1. Le componenti territoriali indicate nella Tav. C5.01 sono da considerarsi invarianti strutturali ai sensi dell'art. 4 della legge reg. Toscana n. 1/2005.
2. I livelli prestazionali indicati per ciascuna invariante dagli articoli contenuti nel presente Titolo I, costituiscono riferimenti fondamentali di attuazione del PS di Siena.
1. La via Francigena ed i percorsi selezionati nella Tav. C5.01, sono rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio senese, nonché espressione attuale di elevati livelli di armonia ed equilibrio con i contesti paesaggistici attraversati.
2. Le prestazioni non negoziabili sono costituite:
3. I tracciati di cui al co. 1 sono riferimenti privilegiati:
Le trasformazioni fisiche da realizzarsi nei tracciati viari indicati nel co. 1 sono consentite nei limiti fissati dai seguenti co. da 4 a 7.
4. Sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.
5. Le aree di sosta sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto.
6. Le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime stradale esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti.
7. Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs n. 42/2004 e dell'art. 4 co. 1 della legge reg. Toscana 31 gennaio 2005, n. 19 le autorizzazioni rilasciate per la cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, previsti dal Nuovo Codice della strada.
1. Le forme insediative di crinale e le emergenze evidenziate nella Tav. C.5.01 sono da mantenersi in quanto espressive delle relazioni consolidate tra viabilità, beni storico-architettonici e tessiture agrarie del promiscuo nei paesaggi collinari senesi.
2. Gli Statuti delle risorse ed il RU fissano gli obiettivi e la disciplina necessaria per garantire le prestazioni di cui al co. 1, curando in particolare le modalità della nuova edificazione, la integrità fisica degli edifici storici e le modalità di ripristino dei paesaggi agrari intimamente legati agli edifici stessi.
1. Il PS assume come invariante la funzione paesaggistica del territorio circostante le mura di Siena, tra il promontorio del Laterino e quello di Ravacciano e fino alla SGC Grosseto-Fano, così come indicato nella Tav. C.5.01.
2. Sono da garantire le seguenti prestazioni:
3. Le prestazioni di cui al precedente comma sono garantite da un progetto unitario di manutenzione, riqualificazione e recupero del paesaggio finalizzato alla realizzazione, nel complesso dell'area, di un parco denominato "del Buongoverno", comprensivo delle valli verdi collocate all'interno della cinta muraria.
1. Il PS assume come invariante il ruolo del centro storico come luogo rappresentativo dell'insieme delle identità e delle funzioni espresse dalla comunità senese.
2. La persistenza di tale prestazione viene garantita attraverso una pluralità di strumenti, tra cui assumono rilevanza particolare il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ed il PGTU finalizzati nel loro complesso:
1. Il PS assume come invariante strutturale l'area di Lecceto, ricompresa nel sito di importanza regionale (SIR 89) denominato "Montagnola Senese", (codice europeo: IT 5180003) istituito ai sensi della legge reg. Toscana n. 56/2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).
2. Le prestazioni assegnate alla invariante di Lecceto riguardano:
3. Viene perseguita la istituzione di una area naturale protetta estesa all'intero territorio ricompreso nella invariante, promuovendone il coordinamento con le aree del medesimo SIR ricadenti nei comuni di Sovicille e Monteriggioni.
1. Sono invarianti strutturali i corridoi fisico-biologici costituiti dai corsi d'acqua e dalla vegetazione igrofila contigua, così come individuati nella Tav. C.5.01.
2. Le prestazioni assegnate riguardano:
3. La realizzazione di eventuali manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua oppure di difesa idraulica è subordinata alla garanzia del mantenimento della continuità ambientale, da conseguirsi anche attraverso la predisposizione di specifiche misure di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte.
4. Viene perseguita la istituzione di aree protette comprensive degli habitat fluviali, anche in coordinamento con i comuni limitrofi.
1. Il PS assume gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37.
2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione Pubblica (PCIP) da redigere in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 151 delle presenti NTA, nonché alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di intervento (PCI) prescritte nel medesimo articolo.
1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.
2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 2000 e con misure conseguenti inerenti:
3. Il confort acustico dei nuovi insediamenti è garantito dalle verifiche di cui al successivo art. 49.
1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. L'obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 ed ai suoi periodici aggiornamenti nonché garantendo un periodico diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi.
1. Il PS assume l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento atmosferico.
2. L'obiettivo viene perseguito:
1. Le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.
2. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche di progetto, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale.
1. Lo Statuto dell'acqua garantisce sia la qualità, la rinnovabilità e la funzionalità ecologica della risorsa idrica, sia la messa in sicurezza di persone e cose dai fenomeni alluvionali.
2. Lo Statuto dell'acqua contiene dunque obiettivi prestazionali e discipline inerenti:
1. Il PS persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle classi di sensibilità individuate nella Tav. C.3.2.04;
2. In materia di tutela degli acquiferi il PS assume i seguenti obiettivi prestazionali:
3. Il perseguimento degli obiettivi di cui al co. 2 è assicurato dalla disciplina contenuta negli artt. 53 e 54 delle presenti NTA, redatti in coerenza con la disciplina del PTCP di Siena.
1. Il PS, in una logica di coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, assume l'obiettivo di eliminare il rischio idraulico, regolando le trasformazioni urbanistiche e gli usi delle aree di esondazione fluviale.
2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la disciplina contenuta negli artt. da 55 a 64 delle presenti NTA, redatti in coerenza:
3. Su tutto il territorio comunale sono state individuate le classi di pericolosità idraulica così come definite dall'art. 80 della D.C.R. n. 12/2000.
1. Nelle aree sensibili di classe 1, sono esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
2. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:
3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli allegati del d.lgs. n. 258/2000. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
4. Nei corpi idrici di cui sopra, i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del PS;
5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione delle risorse tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dal Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro.
6. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il riscaldamento a gas metano.
7. In applicazione del principio di precauzione nelle aree sensibili di classe 1 non possono essere previsti ulteriori carichi urbanistici; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. Il RU indica, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi di trasformazione territoriale con riferimento alla disciplina dell'articolo A8 del PTC.
8. In caso di trasformazioni edilizie, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, sono da prevedersi tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di fondazioni profonde che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi sono applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).
1. Nelle aree sensibili di classe 2 le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;
3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
4. Nelle aree sensibili di classe 2 sono limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. Qualora siano comunque previsti impegni di suolo, il RU definisce, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi insediativi e infrastrutturale con riferimento alla disciplina dell'art. A8 del PTC.
5. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dal d.lgs. n. 152/99.
6. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla legge reg. Toscana n. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del d.lgs n. 99/1992.
7. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA.
1. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi ricadenti nell'ambito denominato "A1", definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di cui al punto b) del co. 2 dell'art. 65 elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e indicati graficamente nella Tav. C.03.02, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
2. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441/1987 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche nell'ambito A1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni di cui al successivo co. 3.
3. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
4. Sono inoltre da rispettarsi le prescrizioni di cui all'art. 44, co. 3 delle presenti NTA.
1. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi ricadenti nell'ambito denominato "A2", di "tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione", riferito ai corsi d'acqua elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.
2. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all'ambito "A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 100.
3. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441/1987 possono prevedere nell'ambito "A2" i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica idraulica:
4. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441 del 1987 possono prevedere nell'ambito A2 interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente, alle seguenti condizioni:
1. La disciplina del presente articolo si applica alle previsioni urbanistiche ricadenti nell'ambito denominato "B", graficizzato nella Tav. C.03.02, comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000, che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
2. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti d'incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.
3. Nuove trasformazioni edilizie ed infrastrutturali possono essere previste se si verifica l'insieme delle tre seguenti condizioni:
4. Ai fini dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica si terrà conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove previsioni.
1. Comprende le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, indicate nella Tav. C.03.02, dove sussistono le seguenti condizioni:
2. Comprende le aree per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al co. 1.
3. Relativamente a queste aree deve essere allegato al RU uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso; i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni d'inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, non sono consentite previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni d'inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza idonei a ridurre il rischio senza alterare il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.
4. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 4 non comprese nel RU, interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l'adozione di una variante al PS vigente, corredata da uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso secondo le modalità riportate al co. 2, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente.
1. Comprende le aree di fondovalle, indicate nella Tav. C.03.02, non protette da opere idrauliche per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
2. Per le aree di questa classe di pericolosità deve essere allegato al RU uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio costituiranno l'elemento di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche e, ove necessario, indicheranno le necessarie soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.
3. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 3 non comprese nel RU, interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l'adozione di una variante al PS vigente, corredata da uno studio anche a livello qualitativo, secondo le modalità riportate al co. 2, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente.
1. Comprende le aree di fondovalle, indicate nella Tav. C.03.02, per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
2. In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.
1. Comprende le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua, indicate nella Tav. C.03.02, per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
2. In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.
1. Nelle aree PIME, individuate dal PAI del Fiume Ombrone e indicate nella Tav. C.3.2.02, sono consentiti interventi atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del PAI del Fiume Ombrone. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
2. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:
3. Nelle aree PIME sono inoltre consentiti se coerenti con gli strumenti ed atti di governo del territorio:
4. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.
4. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
4. Nelle aree PIME, le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza.
5. Nelle aree PIME l'Autorità di Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla legge reg. Toscana n. 1/2005 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al PAI, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte dell'attività di bacino stessa.
1. Nelle aree PIE, individuate dal PAI Fiume Ombrone ed indicate nella Tav. C.3.2.02, sono consentiti interventi atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del PAI del Fiume Ombrone. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
2. Se coerenti con gli strumenti ed atti di governo del territorio, nelle aree PIE. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 62:
3. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga l'indicazione dei relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.
4. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
5. Nelle aree PIE., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza.
6. Nelle aree PIE. l'Autorità di Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla legge reg. Toscana n. 1/2005 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte dell'autorità di Bacino stessa.
1. All'interno delle aree contraddistinte con la sigla A.S.I.P. nella Tav. C.03.02, individuate dal PAI del Fiume Ombrone come aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico, non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
2. Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole all'Autorità di Bacino.
1. In materia di tutela del suolo il PS assume tre obiettivi complementari:
2. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. a) viene perseguito attraverso la disciplina contenuta negli artt. da 66 a 69 delle presenti NTA.
3. L'obiettivo di cui al co. 1 lett. b) viene perseguito dalla disciplina contenuta nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.
4. L'obiettivo di cui al co. 1, lett. c) è perseguito attraverso la pianificazione regionale e provinciale di settore. Nelle more di approvazione del PAERP, previsto dall'art. 38 della legge reg. n. 78/1998, il PS assume la disciplina e le scelte di localizzazione del PRAE approvato con D.C.R. n. 200 del 7 maggio 1995, e prende atto dell'esistenza di due aree a vocazione estrattivo in località Monsindoli (PRAE 932-1) e in località Rondinella (PRAE 932-b e 932-c) interessata, ai sensi della legge reg. Toscana n. 78/1998 da attività estrattiva autorizzata con atto comunale n. 10 del 18 gennaio 2006/ 1º lotto.
5. Su tutto il territorio comunale sono state individuate le classi di pericolosità geologica come definite dalla D.C.R. n. 94/85 e dalle Norme del Piano del Bacino Regionale Ombrone e le classi di pericolosità geomorfologica così come definite dagli articoli 13 e 14 delle NTA del PAI.
1. Le aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane - forte erosione - fenomeni di subsidenza) o fenomeni di elevata applicazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni.
2. Non sono da prevedersi trasformazioni edilizie ed infrastrutturali; possono essere effettuati interventi di bonifica e di messa in sicurezza necessari per limitare il progredire dei fenomeni franosi ed eliminare l'eventuale rischio da essi indotto.
3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) di cui alla tavola C.3.2.05 sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
4. Le aree PFME potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
5. Gli studi di cui al comma 4 devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.
6. Nelle aree PFME sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, non sono presenti fenomeni attivi; tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell'equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali.
2. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso; sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni, nonché l'adozione di opere di fondazioni particolari.
3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata PFE sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
4. Le aree PFE potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
5. Nelle aree PFE, oltre agli interventi di cui al comma 6 dell'art. 66 sono consentiti, quando previsti dagli strumenti e atti di governo del territorio, i seguenti interventi:
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa, così come indicate nella Tav. C.3.2.01, le situazioni geologico-tecniche sono apparentemente stabili, pur permanendo dubbi da chiarirsi a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica irrilevante, così come indicate nella Tav. C.3.2.01 sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotti dalla sollecitazione sismica.
2. Non sono da prevedersi indagini geologiche aggiuntive.
1. Lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio intende garantire la qualità dell'ambiente nonché del paesaggio urbano e rurale senese, intesi come elementi inscindibili, orientandone la coevoluzione in direzione del mantenimento e recupero di assetti che tutelino:
2. Lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio è riferito ai Sistemi e Sottosistemi di paesaggio così come definiti nella Tav. C.5.02, assunti come ambiti di elevata coerenza interna sotto i profili ambientali e delle forme del paesaggio rurale.
3. I Sistemi di cui al precedente comma sono così denominati:
4. Il Sistema dei Paesaggi dei Fondovalle è articolato in tre sottosistemi:
5. Il Sistema di Paesaggio delle Crete è articolato in tre sottosistemi:
6. Il Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose è articolato in cinque Sottosistemi:
7. Nelle procedure di valutazione di compatibilità delle trasformazioni urbanistiche e territoriali (proposte da strumenti ed atti di governo del territorio di natura sovracomunale) ricadenti in ciascun Sistema e Sottosistema è da considerarsi esplicitamente il grado di coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 71, con gli obiettivi specifici di cui agli artt. da 72 ad 75, con la disciplina di natura paesaggistica contenuta nella Sezione II del presente Capo IV nonché con le indicazioni strategiche contenute nella Parte III, delle presenti NTA.
1. Il PS assume quali obiettivi prestazionali generali per i Sistemi di Paesaggio:
2. La Tav. C.5.03 è da assumersi come riferimento essenziale per l'individuazione degli elementi della tessitura agraria da tutelare e le situazioni problematiche da verificare e da indirizzare verso assetti coerenti con la fisionomia paesistica.
3. Sono in particolare individuati come elementi da tutelare:
4. Sono da considerare situazioni problematiche:
1. Il PS assume quali obiettivi prestazionali per l'intero Sistema del Paesaggio di Fondovalle:
2. Nel Sottosistema di Pian del Lago, è inoltre perseguito l'obiettivo di mantenere integro ed inedificato il paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche, anche attraverso il coordinamento con i Comuni di Monteriggioni e Sovicille.
3. Nel Sottosistema delle Pianure Alluvionali è da promuoversi la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate con la conservazione della vegetazione autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi.
1. Il PS assume quali obiettivi per l'intero sistema di Paesaggio delle Crete:
2. Nel Sottosistema delle Crete di San Miniato vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
3. Nel Sottosistema delle Crete di San Martino vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
1. Il PS assume quali obiettivi per l'intero Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose:
2. Nel Sottosistema dello Sperone di Siena vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
3. Nel Sottosistema dei Crinali di Belcaro, degli Agostoli e di Monastero vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
4. Nel Sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, di Vignano e di Santa Regina vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
5. Nel Sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
6. Nel Sottosistema delle Colline del Bozzone vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
1. Il PS assume quali obiettivi per il Paesaggio dei Rilievi Calcarei:
1. Le aree di trasformazione ricadenti nei Paesaggi di Fondovalle sono individuate dal RU privilegiando, a parità di requisiti funzionali, le aree che presentano uno o più dei seguenti requisiti:
2. In ragione della sua integrità ed unitarietà di paesaggio testimone delle bonifiche settecentesche, nel Sottosistema di Pian del Lago non sono da prevedersi trasformazioni edilizie ed urbanistiche.
3. Come misura di compensazione per le aree di nuova urbanizzazione previste da interventi di trasformazione integrata è da prevedersi l'impianto di una superficie a bosco la cui estensione è stabilita dal RU.
4. In ragione della storica assenza di insediamenti rurali, nei Sottosistemi delle Alluvioni Collinari e delle Pianure di Fondovalle possono essere richiesti attraverso i PMAA, previa dimostrazione della loro necessità, esclusivamente annessi agricoli.
5. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel Sistema dei Paesaggi di Fondovalle assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:
6. Gli interventi di restauro e recupero ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle, promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e l'incremento della consistenza della vegetazione igrofila, nonché l'aumento della consistenza boschiva e della vegetazione autoctona lungo le divisioni dei campi.
7. Il RU definisce nello specifico le tipologie, i materiali e le dimensioni delle strutture precarie o degli annessi suscettibili di riqualificazione o di eliminazione.
1. Le aree di trasformazione integrata che prevedono nuove occupazioni di suolo sono individuate dal RU esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti esistenti, privilegiando il riuso di aree già urbanizzate.
2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.
3. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA, nonché eventuali addizioni edilizie puntuali saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.
4. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte nel Sistema dei Paesaggi delle Crete assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:
5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Crete, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente co. 4.
1. Nel Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, le aree di trasformazione integrata che interessano suoli non urbanizzati sono da prevedersi esclusivamente:
2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.
3. In alternativa o a completamento delle misure di compensazione ambientale di cui al precedente comma, possono essere realizzati, in misura stabilita dal RU, operazioni di manutenzione e restauro di paesaggi agrari tradizionali, da rendere fruibili al pubblico.
4. In considerazione della eccezionale qualità paesaggistica dei luoghi, nonché della frammentazione della struttura aziendale, nei Sottosistemi dello Sperone di Siena, dei Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero, nonché in quello dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa Regina è esclusa la possibilità di realizzare nuove residenze rurali attraverso i PMAA.
5. Nei Sottosistemi dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana ed in quello delle Colline del Bozzone è ammessa la realizzazione di residenze rurali e annessi agricoli la cui necessità sia dimostrata attraverso un PMAA; i nuovi edifici sono da collocare in aderenza ad edifici od aggregati esistenti.
6. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:
7. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli interventi di cui al precedente co. 6.
1. Nel sistema di Paesaggio dei Rilievi Calcarei non sono da prevedersi nuove occupazioni di suolo a fini residenziali, produttivi o infrastrutturali.
2. È ammessa esclusivamente la realizzazione di annessi agricoli la cui necessità sia dimostrata attraverso un PMAA.
3. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel paesaggio dei Rilievi Calcarei assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:
4. Gli interventi finalizzati a favorire la fruizione naturalistica e ricreativa sono da prevedersi anche nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero SIR 89 "Montagnola senese", da concordarsi con i comuni interessati.
5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi dei Rilievi Calcarei, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie la tutela degli habitat rari e la gestione con finalità naturalistiche delle formazioni boschive mature.
1. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti intende garantire ai cittadini una qualità abitativa elevata ed il più possibile omogenea, attenuando le attuali differenze tra le diverse parti del sistema insediativo.
2. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti specifica in tal senso gli obiettivi da perseguire coordinando le differenti componenti che contribuiscono alla qualità insediativa, ed in particolare:
3. Lo Statuto della Città e degli Insediamenti è riferito al Sistema funzionale degli insediamenti, articolato nei seguenti Sottosistemi, caratterizzati da elevata omogeneità interna sotto i profili della forma urbana, delle caratteristiche prevalenti degli edifici e delle funzioni insediative:
1. Il PS persegue, nel complesso del Sistema Funzionale degli Insediamenti, i seguenti obiettivi generali:
1. Il Sottosistema del Centro Storico comprende l'insediamento urbano del capoluogo cresciuto all'interno della città murata.
2. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il Sottosistema delle Propaggini del Centro Storico comprende l'insediamento urbano del capoluogo cresciuto nelle immediate vicinanze della città murata e sviluppatosi fino agli anni Cinquanta lungo gli assi che si dipartivano dalle sue porte. Sono compresi in questo Sottosistema i quartieri di San Prospero, Ravacciano, Valli e Porta Camollia.
2. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto comprende gli insediamenti nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, nonché le principali frazioni che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno registrato uno sviluppo incrementale delle aree urbanizzate e della popolazione.
2. Sono compresi in questo sottosistema i quartieri di Acquacalda, Petriccio, Vico Alto, San Miniato, Poggiarello, Scacciapensieri, viale Bracci e le frazioni di Taverne d'Arbia e Isola d'Arbia.
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il Sottosistema dei Filamenti Urbani comprende gli insediamenti sviluppatisi in forme articolate aggregando una matrice costituita da insediamenti attestati su percorsi viari di antico impianto, divenuti oggi assi di elevata percorrenza.
2. Sono compresi in questo Sottosistema i nuclei urbani di Costafabbri, Costalpino e Sant'Andrea lungo la SS 73 Ponente-Grossetana, quelli di Valli, Cerchiaia e Coroncina lungo la SS 2 Cassia Sud, nonché il nucleo di Bottega Nova lungo la SS 408 di Montevarchi.
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto comprende insediamenti a bassa densità sviluppatisi lungo i percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione e gestione dell'attività agricola, così come indicati dalla Tav. C.5.04.
2. Il PS assume per questo sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso ricomprende sia insediamenti a struttura complessa, caratterizzati da forte articolazione e specializzazione tipologica e funzionale dell'edificato e degli spazi aperti (Monteliscai), sia insediamenti elementari isolati - storici e recenti - diffusi sul territorio.
2. Sono compresi in questo sottosistema gli insediamenti diffusi nel territorio aperto che non formano sistemi di insediamenti riconoscibili o riconducibili ai filamenti del territorio aperto di cui al precedente art. 86.
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Questo sottosistema comprende gli insediamenti sorti in prossimità del perimetro amministrativo del Comune di Siena, dove il carico insediativo tende a concentrarsi prevalentemente all'esterno del territorio comunale con effetti sovente negativi in termini di minore funzionalità dei tessuti e ridotta leggibilità dell'impianto urbanistico.
2. Sono comprese in questo sottosistema gli insediamenti di Tognazza -Palazzetto, Volte Basse e San Rocco a Pilli.
3. In tali contesti il PS persegue i seguenti obiettivi.
1. Il Sottosistema delle Aree Miste comprende l'insieme delle aree che ospitano funzioni commerciali, artigianali e dei servizi, sviluppatesi generalmente nelle aree di fondovalle.
2. Sono comprese in questo sottosistema le aree di Massetana, Cerchiaia, Tosellvi - Due Ponti, Renaccio, Isola d'Arbia.
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il Sottosistema del Verde Urbano e Territoriale è costituito dall'insieme integrato di spazi pubblici o comunque aperti alla fruizione pubblica, che contribuisce all'incremento della qualità insediativa attraverso una offerta di opportunità ricreative associate in misura variabile a forme di tutela della biodiversità e di rafforzamento della rete ecologica.
2. Concorrono alla formazione di questo Sottosistema differenti tipologie di spazi aperti, costituti da:
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il RU disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del sistema funzionale degli insediamenti in applicazione degli obiettivi di cui agli artt. da 81 a 90 e sulla base dei criteri di gestione generali e specifici di cui agli artt. da 91 a 107.
2. Il RU verifica la coerenza della sua disciplina con il complesso degli obiettivi e delle prestazioni contenute nell'intera Componente Statutaria del PS.
1. Il RU assicura la qualità degli insediamenti presenti nei centri urbani attraverso una disciplina che:
1. Il RU disciplina in funzione del valore attribuito le trasformazioni dei BSA censiti nelle schede di rilevazione contenute nel Quadro conoscitivo.
2. Nei BSA schedati con giudizio di valore eccezionale oppure rilevante sono da consentirsi esclusivamente trasformazioni ricadenti nelle fattispecie della manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. Sono in ogni caso da escludersi ampliamenti volumetrici, anche interrati, per realizzare garages.
4. Il RU stabilisce le caratteristiche della documentazione da allegare alle richieste di interventi edilizi sui BSA, assicurando come requisiti minimi:
1. Il RU disciplina le trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede dei BSA sulla base delle seguenti prescrizioni:
1. Il RU disciplina la variazione di destinazione d'uso nei beni storico architettonici del territorio aperto sulla base delle prescrizioni che seguono.
2. La variazione di destinazione d'uso è da ammettersi qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:
3. Qualora la variazione d'uso richiesta comporti la deruralizzazione del BSA, è da prevedersi il mantenimento di un'area libera annessa (resede) di superficie variabile in funzione della dimensione e collocazione del BSA, ma comunque non inferiore ai 2.500 mq.
4. La perimetrazione dell'area libera annessa al BSA viene operata considerando:
5. L'area annessa di cui al co. 4 è da progettarsi al fine di contestualizzare o ricontestualizzare il BSA con il territorio circostante, attenuando le censure con il paesaggio agrario.
6. Le recinzioni, ove ritenute indispensabili, sono da schermarsi con essenze vegetali compatibili con quelle del sistema o sottosistema di paesaggio ove è collocato il BSA. Qualora la variazione d'uso comporti il frazionamento del BSA in più unità immobiliari, è da vietarsi la moltiplicazione degli accessi all'area annessa e la realizzazione di muri e/o recinzioni tra le particelle dell'area annessa collegate a ciascuna unità immobiliare.
1. Il RU fissa la quantità di verde urbano da prevedersi nella progettazione dei PCI e degli strumenti attuativi operando in coerenza con la disciplina dell'art. 139 delle presenti NTA.
2. Nella realizzazione dei piani attuativi è da prevedersi, con modalità compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere, l'impianto anticipato della vegetazione arborea di progetto (pre-verdissement).
1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:
1. Il RU definisce le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, applicando le linee guida regionali di cui all'art. 155, co. 1 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e, prevedendo in particolare incentivi quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e, la non computabilità ai fini degli indici di fabbricabilità dei maggiori volumi e superfici realizzati per il risparmio energetico e per soddisfare i requisiti di visitabilità e accessibilità.
1. Il RU e il Piano generale del traffico urbano (PGTU), nell'ambito delle loro attribuzioni, nel Centro Storico prevedono specifici progetti e politiche per la riorganizzazione e l'aumento della sosta pertinenziale e per la revisione degli accessi.
2. Il RU stabilisce l'ambito di intervento per la realizzazione del Parco Urbano, la riorganizzazione di Piazza Matteotti (Piazza della Posta) e il collegamento con Piazza Gramsci.
3. Il RU definisce i tracciati e fissa le modalità di gestione degli accessi, dei percorsi e delle aree di sosta del parco del Buongoverno intra moenia, che sono realizzati attraverso specifici accordi con i proprietari delle aree.
1. Nelle propaggini del Centro Storico il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, definiscono specifici progetti e politiche per l'ampliamento dei parcheggi di attestazione in prossimità delle risalite e per la riorganizzazione e l'aumento della sosta pertinenziale, anche attraverso l'istituzione di nuove ZTL o di sistemi innovativi per il controllo della sosta.
2. È da istituirsi il parco del Buongoverno anche al di fuori delle mura. Nell'ambito del parco del Buongoverno extra moenia, iI collegamento con il centro storico e tra le differenti propaggini è assicurato dalla creazione di percorsi pedonali e ciclabili.
3. La progettazione di nuove centralità urbane avviene nell'ambito delle perimetrazioni individuate dal RU.
4. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni è esteso alle aree delle propaggini del Centro Storico individuate dal RU in base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti, nonché alla qualità e quantità delle funzioni presenti e previste.
1. Il RU specifica le aree in cui sono previsti aumenti di cubatura nel caso di interventi di recupero che prevedano la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.
2. Nelle aree perimetrate come PIC o nelle nuove espansioni si prevedono forme di convenzionamento che assicurino la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
3. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, individuano le nuove fermate della metropolitana leggera, le aree per la sosta in prossimità dei nodi delle reti del TPL, i nuovi parcheggi scambiatori e le modalità di collegamento tra questi e le aree di destinazione.
4. Sono da istituirsi i parchi rurali di Vico Alto, con funzione di collegamento tra San Miniato e Vico Alto, di Torre Fiorentina, con funzione di collegamento tra Vico Alto e Stellino-Viale Sclavo, il Parco delle Coste, connesso al Petriccio, e il Parco dell'Arbia, con funzione di collegamento tra Isola e Taverne.
5. Nelle aree di trasformazione e negli insediamenti esistenti devono essere individuate aree con caratteristiche di centralità che valorizzino l'identità dell'insediamento e migliorino la qualità dei rapporti sociali, attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni.
1. Il RU individua le aree che sono suscettibili di completare in forme urbane più evolute gli insediamenti esistenti, anche attraverso l'utilizzo di contenitori e aree liberati da attività incongrue. Il RU assicura che il completamento della forma urbana dei filamenti urbani avvenga attraverso il rafforzamento di nuclei dotati di una pluralità di funzioni, evitando la saldatura lineare degli edifici e la contestuale chiusura degli orizzonti visuali e la localizzazione in prossimità di Beni Storico-Architettonici aggregati ancora integri dal punto di vista architettonico e dell'impianto urbanistico.
2. I nuovi insediamenti non devono interessare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria (Tav. C.5.03).
3. Il RU individua i servizi necessari per garantire il completamento dei filamenti e definisce il coordinamento degli accessi e dei percorsi per la fruibilità degli stessi.
4. Gli insediamenti in cui si addensa una pluralità di funzioni sono ove possibile resi autonomi rispetto alla strada principale attraverso percorsi veicolari interni e percorsi pedonali o ciclabili interni e/o in sede protetta.
5. L'individuazione e la progettazione degli arredi urbani e delle urbanizzazioni, nell'ambito del RU, deve contribuire al miglioramento della qualità degli spazi pubblici ed al mantenimento e alla valorizzazione delle visuali più significative.
6. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro competenze, individuano le aree da dedicare a parcheggi scambiatori e le modalità di gestione atte a scoraggiare l'utilizzo del mezzo privato.
1. Il RU disciplina le differenti componenti del sottosistema dei filamenti di territorio aperto, così come individuati nella Tav. C.5.04. sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto, curando che la eventuale previsione di addizioni edilizie non comporti estesi fenomeni di saldatura.
2. Il RU definisce le modalità affinché l'eventuale concessione di aumenti di volumetria riguardi i soli edifici di valore storico nullo e sia subordinata alla eliminazione di eventuali elementi in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (annessi precari, recinzioni) o comunque alla previsione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico coerenti con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi del paesaggio e con la Tav. C.5.03.
1. Il RU disciplina il sottosistema dell'insediamento rurale diffuso, così come individuati nella Tav. C.5.0.4. sia sulla base degli obiettivi di cui all'art. 87 delle NTA che, sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto.
2. L'eventuale concessione di aumenti di volumetria in edifici di valore storico nullo è subordinata alla eliminazione di eventuali elementi in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (annessi precari, recinzioni) o comunque alla previsione di interventi di miglioramento ambientale coerenti con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi del paesaggio.
1. La disciplina del Sottosistema urbanizzato di confine così come individuato nella Tav. C.5.0.4 viene definita in sede di formazione di strumenti di co-pianificazione da parte delle amministrazioni interessate, sulla base dei contenuti indicati negli artt. da 145 a 149.
1. Nelle zone industriali e artigianali, commerciali e direzionali esistenti, il RU favorisce la formazione di percorsi interni attraverso la realizzazione di una continuità tra i singoli lotti.
2. Il RU individua le aree ove sviluppare il sistema produttivo con una limitata offerta aggiuntiva di nuovi insediamenti.
3. Il RU individua le aree da sottoporre a pianificazione attuativa per la riqualificazione della struttura insediativa attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturale e la separazione tra flussi veicolari.
4. Il RU assume, per il riassetto del sottosistema delle aree miste, in presenza di destinazione commerciale i criteri ed i requisiti della programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, contenuti in particolare nel d.lgs n. 114/98, nella DCR n. 233/1999 e nel Codice del commercio della Regione Toscana ex legge reg. 28/05.
1. L'istituzione di nuovi parchi territoriali viene perseguita ricercando preventivamente l'accordo con i proprietari delle aree interessate, in merito alla concessione di servitù di passaggio in corrispondenza degli accessi, lungo i percorsi e nelle aree di sosta utili a garantire la fruizione del parco.
2. Il RU definisce i tracciati e fissa le modalità di gestione degli accessi, dei percorsi e delle aree di sosta dei parchi, che sono realizzati attraverso specifici accordi con i proprietari delle aree.
1. Lo Statuto delle reti contiene gli obiettivi inerenti la gestione, l'efficienza e le interrelazioni di sette Sistemi funzionali suscettibili di incidere significativamente sulla qualità di vita dei cittadini, denominati rispettivamente:
2. Gli obiettivi per i Sistemi di cui al precedente comma sono stati formulati con la finalità di coniugare l'efficienza settoriale delle differenti reti sia con le esigenze e con le dinamiche evolutive del sistema insediativo, sia con la compatibilità ambientale e paesaggistica di reti ed impianti.
3. Con i limiti della scala di rappresentazione di 1:10.000, la configurazione fisica dei Sistemi di cui al co. 1 è contenuta nelle tavole del QC; alcuni elementi significativi sono riassunti nella Tav. C.5.06.
1. Gli obiettivi per il Sistema della rete viaria sono articolati con riferimento a quattro Sottosistemi:
2. Per il Sottosistema della rete extraurbana principale il PS assume i seguenti obiettivi:
3. Per il Sottosistema della rete extraurbana secondaria il PS assume i seguenti obiettivi:
4. Per il Sottosistema della rete delle strade vicinali il PS assume i seguenti obiettivi:
5. Per il Sottosistema della rete urbana il PS assume i seguenti obiettivi:
1. Il PS considera la rete ferroviaria convergente sulla stazione di Siena come una opportunità fondamentale per l'incremento della offerta di TPL nel medio-lungo periodo.
2. Attesa la necessità di operare in una logica di area vasta, il PS considera essenziale, in una prospettiva rafforzamento del ruolo della rete ferroviaria, il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Il PS assume come obiettivi per il Sistema del ciclo dell'acqua:
1. Il PS assume come obiettivi per il Sistema del ciclo di rifiuti quelli formulati nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti attualmente vigente.
2. Nel rispetto delle invarianti strutturali previste dai precedenti artt. 38-44 delle NTA, il PS recepisce, adeguandosi, le modifiche al Piano provinciale di gestione dei rifiuti che interessino il territorio comunale.
1. Il PS assume per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica i seguenti obiettivi:
1. Il PS assume per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano i seguenti obiettivi:
1. Il PS assume, per il Sistema delle reti di telecomunicazione l'obiettivo di realizzare, nelle aree di trasformazione integrata, e nelle aree per usi produttivi e commerciali, le reti per la banda larga contestualmente alle urbanizzazioni primarie.
1. Attese le attuali forme di gestione e la natura prevalentemente sovracomunale dei Sistemi e Sottosistemi funzionali inclusi nello Statuto delle reti, gli obiettivi di cui alla precedente Sezione I sono perseguiti dalla Amministrazione comunale di Siena in una logica di collaborazione con i soggetti gestori delle differenti reti nonchè con le altre amministrazioni comunali interessate, nel rispetto delle reciproche competenze.
2. Gli obiettivi per i Sottosistemi della rete viaria extraurbana principale e secondaria sono perseguiti in collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Siena e comuni limitrofi: alcuni degli interventi da realizzare sono indicati nella Parte III delle presenti NTA e nella Tav.C.5.08.
3. Gli obiettivi per il Sottosistema della rete delle strade vicinali sono perseguiti in collaborazione con la Provincia di Siena e con i comuni limitrofi a Siena.
4. Gli obiettivi per il Sottosistema della rete urbana sono perseguiti mediante gli atti della pianificazione comunale di settore, ed in particolare attraverso il PGTU, da redigersi sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 152 delle presenti NTA, nonché con il soggetto gestore del TPL su gomma.
5. Gli obiettivi per il Sistema della rete ferroviaria sono perseguiti in collaborazione con FS spa, Regione Toscana, Provincia di Siena e comuni limitrofi a Siena.
6. Gli obiettivi per il Sistema del ciclo dell'acqua sono perseguiti in collaborazione con l'AATO 6 e con il soggetto gestore del servizio.
7. Gli obiettivi per il Sistema del ciclo rifiuti sono perseguiti in collaborazione con la Provincia di Siena.
8. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono perseguiti in collaborazione le Società di gestione.
9. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano sono perseguiti in collaborazione con il gestore del servizio.
10. Gli obiettivi per il Sistema delle reti di comunicazione sono perseguiti in collaborazione con le Società Telecom e Terrecablate.
1. La realizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture lineari di trasporto di interesse sovracomunale si attua all'interno dei corridoi infrastrutturali individuati dalla tavola C.5.06.
2. Nella progettazione di nuove infrastrutture di trasporto lineari, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di tracciati esistenti, è da prevedersi una fascia di ambientazione all'interno della quale realizzare interventi specifici finalizzati a raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l'infrastruttura con i contesti attraversati.
3. Gli interventi da realizzarsi all'interno delle fasce di ambientazione dovranno in particolare assicurare:
4. La larghezza della fascia di ambientazione, variabile in funzione delle sue finalità, viene determinata in sede progettuale contestualmente agli interventi necessari al perseguimento delle finalità stesse. La sua ampiezza non potrà -salvo casi di comprovata necessità- eccedere quella della fascia di rispetto stabilita dal Codice della strada.Rete Ferroviaria Italiana
5. Ove possibile, con priorità da stabilire in sede di RU, le fasce di ambientazione possono essere realizzate anche lungo infrastrutture lineari esistenti.Rete Ferroviaria Italiana