Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Capo II. I raccordi con gli strumenti gestionali e con la pianificazione comunale di settore

Art. 150. Prescrizioni per il monitoraggio del PS e degli atti di governo del territorio

1 Il PS e gli atti di governo del territorio sono soggetti a verifica periodica finalizzata a definirne lo stato e le modalità di attuazione.

2. La verifica periodica di cui al comma precedente si esplica per mezzo di una relazione illustrativa e descrittiva, integrata da dati e indici di tipo qualitativo e quantitativo ritenuti opportuni a specificarne il contenuto.

3. La verifica periodica avrà per oggetto la coerenza tra le trasformazioni e la disciplina del PS espressa in termini di obiettivi, prescrizioni e indirizzi nell'ambito della componente statutaria, ed inoltre espliciterà le risorse ambientali su cui le trasformazioni hanno potenzialmente un impatto.

4. La verifica periodica del grado di avanzamento costituisce la base conoscitiva per la valutazione in merito allo stato di attuazione del PS, nonché per la valutazione in merito alla necessità di una sua revisione parziale o generale.

Art. 151. Prescrizioni per la redazione del Piano Comunale per l'illuminazione Pubblica (PCIP) e del contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani Complessi di Intervento (PCI)

1 Nel redigere il PCIPP e nella progettazione dei sistemi di illuminazione dei PCI vengono applicati i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge reg. Toscana n. 39/2005 recante "Disposizioni in materia di energia".

2. Si prescrive in particolare:

  1. a) l'impiego di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o comunque di apparecchi illuminanti che consentano un risparmio energetico analogo o superiore;
  2. b) selezionare, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
  3. c) escludere per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, o comunque che emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso;
  4. d) limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità;
  5. e) adottare sistemi automatici di controllo, e riduzione o spegnimento dei flussi luminosi in determinate fasce orarie, tenendo conto delle esigenze di sicurezza.

Art. 152. Prescrizioni per la redazione del PGTU

1 ll PGTU persegue gli obiettivi per il Sottosistema della Rete Urbana di cui all'art. 109, co. 5 delle presenti NTA, proponendosi inoltre, in coerenza con la programmazione del trasporto pubblico locale, di:

  1. a) incentivare l'utilizzazione di mezzi di trasporto alternativi all'autovettura, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclabili nella viabilità del centro abitato di Siena e di collegamenti con i quartieri periferici;
  2. b) migliorare e mettere in sicurezza la percorribilità pedonale con il riammagliamento e completamento dei marciapiedi esistenti e di previsione in tutto il centro abitato di Siena;
  3. c) ridurre la quantità di veicoli circolanti mediante la riorganizzazione e la ridestinazione delle aree di sosta all'interno del centro storico e del centro abitato di Siena;
  4. d) spostare significative quantità di utenza dall'utilizzazione del mezzo privato a quella del mezzo pubblico, con integrazione e completamento del sistema dei parcheggi scambiatori, dei collegamenti fra questi e i punti attrattori e con la promozione di una politica tariffaria integrata tra il sistema dei parcheggi e del TPL;
  5. e) fluidificare il traffico veicolare nei punti di maggiore congestione posizionati nei punti di ingresso e di uscita all'area centrale del centro abitato di Siena;

2. Il PGTU aggiorna e delimita gli ambiti urbani e quelli extraurbani, da definirsi secondo quanto disposto dal Codice della strada, art. 3 (definizione e classificazione delle strade) e art. 4 (delimitazione del centro abitato).

3. Il PGTU aggiorna la classificazione dei rami della rete stradale, assumendo come riferimenti il Codice della strada, art. 2 (definizione e classificazione delle strade) e la Direttiva Ministero Lavori Pubblici 24 giugno 1995 n. 77.

4. Nell'ambito del PGTU è da elaborarsi anche il Regolamento Viario, che stabilisce le caratteristiche geometriche e di traffico per ogni tipo di strada urbana, secondo classi funzionali e specifici standard tecnici.

5. Il PGTU contiene la revisione delle regole di accesso e di gestione della zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico, da attuarsi sulla base dei seguenti indirizzi:

  1. a) modificare la perimetrazione dei settori, riducendone il numero al fine di semplificarne la gestione;
  2. b) riconfigurare e semplificare i percorsi tangenziali;
  3. c) istituire aree pedonali e verificare la ZTLdi tipo A, eliminando i percorsi di attraversamento per i motoveicoli;
  4. d) estendere le possibilità di parcheggio dei residenti all'interno dei parcheggi in struttura;
  5. e) completare la ZTLdel centro storico con l'estensione alle aree attualmente non regolamentate.

6. Il PGTU istituisce, dopo adeguata sperimentazione, le aree di particolare rilevanza urbanistica (ARU) al fine di eliminare ed allontanare progressivamente dalle aree esterne alle mura il disagio indotto dalla ZTLsia in termini di transiti veicolari (traffico passivo) che in termini di disponibilità di sosta.

7. I quartieri interessati dalla sperimentazione e istituzione delle ARU sono:

  1. a) San Prospero;
  2. b) Fontegiusta (Diaz -Montluc - Sauro);
  3. c) Esterna Porta Camollia;
  4. d) Esterna Le Lupe;
  5. e) Ravacciano;
  6. f) Busseto;
  7. g) Esterna Porta Pispini;
  8. h) Esterna Porta Romana;
  9. i) Valli;
  10. j) Esterna Porta Tufi;
  11. k) Esterna Porta San Marco;
  12. l) Esterna Fontebranda.

8. Per ognuna delle aree di intervento il PGTU stabilisce prioritariamente gli interventi collaterali e/o di completamento relativi a:

  1. a) organizzazione della sosta per componenti di utenza: residenti, pedonali, visitatori occasionali, etc.;
  2. b) organizzazione e modifiche eventuali della circolazione veicolare (sensi unici, corsie preferenziali, etc.);
  3. c) organizzazione e completamento (riammagliamento) delle percorrenze e attraversamenti pedonali;
  4. d) piano integrato delle tariffe parcheggio/trasporto pubblico
  5. e) completamento del sistema parcheggi scambiatori;
  6. f) linee di trasporto pubblico.

9. Gli aggiornamenti biennali del PGTU ridefiniscono gli ambiti specifici di intervento, nonché la eventuale revisione degli strumenti generali di riferimento.

Art. 153. Prescrizioni per la redazione del Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni

1 A seguito della adozione del PS del Comune di Siena si dispone l'aggiornamento e l'estensione dell'ambito di applicazione del "Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" approvato dal Consiglio Comunale nell'aprile 2000 alle addizioni novecentesche poste a ridosso della cerchia delle mura in base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti.

2. Il nuovo strumento si propone di perseguire in modo coordinato i seguenti obiettivi:

  1. a) disciplinare i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili secondo le disposizioni della legge reg. Toscana n. 39/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. b) definire le quantità massime e minime per ciascuna funzione ammessa;
  3. c) determinare l'entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
  4. d) rappresentare in una mappa cronografica i caratteri temporali di spazi, luoghi e attività pubbliche presenti nell'area centrale di Siena al fine di determinare tipologie ed orari del commercio e degli uffici pubblici in riferimento al "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari".

3. Il "Piano delle funzioni e dei tempi della città" aggiorna e delimita gli ambiti di applicazione della disciplina del "Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" ex art. 58 della legge reg. Toscana n. 1/2005, assumendo come riferimento le analisi dei tessuti edilizi svolte in occasione del RU nonché specifiche indagini finalizzate al censimento delle attività presenti, alla ricostruzione dei percorsi della mobilità lenta e degli altri flussi, e alla individuazione dei cicli di frequentazione e delle modalità d'uso dell'area pedonale.

4. Il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni suddivide il territorio interessato in aree di intervento, ciascuna delle quali è soggetta ad una differente disciplina per quanto concerne la verifica di compatibilità delle funzioni, la determinazione dei livelli e degli orari di frequentazione, le modalità di accesso da parte dei veicoli commerciali ed infine il calcolo dei parametri da utilizzare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i cambi di destinazione d'uso.

Art. 154. Prescrizioni per la redazione del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari

1. In conformità alle prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale, il Comune di Siena, qualora indicato tra i comuni soggetti obbligati alla redazione del "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" ex legge reg. Toscana n. 38/1998 e successive modifiche agli artt. 176-180 della legge reg. Toscana n. 1/2005, provvederà alla formalizzazione dello stesso, prevedendo l'armonizzazione dei tempi della città, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.

1. Si provvederà inoltre a coordinare il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari con il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni, rappresentando in una mappa cronografica i caratteri temporali di spazi, luoghi e attività pubbliche presenti nell'area centrale di Siena al fine di determinare tipologie ed orari del commercio e degli uffici pubblici.