il mantenimento di un'area libera annessa (resede) di superficie variabile in funzione della dimensione e collocazione del BSA, ma comunque non inferiore ai 2.500 mq.

4. La perimetrazione dell'area libera annessa al BSA viene operata considerando:

  1. a) l'andamento morfologico del terreno;
  2. b) la configurazione del reticolo idrografico e degli impluvi;
  3. c) la configurazione dell'ordinamento colturale preesistente e del manto vegetale;
  4. d) la configurazione particellare, se rilevata, contenuta nel Catasto Leopoldino.

5. L'area annessa di cui al co. 4 è da progettarsi al fine di contestualizzare o ricontestualizzare il BSA con il territorio circostante, attenuando le censure con il paesaggio agrario.

6. Le recinzioni, ove ritenute indispensabili, sono da schermarsi con essenze vegetali compatibili con quelle del sistema o sottosistema di paesaggio ove è collocato il BSA. Qualora la variazione d'uso comporti il frazionamento del BSA in più unità immobiliari, è da vietarsi la moltiplicazione degli accessi all'area annessa e la realizzazione di muri e/o recinzioni tra le particelle dell'area annessa collegate a ciascuna unità immobiliare.

Art. 96. Il verde urbano nei nuovi insediamenti residenziali

1. Il RU fissa la quantità di verde urbano da prevedersi nella progettazione dei PCI e degli strumenti attuativi operando in coerenza con la disciplina dell'art. 139 delle presenti NTA.

2. Nella realizzazione dei piani attuativi è da prevedersi, con modalità compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere, l'impianto anticipato della vegetazione arborea di progetto (pre-verdissement).

Art. 97. Misure per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno, o in apposite cisterne interrate da utilizzare per l'accumulo di acque meteoriche da riusare.

Art. 98. La promozione della edilizia sostenibile

1. Il RU definisce le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, applicando le linee guida regionali di cui all'art. 155, co. 1 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e, prevedendo in particolare incentivi quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e, la non computabilità ai fini degli indici di fabbricabilità dei maggiori volumi e superfici realizzati per il risparmio energetico e per soddisfare i requisiti di visitabilità e accessibilità.

Art. 99. Disciplina del Sottosistema del Centro Storico

1. Il RU e il Piano generale del traffico urbano (PGTU), nell'ambito delle loro attribuzioni, nel Centro Storico prevedono specifici progetti e politiche per la riorganizzazione e l'aumento della sosta pertinenziale e per la revisione degli accessi.

2. Il RU stabilisce l'ambito di intervento per la realizzazione del Parco Urbano, la riorganizzazione di Piazza Matteotti (Piazza della Posta) e il collegamento con Piazza Gramsci.

3. Il RU definisce i tracciati e fissa le modalità di gestione degli accessi, dei percorsi e delle aree di sosta del parco del Buongoverno intra moenia, che sono realizzati attraverso specifici accordi con i proprietari delle aree.

Art. 100. Disciplina del Sottosistema delle Propaggini del Centro Storico

1. Nelle propaggini del Centro Storico il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, definiscono specifici progetti e politiche per l'ampliamento dei parcheggi di attestazione in prossimità delle risalite e per la riorganizzazione e l'aumento della sosta pertinenziale, anche attraverso l'istituzione di nuove ZTL o di sistemi innovativi per il controllo della sosta.

2. È da istituirsi il parco del Buongoverno anche al di fuori delle mura. Nell'ambito del parco del Buongoverno extra moenia, iI collegamento con il centro storico e tra le differenti propaggini è assicurato dalla creazione di percorsi pedonali e ciclabili.

3. La progettazione di nuove centralità urbane avviene nell'ambito delle perimetrazioni individuate dal RU.

4. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni è esteso alle aree delle propaggini del Centro Storico individuate dal RU in base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti, nonché alla qualità e quantità delle funzioni presenti e previste.

Art. 101. Disciplina del Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto

1. Il RU specifica le aree in cui sono previsti aumenti di cubatura nel caso di interventi di recupero che prevedano la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.

2. Nelle aree perimetrate come PIC o nelle nuove espansioni si prevedono forme di convenzionamento che assicurino la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

3. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, individuano le nuove fermate della metropolitana leggera, le aree per la sosta in prossimità dei nodi delle reti del TPL, i nuovi parcheggi scambiatori e le modalità di collegamento tra questi e le aree di destinazione.

4. Sono da istituirsi i parchi rurali di Vico Alto, con funzione di collegamento tra San Miniato e Vico Alto, di Torre Fiorentina, con funzione di collegamento tra Vico Alto e Stellino-Viale Sclavo, il Parco delle Coste, connesso al Petriccio, e il Parco dell'Arbia, con funzione di collegamento tra Isola e Taverne.

5. Nelle aree di trasformazione e negli insediamenti esistenti devono essere individuate aree con caratteristiche di centralità che valorizzino l'identità dell'insediamento e migliorino la qualità dei rapporti sociali, attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni.

Art. 102. Disciplina del Sottosistema dei Filamenti Urbani

1. Il RU individua le aree che sono suscettibili di completare in forme urbane più evolute gli insediamenti esistenti, anche attraverso l'utilizzo di contenitori e aree liberati da attività incongrue. Il RU assicura che il completamento della forma urbana dei filamenti urbani avvenga attraverso il rafforzamento di nuclei dotati di una pluralità di funzioni, evitando la saldatura lineare degli edifici e la contestuale chiusura degli orizzonti visuali e la localizzazione in prossimità di Beni Storico-Architettonici aggregati ancora integri dal punto di vista architettonico e dell'impianto urbanistico.

2. I nuovi insediamenti non devono interessare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria (Tav. C.5.03).

3. Il RU individua i servizi necessari per garantire il completamento dei filamenti e definisce il coordinamento degli accessi e dei percorsi per la fruibilità degli stessi.

4. Gli insediamenti in cui si addensa una pluralità di funzioni sono ove possibile resi autonomi rispetto alla strada principale attraverso percorsi veicolari interni e percorsi pedonali o ciclabili interni e/o in sede protetta.

5. L'individuazione e la progettazione degli arredi urbani e delle urbanizzazioni, nell'ambito del RU, deve contribuire al miglioramento della qualità degli spazi pubblici ed al mantenimento e alla valorizzazione delle visuali più significative.

6. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro competenze, individuano le aree da dedicare a parcheggi scambiatori e le modalità di gestione atte a scoraggiare l'utilizzo del mezzo privato.

Art. 103. Disciplina del Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto

1. Il RU disciplina le differenti componenti del sottosistema dei filamenti di territorio aperto, così come individuati nella Tav. C.5.04. sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto, curando che la eventuale previsione di addizioni edilizie non comporti estesi fenomeni di saldatura.

2. Il RU definisce le modalità affinché l'eventuale concessione di aumenti di volumetria riguardi i soli edifici di valore storico nullo e sia subordinata alla eliminazione di eventuali elementi in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (annessi precari, recinzioni) o comunque alla previsione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico coerenti con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi del paesaggio e con la Tav. C.5.03.

Art. 104. Disciplina del Sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso

1. Il RU disciplina il sottosistema dell'insediamento rurale diffuso, così come individuati nella Tav. C.5.0.4. sia sulla base degli obiettivi di cui all'art. 87 delle NTA che, sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto.

2. L'eventuale concessione di aumenti di volumetria in edifici di valore storico nullo è subordinata alla eliminazione di eventuali elementi in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (annessi precari, recinzioni) o comunque alla previsione di interventi di miglioramento ambientale coerenti con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi del paesaggio.

Art. 105. Disciplina del Sottosistema dell'Urbanizzato di confine

1. La disciplina del Sottosistema urbanizzato di confine così come individuato nella Tav. C.5.0.4 viene definita in sede di formazione di strumenti di co-pianificazione da parte delle amministrazioni interessate, sulla base dei contenuti indicati negli artt. da 145 a 149.

Art. 106. Disciplina del Sottosistema delle Aree Miste

1. Nelle zone industriali e artigianali, commerciali e direzionali esistenti, il RU favorisce la formazione di percorsi interni attraverso la realizzazione di una continuità tra i singoli lotti.

2. Il RU individua le aree ove sviluppare il sistema produttivo con una limitata offerta aggiuntiva di nuovi insediamenti.

3. Il RU individua le aree da sottoporre a pianificazione attuativa per la riqualificazione della struttura insediativa attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturale e la separazione tra flussi veicolari.

4. Il RU assume, per il riassetto del sottosistema delle aree miste, in presenza di destinazione commerciale i criteri ed i requisiti della programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, contenuti in particolare nel d.lgs n. 114/98, nella DCR n. 233/1999 e nel Codice del commercio della Regione Toscana ex legge reg. 28/05.

Art. 107. Disciplina del Sottosistema del Verde Urbano e Territoriale

1. L'istituzione di nuovi parchi territoriali viene perseguita ricercando preventivamente l'accordo con i proprietari delle aree interessate, in merito alla concessione di servitù di passaggio in corrispondenza degli accessi, lungo i percorsi e nelle aree di sosta utili a garantire la fruizione del parco.

2. Il RU definisce i tracciati e fissa le modalità di gestione degli accessi, dei percorsi e delle aree di sosta dei parchi, che sono realizzati attraverso specifici accordi con i proprietari delle aree.

Capo VI. Lo statuto delle reti

Art. 108. Articolazione e campi di applicazione dello Statuto delle reti

1. Lo Statuto delle reti contiene gli obiettivi inerenti la gestione, l'efficienza e le interrelazioni di sette Sistemi funzionali suscettibili di incidere significativamente sulla qualità di vita dei cittadini, denominati rispettivamente:

  1. a) Sistema della rete viaria, comprensivo delle differenti categorie di strade classificate dal Nuovo Codice della strada;
  2. b) Sistema della rete ferroviaria, comprensivo dei tratti Siena-Empoli, Siena-Chiusi e Siena-Grosseto, limitatamente ai tracciati ricadenti nel territorio comunale;
  3. c) Sistema del ciclo dell'acqua, comprensivo delle reti di adduzione di distribuzione e idropotabile, di collettamento delle acque usate, nonché degli impianti di trattamento dei reflui, pubblici e privati;
  4. d) Sistema del ciclo dei rifiuti, comprensivo dei luoghi e delle attività finalizzate alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, nonché alle connesse attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese;
  5. e) Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
  6. f) Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano;
  7. g) Sistema delle reti di telecomunicazione, comprensive delle reti di cavi telefonici e di fibre ottiche, con esclusione degli impianti radiomobili, considerati nello Statuto dell'aria.

2. Gli obiettivi per i Sistemi di cui al precedente comma sono stati formulati con la finalità di coniugare l'efficienza settoriale delle differenti reti sia con le esigenze e con le dinamiche evolutive del sistema insediativo, sia con la compatibilità ambientale e paesaggistica di reti ed impianti.

3. Con i limiti della scala di rappresentazione di 1:10.000, la configurazione fisica dei Sistemi di cui al co. 1 è contenuta nelle tavole del QC; alcuni elementi significativi sono riassunti nella Tav. C.5.06.

Art. 109. Obiettivi per il Sistema della rete viaria

1. Gli obiettivi per il Sistema della rete viaria sono articolati con riferimento a quattro Sottosistemi:

  1. a) il Sottosistema della rete extraurbana principale;
  2. b) il Sottosistema della rete extraurbana secondaria;
  3. c) il Sottosistema della rete delle strade vicinali;
  4. d) il Sottosistema della rete urbana.

2. Per il Sottosistema della rete extraurbana principale il PS assume i seguenti obiettivi:

  1. a) il PS recepisce dal PIT il ruolo della SGC E78 quale direttrice fondamentale del territorio della toscana interna e meridionale e ne persegue l'efficienza sia attraverso gli interventi già in fase di attuazione o programmati (ampliamento a 4 corsie della Siena-Bettolle e Siena-Grosseto; realizzazione della bretella Isola d'Arbia-Monsindoli) sia mediante gli interventi necessari ad adeguare sezioni e svincoli delle tangenziali urbane agli ampliamenti ora citati;
  2. b) prevedere, nell'ambito di specifici progetti di paesaggio, o attraverso l'utilizzo delle fasce di ambientazione di cui all'art. 117 un migliore inserimento percettivo delle infrastrutture da realizzare, con possibilità di estendere tale modalità di intervento alle infrastrutture esistenti.

3. Per il Sottosistema della rete extraurbana secondaria il PS assume i seguenti obiettivi:

  1. a) mantenere l'efficienza della rete limitando gli ampliamenti alle necessità create dalla evoluzione degli insediamenti, nonché alla risoluzione di problematiche pregresse, anche di concerto con i comuni contermini;
  2. xx) prevedere, nella progettazione di nuovi tratti della rete e di interventi di ampliamento, la fascia di ambientazione di cui all'art. 117 delle presenti NTA.
  3. b) includere in circuiti ciclopedonali i tratti di maggiore rappresentatività paesaggistica ed ambientale, in ispecie se classificati come invarianti dall'art. 39 delle presenti NTA, assicurandone ove possibile la connessione con la direttrice ciclabile Poggibonsi-Buonconvento.

4. Per il Sottosistema della rete delle strade vicinali il PS assume i seguenti obiettivi:

  1. a) mantenerne l'attuale assetto e configurazione, limitando ai casi di comprovata necessità gli interventi di asfaltatura o di variazione della larghezza della sede oppure del tracciato;
  2. b) incrementarne l'utilizzo ciclopedonale, sia con finalità turistiche che ricreative, assi curandone ove possibile la connessione con la direttrice ciclabile Poggibonsi-Buonconvento, nonché il ruolo di interconnessione ciclabile tra i parchi territoriali di progetto (Vico Alto, Lecceto, Arbia/Bozzone).

5. Per il Sottosistema della rete urbana il PS assume i seguenti obiettivi:

  1. a) massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture per la sosta (parcheggi in struttura) e per l'ausilio alla mobilità pedonale (risalite meccanizzate) finora realizzate per facilitare l'accesso al centro storico di Siena, integrandole con nuovi interventi al fine di garantire opportunità di accesso ragionevolmente distribuite lungo l'intero perimetro delle mura;
  2. b) massimizzare, sia attraverso integrazioni infrastrutturali sia con misure gestionali di regolamentazione della viabilità e della sosta, la compatibilità tra le esigenze della mobilità urbana con quelle della fruizione in sicurezza degli spazi pubblici, del comfort acustico, della tutela dell'inquinamento atmosferico;
  3. c) nelle nuove aree di trasformazione integrata evitare connessioni troppo frequenti tra viabilità locale e viabilità principale, prevedendo negli strumenti attuativi viabilità di servizio;
  4. d) bilanciare le esigenze della mobilità individuale con l'offerta di mobilità pubblica, tenendo conto dei rispettivi costi sociali ed ambientali;
  5. e) privilegiare ed incentivare le forme di mobilità che assicurano le minori emissioni di inquinanti dell'atmosfera;
  6. f) orientare la regolazione della mobilità privata e l'offerta di mobilità pubblica in funzione del miglioramento della accessibilità ai principali centri attrattori (sia per motivi di studio che di lavoro);
  7. g) assicurare la vivibilità, la fruibilità e la sicurezza delle aree limitrofe ai plessi scolastici, operando in coerenza con le indicazioni emerse dal PRC2 , evidenziate nell'art. 35 delle presenti NTA.
  8. h) utilizzare specifici atti di pianificazione di settore, ed in particolare il Piano generale del traffico urbano (PGTU), come strumento di regolazione della mobilità, da aggiornare periodicamente in funzione di specifici monitoraggi.

Art. 110. Obiettivi per il Sistema della rete ferroviaria

1. Il PS considera la rete ferroviaria convergente sulla stazione di Siena come una opportunità fondamentale per l'incremento della offerta di TPL nel medio-lungo periodo.

2. Attesa la necessità di operare in una logica di area vasta, il PS considera essenziale, in una prospettiva rafforzamento del ruolo della rete ferroviaria, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. a) incrementare l'offerta di mobilità su ferro favorendone l'interconnessione sia con il TPL su gomma che con la mobilità su mezzi privati (ad esempio con parcheggi scambiatori in corrispondenza delle stazioni);
  2. b) aumentare il numero delle fermate interne al perimetro urbano, valorizzando in particolare la intersezione tra le linee Siena-Chiusi e Siena-Grosseto in località Renaccio.

Art. 111. Obiettivi per il Sistema del ciclo dell'acqua

1. Il PS assume come obiettivi per il Sistema del ciclo dell'acqua:

Art. 112. Obiettivi per il Sistema del ciclo di rifiuti

1. Il PS assume come obiettivi per il Sistema del ciclo di rifiuti quelli formulati nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti attualmente vigente.

2. Nel rispetto delle invarianti strutturali previste dai precedenti artt. 38-44 delle NTA, il PS recepisce, adeguandosi, le modifiche al Piano provinciale di gestione dei rifiuti che interessino il territorio comunale.

Art. 113. Obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

1. Il PS assume per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica i seguenti obiettivi:

  1. a) considerare l'impatto paesaggistico delle linee aeree, promuovendone nelle situazioni maggiormente critiche la sostituzione con linee interrate;
  2. b) promuovere lo spostamento di linee ed impianti (ad esempio centraline di trasformazione) caratterizzati da bassi profili di compatibilità con gli insediamenti urbani.

Art. 114. Obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano

1. Il PS assume per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano i seguenti obiettivi:

  1. a) realizzare, nelle aree di trasformazione integrata, le reti di distribuzione del gas metano contestualmente alle urbanizzazioni primarie inerenti il ciclo d'acqua;
  2. b) nel rispetto delle esigenze di economicità e di programmazione, estendere la rete di distribuzione del gas metano accordando priorità alle residenze ed attività collocate in aree sovrastanti acquiferi sensibili di classe 1.

Art. 115. Obiettivi per il Sistema delle reti di telecomunicazione

1. Il PS assume, per il Sistema delle reti di telecomunicazione l'obiettivo di realizzare, nelle aree di trasformazione integrata, e nelle aree per usi produttivi e commerciali, le reti per la banda larga contestualmente alle urbanizzazioni primarie.

Art. 116. I criteri di gestione dello Statuto delle reti

1. Attese le attuali forme di gestione e la natura prevalentemente sovracomunale dei Sistemi e Sottosistemi funzionali inclusi nello Statuto delle reti, gli obiettivi di cui alla precedente Sezione I sono perseguiti dalla Amministrazione comunale di Siena in una logica di collaborazione con i soggetti gestori delle differenti reti nonchè con le altre amministrazioni comunali interessate, nel rispetto delle reciproche competenze.

2. Gli obiettivi per i Sottosistemi della rete viaria extraurbana principale e secondaria sono perseguiti in collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Siena e comuni limitrofi: alcuni degli interventi da realizzare sono indicati nella Parte III delle presenti NTA e nella Tav.C.5.08.

3. Gli obiettivi per il Sottosistema della rete delle strade vicinali sono perseguiti in collaborazione con la Provincia di Siena e con i comuni limitrofi a Siena.

4. Gli obiettivi per il Sottosistema della rete urbana sono perseguiti mediante gli atti della pianificazione comunale di settore, ed in particolare attraverso il PGTU, da redigersi sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 152 delle presenti NTA, nonché con il soggetto gestore del TPL su gomma.

5. Gli obiettivi per il Sistema della rete ferroviaria sono perseguiti in collaborazione con FS spa, Regione Toscana, Provincia di Siena e comuni limitrofi a Siena.

6. Gli obiettivi per il Sistema del ciclo dell'acqua sono perseguiti in collaborazione con l'AATO 6 e con il soggetto gestore del servizio.

7. Gli obiettivi per il Sistema del ciclo rifiuti sono perseguiti in collaborazione con la Provincia di Siena.

8. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono perseguiti in collaborazione le Società di gestione.

9. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano sono perseguiti in collaborazione con il gestore del servizio.

10. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di comunicazione sono perseguiti in collaborazione con le Società Telecom e Terrecablate.

Art. 117. Le fasce di ambientazione delle infrastrutture lineari di trasporto

1. La realizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture lineari di trasporto di interesse sovracomunale si attua all'interno dei corridoi infrastrutturali individuati dalla tavola C.5.06.

2. Nella progettazione di nuove infrastrutture di trasporto lineari, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di tracciati esistenti, è da prevedersi una fascia di ambientazione all'interno della quale realizzare interventi specifici finalizzati a raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l'infrastruttura con i contesti attraversati.

3. Gli interventi da realizzarsi all'interno delle fasce di ambientazione dovranno in particolare assicurare:

  1. a) il raccordo del sedime infrastrutturale con la morfologia circostante, da ottenersi mediante modellazioni del suolo che adottino livelli di acclività compatibili con lo sviluppo delle fitocenosi autoctone, limitando ai casi di dimostrata necessità il ricorso ai muri di contenimento;
  2. b) il raccordo del sedime infrastrutturale con la tessitura agraria attraversata, da ottenersi anche con fitocenosi autoctone coerenti con gli stadi di recupero dinamico delle diverse serie di vegetazione;
  3. c) la riconduzione alle soglie di legge dei livelli di inquinamento acustico, da ottenersi sia con strutture realizzate mediante elementi naturali quali terreno e fitocenosi sia con pannelli fonoassorbenti;
  4. d) la possibilità per i piccoli animali di sottopassare o sovrapassare il sedime della infrastruttura, con intervalli tra i passaggi da definire in fase progettuale, ma comunque non superiori ai 500 m.

4. La larghezza della fascia di ambientazione, variabile in funzione delle sue finalità, viene determinata in sede progettuale contestualmente agli interventi necessari al perseguimento delle finalità stesse. La sua ampiezza non potrà -salvo casi di comprovata necessità- eccedere quella della fascia di rispetto stabilita dal Codice della strada.Rete Ferroviaria Italiana

5. Ove possibile, con priorità da stabilire in sede di RU, le fasce di ambientazione possono essere realizzate anche lungo infrastrutture lineari esistenti.Rete Ferroviaria Italiana