Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Titolo I. Le invarianti

Art. 38. Natura e configurazione spaziale delle invarianti

1. Le componenti territoriali indicate nella Tav. C5.01 sono da considerarsi invarianti strutturali ai sensi dell'art. 4 della legge reg. Toscana n. 1/2005.

2. I livelli prestazionali indicati per ciascuna invariante dagli articoli contenuti nel presente Titolo I, costituiscono riferimenti fondamentali di attuazione del PS di Siena.

Art. 39. La via Francigena ed i percorsi storici

1. La via Francigena ed i percorsi selezionati nella Tav. C5.01, sono rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio senese, nonché espressione attuale di elevati livelli di armonia ed equilibrio con i contesti paesaggistici attraversati.

2. Le prestazioni non negoziabili sono costituite:

  1. a) dalla intangibilità dei tracciati, da mantenersi nella configurazione attuale o da ripristinarsi in base alla documentazione storica;
  2. b) dalla garanzia della fruizione pubblica.

3. I tracciati di cui al co. 1 sono riferimenti privilegiati:

  1. a) per la realizzazione di aree di sosta atte a consentire la fruizione dei paesaggi circostanti;
  2. b) per la realizzazione di sentieri pedonali e ciclabili che, anche diramandosi dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni storico-architettonici, paesaggistici e ambientali.

Le trasformazioni fisiche da realizzarsi nei tracciati viari indicati nel co. 1 sono consentite nei limiti fissati dai seguenti co. da 4 a 7.

4. Sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.

5. Le aree di sosta sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto.

6. Le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime stradale esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti.

7. Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs n. 42/2004 e dell'art. 4 co. 1 della legge reg. Toscana 31 gennaio 2005, n. 19 le autorizzazioni rilasciate per la cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, previsti dal Nuovo Codice della strada.

Art. 40. Le forme insediative di crinale e le emergenze insediative del territorio aperto

1. Le forme insediative di crinale e le emergenze evidenziate nella Tav. C.5.01 sono da mantenersi in quanto espressive delle relazioni consolidate tra viabilità, beni storico-architettonici e tessiture agrarie del promiscuo nei paesaggi collinari senesi.

2. Gli Statuti delle risorse ed il RU fissano gli obiettivi e la disciplina necessaria per garantire le prestazioni di cui al co. 1, curando in particolare le modalità della nuova edificazione, la integrità fisica degli edifici storici e le modalità di ripristino dei paesaggi agrari intimamente legati agli edifici stessi.

Art. 41. Il basamento figurativo della città murata di Siena

1. Il PS assume come invariante la funzione paesaggistica del territorio circostante le mura di Siena, tra il promontorio del Laterino e quello di Ravacciano e fino alla SGC Grosseto-Fano, così come indicato nella Tav. C.5.01.

2. Sono da garantire le seguenti prestazioni:

  1. a) mantenimento della matrice agricola dell'area, sia attraverso il recupero delle coltivazioni sia con la limitazione della edificazione aggiuntiva non contigua all'edificato esistente;
  2. b) elevata qualità percettiva ed ecologica della fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e territorio aperto, da mantenersi ed incrementare attraverso la riproposizione di coltivazioni legnose o vegetazione autoctona;
  3. c) fruibilità pubblica di una rete estesa di percorsi pedonali.

3. Le prestazioni di cui al precedente comma sono garantite da un progetto unitario di manutenzione, riqualificazione e recupero del paesaggio finalizzato alla realizzazione, nel complesso dell'area, di un parco denominato "del Buongoverno", comprensivo delle valli verdi collocate all'interno della cinta muraria.

Art. 42. La rappresentatività sociale del centro storico murato di Siena

1. Il PS assume come invariante il ruolo del centro storico come luogo rappresentativo dell'insieme delle identità e delle funzioni espresse dalla comunità senese.

2. La persistenza di tale prestazione viene garantita attraverso una pluralità di strumenti, tra cui assumono rilevanza particolare il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ed il PGTU finalizzati nel loro complesso:

  1. a) ad assicurare qualità e fruibilità diffusa agli spazi pubblici, sia pavimentati che verdi;
  2. b) a mantenere la presenza fisica ed il ruolo sociale delle Contrade;
  3. c) a contrastare il fenomeno di affermazione della monofunzionalità commerciale o direzionale;
  4. d) a realizzare spazi ed attività di elevato livello culturale e sociale.

Art. 43. La tutela della biodiversità: Lecceto

1. Il PS assume come invariante strutturale l'area di Lecceto, ricompresa nel sito di importanza regionale (SIR 89) denominato "Montagnola Senese", (codice europeo: IT 5180003) istituito ai sensi della legge reg. Toscana n. 56/2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).

2. Le prestazioni assegnate alla invariante di Lecceto riguardano:

  1. a) la tutela degli habitat in termini strutturali e funzionali;
  2. b) il mantenimento dei boschi vetusti mediante la redazione di specifici piani selvicolturali;
  3. c) la tutela di un mosaico territoriale complesso e diversificato utile per la rete ecologica e per la naturalità diffusa;
  4. d) l'assenza di usi suscettibili di generare infiltrazioni negli acquiferi vulnerabili;
  5. e) la fruibilità da parte del pubblico per attività ricreative ed educative, regolate in funzione della tutela degli habitat.

3. Viene perseguita la istituzione di una area naturale protetta estesa all'intero territorio ricompreso nella invariante, promuovendone il coordinamento con le aree del medesimo SIR ricadenti nei comuni di Sovicille e Monteriggioni.

Art. 44. La tutela della biodiversità: le reti ecologiche

1. Sono invarianti strutturali i corridoi fisico-biologici costituiti dai corsi d'acqua e dalla vegetazione igrofila contigua, così come individuati nella Tav. C.5.01.

2. Le prestazioni assegnate riguardano:

  1. a) il mantenimento della continuità ambientale sia nei corpi idrici che nella vegetazione e nei cigli di sponda;
  2. b) il mantenimento della connettività tra elementi non fisicamente contigui;
  3. c) il mantenimento di mosaici territoriali coerenti con l'eterogeneità potenziale e con gli aspetti determinati dalla presenza compatibile della storia umana;
  4. d) la tutela degli ambienti acquatici;
  5. e) la non trasformabilità delle aree a fini insediativi, infrastrutturali od impiantistici, con le eccezioni di cui al successivo co. 3.

3. La realizzazione di eventuali manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua oppure di difesa idraulica è subordinata alla garanzia del mantenimento della continuità ambientale, da conseguirsi anche attraverso la predisposizione di specifiche misure di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte.

4. Viene perseguita la istituzione di aree protette comprensive degli habitat fluviali, anche in coordinamento con i comuni limitrofi.