Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Parte I. Caratteri del Piano

Titolo I. Norme di carattere generale

Art. 1. Contenuto

1. Il Piano Strutturale (PS) -redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTC) nonché con le scelte di governo contenute nell'Accordo Istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese (SMaS), approvato con del. C.C. di Siena del 20 settembre 2005 e condiviso dai Comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia e Sovicille- è strumento di pianificazione del territorio comunale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 53, legge reg. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.

2. Il PS assume e specifica gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai Titoli III e V del Piano di Indirizzo territoriale ed attua le misure di salvaguardia fissate dal titolo VII del medesimo piano.

3. Il PS definisce i principi, gli indirizzi e le regole per il governo del territorio, ne stabilisce le modalità di attuazione, individuando vincoli, direttive, indirizzi e procedure da rispettare nel Regolamento Urbanistico (RU), nel Piani complessi d'intervento, nel Regolamento Edilizio e nei piani o programmi di settore di competenza comunale suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

Art. 2. Componenti

1. Il PS è articolato nelle seguenti componenti:

  1. a) il quadro conoscitivo, che raccoglie l'insieme degli studi di settore redatti al fine di disporre di uno stato dinamico del territorio e dell'ambiente, costituisce la base di conoscenze della struttura del territorio, da cui derivano gli obiettivi generali e che dovrà essere utilizzata per la verifica degli obiettivi assunti;
  2. b) il quadro di obiettivi generali e specifici, con valore di indirizzo per la stesura di ogni successivo atto di pianificazione urbanistica e di settore;
  3. c) le invarianti strutturali dello Statuto del territorio, con valore prescrittivo per ogni ulteriore strumento di pianificazione territoriale e di settore;
  4. d) gli statuti delle risorse, anche organizzati in sistemi territoriali e funzionali;
  5. e) le UTOE con la definizione delle dimensioni degli insediamenti e degli standard minimi da assicurare;
  6. f) le attività di valutazione integrata, con valore di direttiva per la redazione del RU, e di indirizzo per piani e programmi di settore e ogni altro atto di competenza comunale avente effetto sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;

Art. 3. Elementi costitutivi

1. Il PS è costituito da elaborati suddivisi in tre gruppi: avvio del procedimento, quadro conoscitivo e progetto di piano.

2. L'avvio del procedimento è costituito dalla relazione e dal relativo atto.

3. Il Quadro Conoscitivo è costituito dai seguenti elaborati:

4. Il progetto di piano è costituito dai seguenti elaborati:

5. Gli elaborati di cui ai co. 2, 3 e 4 sono riprodotti, trasmessi, adottati ed approvati a norma delle vigenti disposizioni di legge ed hanno l'efficacia di cui al successivo art. 36. Essi sono depositati, in un unico esemplare, in libera visione, presso la sede municipale del Comune di Siena e possono essere forniti, su richiesta, ai soggetti aventi titolo ad intervenire nel procedimento di formazione del presente piano.

6. Il quadro conoscitivo conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio comunale, sia in termini territoriali che socio-economici, è parte costitutiva del PS e, pertanto, ne determina le scelte e ne condiziona gli orientamenti.

Art. 4. Modalità di attuazione del Piano Strutturale

1. Il PS si attua mediante il RU di cui all'art. 55, legge reg. Toscana n. 1/2005 ed eventualmente mediante Piani complessi di intervento di cui all'art. 56, legge reg. Toscana n. 1/2005, nonché mediante gli strumenti attuativi previsti dalla vigente legislazione.

2. La predisposizione degli atti di governo del territorio avviene in conformità al PS che definisce:

  1. a) obiettivi e indirizzi programmatici da perseguire, anche in funzione delle invarianti strutturali e degli statuti delle risorse;
  2. b) prescrizioni finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei sistemi territoriali, ambientali e funzionali, alla tutela e valorizzazione delle risorse intese nella più ampia accezione, alla sistemazione degli assetti insediativi esistenti e di nuova previsione, al recupero di situazioni di degrado;
  3. c) salvaguardie, da attuarsi fino all'adozione del regolamento urbanistico, tese a non compromettere gli obiettivi e le previsioni del PS.

Titolo II. Definizioni

Art. 5. Regolamento Urbanistico

1. Il RU è l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale disciplina la gestione degli insediamenti esistenti e le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del proprio territorio.

2. Il RU attua i principi, le direttive e gli indirizzi contenuti nel PS, specifica le prescrizioni con riferimento fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio, determinando gli elementi indicati all'art. 55, co. 1, 2 e 3, legge reg. Toscana n. 1/2005, e in particolare: a. destinazione d'uso; b. tipologia di intervento; c. assetto morfologico e principio insediativo; d. strumenti di attuazione.

3. Per le aree che per la loro rilevanza e complessità necessitano di una esecuzione programmata, il RU rinvia l'attuazione degli interventi alla redazione di piani complessi d'intervento.

Art. 6. Piano complesso d'Intervento (PCI)

1. Il Piano complesso d'intervento, parte integrante degli atti di governo del territorio, si propone di favorire una maggiore integrazione funzionale e il coordinamento progettuale, finanziario e gestionale tra interventi pubblici e privati. Esso è definito in conformità al PS, ne specifica obiettivi e prescrizioni, disciplinando le trasformazioni del territorio da realizzare entro il termine di efficacia previsto dall'art. 57, co. 1, legge reg. Toscana n. 1/2005.

2. Il Piano complesso d'intervento definisce gli interventi e le opere da realizzare in coerenza con le risorse disponibili del territorio, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, con la valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della mobilità e con i criteri di perequazione.

3. Il Piano complesso d'intervento è promosso all'interno di perimetri definiti dal RU.

Art. 7. Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola

1. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle in cui la quasi totalità del terreno è destinata all'attività agricola; sono in esse ricomprese quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

2. Le aree a prevalente funzione agricola sono quelle caratterizzate da unità aziendali di limitata estensione, e da elevata frammentazione produttiva e che risentono fortemente della presenza degli insediamenti urbani con limitato impegno di lavoratori salariati.

3. Il PS ai sensi dell'art. 40, legge reg. Toscana n. 1/2005, individua esclusivamente nel proprio territorio aperto aree a prevalente funzione agricola, così come specificato nell'art. 129.

Art. 8. Risorse essenziali

1. Le risorse essenziali individuano i beni comuni del territorio comunale che costituiscono patrimonio della collettività e che definiscono la struttura identitaria del territorio comunale.

Art. 9. Statuto del territorio

1. Lo statuto del territorio definisce la carta dei diritti e dei doveri nei confronti delle diverse parti del territorio mediante la definizione delle regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli fondata su un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale e di azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio.

2. Lo statuto del territorio individua le invarianti strutturali nonché le regole, i vincoli e le prescrizioni di tutela e di gestione dei caratteri precipui dell'ambiente e del territorio comunale e fissa le norme a difesa e per la gestione delle invarianti strutturali e dei sistemi e subsistemi territoriali.

3. Lo statuto del territorio, che assume e ricomprende le invarianti strutturali, è costituito dagli statuti delle risorse: a) aria; b) acqua; c) suolo; d) ecosistemi e paesaggio; e) città e insediamenti; f) reti, mediante la definizione dei loro obiettivi, delle loro prestazioni e dei relativi criteri di gestione.

Art. 10. Invarianti strutturali

1. Le invarianti strutturali rappresentano un particolare modo di essere del territorio, delle risorse, dei beni e delle relative regole di uso connesse con i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, che costituiscono elementi cardine e caratterizzanti dell'identità territoriale e culturale dei luoghi e garantiscono irrinunciabili equilibri ambientali ed insediativi non negoziabili nel processo di trasformazione del territorio stesso, la cui tutela e salvaguardia è ritenuta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

Art. 11. Obiettivo prestazionale

1. Il PS individua gli obiettivi prestazionali dei sistemi e dei subsistemi territoriali e funzionali mediante la determinazione del livello minimo delle loro prestazioni e della loro qualità.

Art. 12. Sistemi e sottosistemi territoriali

1. I sistemi territoriali rappresentano gli ambiti omogenei di territorio cartograficamente individuati e definiti in base ai caratteri fisiografici (clima, litologia e forme) e geografici, specificando le Unità di paesaggio individuate dal PTC.

2. I sistemi territoriali sono costituiti dai sistemi e sottosistemi di paesaggio individuati dalla Tav. C.5.02.

3. Il PS determina per ciascun sistema e sottosistema di paesaggio, obiettivi generali, prestazioni e criteri di gestione.

Art. 13. Sistemi e sottosistemi funzionali

1. I sistemi funzionali individuano anche parti non contigue di territorio comunale - non necessariamente rappresentabili cartograficamente -, caratterizzate dalla prevalenza di determinati materiali urbani e funzioni, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che sono trattate in maniera omogenea per quanto riguarda gli indirizzi, le strategie, le prescrizioni e le direttive, cui sono collegati gli obiettivi e le scelte di tutela e di sviluppo determinati dalle strategie generali contenute nel PS.

2. I sistemi funzionali coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi funzionali si articolano in subsistemi funzionali.

3. I sottosistemi funzionali costituiscono specifiche articolazioni dei sistemi funzionali e sono caratterizzati dalla loro omogeneità.

4. Sistemi e sottosistemi stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

Art. 14. Unità territoriali organiche elementari - UTOE

1. Le unità territoriali organiche elementari costituiscono le articolazioni e la suddivisione elementare del territorio comunale dotate di una loro autonomia, all'interno delle quali devono trovare soluzione i problemi territoriali che vi si producono e che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale.

2. Il PS individua le UTOE in base ai caratteri ambientali, territoriali ed insediativi.

3. Il PS per ciascuna UTOE determina:

  1. a) le strategie di sviluppo e le azioni da attuare;
  2. b) le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari;
  3. c) gli indici di controllo della qualità insediativa, comprensivi delle dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico;
  4. d) la qualificazione dei servizi.
  5. e) i profili di sostenibilità delle trasformazioni.

Art. 15. Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica, nel rispetto delle finalità e dei principi del governo del territorio di trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile, si pone come metodo ordinario per il raggiungimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dal PS ed è finalizzata a ripartire in modo più equo i diritti edificatori derivanti dalle prescrizioni pianificatorie. Essa costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica e con caratteristiche territoriali omogenee un diritto edificatorio equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del piano.

2. L'applicazione della perequazione, in linea con i principi descritti nel co. 1, interessa gli ambiti di trasformazione del PS con caratteristiche territoriali omogenee, e viene attuata secondo le modalità disciplinate nel RU. Laddove tale criterio non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati tramite il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari.

3. L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori.

4. La perequazione urbanistica si basa su accordi di tipo convenzionale, che costituiscono condizione necessaria per l'avvio della procedura; tali accordi regolamentano i rapporti tra privati e pubblica amministrazione nel rispetto e secondo le modalità attuative che saranno previste nel RU.

5. Per le finalità sopracitate l'amministrazione comunale predispone con il RU gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della perequazione.

6. Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel RU entro il termine prefissato dal Regolamento medesimo, il Comune procederà alla sua attuazione attraverso la strumentazione attuativa di iniziativa pubblica.

Art. 16. Territorio aperto

1. Il territorio aperto individua quella parte di territorio comunale esterno al perimetro dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi.

Art. 17. Categorie di intervento

1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi urbanistici e/o edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi.

2. Per recupero si intende la trasformazione di volumi esistenti previa demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) mantenendone le caratteristiche formali e dimensionali, nonché la ristrutturazione urbanistica atraverso la quale è possibile modificare il tessuto, il sedime e la tipologia edilizia.

3. Non rientrano nelle precedenti categorie le sopraelevazioni e gli ampliamenti che non modificano il numero delle unitàà immobiliari, in quanto assimilabili alla ristrutturazione edilizia.

4. Per edilizia speciale si intende qualsiasi intervento di nuova edificazione o di recupero con idonee tipologie, destinato a soddisfare la domanda di posti letto per lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti. Il RU stabilirà criteri e modalità per il necessario convenzionamento.

Art. 18. Aree di trasformazione integrata

1. Le aree di trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza al PCI di cui al precedente art. 6.

Titolo III. Obiettivi generali

Art. 19. Idea di città

1. Il PS assume l'idea di città come proprio principio ordinatore e quale proprio criterio organizzativo.

2. I principi ordinatori del PS sono costituiti:

  1. a) dalla affermazione di una società urbana più inclusiva in grado di migliorare le opportunità di abitare la città e il territorio;
  2. b) dalla innovazione dei settori economici e delle funzioni urbane con interventi che migliorino l'accessibilità e le prestazioni che la città di Siena è in grado di assicurare;
  3. c) da una efficace gestione delle risorse essenziali per la vita urbana, sottoponendo ad un costante monitoraggio anche gli oggetti indispensabili per garantire il paesaggio;
  4. d) dalla ricerca di uno stabile equilibrio tra la domanda di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la tutela delle relazioni che la comunità senese ha stabilito nel corso della storia con il suo territorio.

3. I criteri organizzativi del PS sono formulati considerando in maniera unitaria i cittadini, la città costruita, gli insediamenti ed il paesaggio del territorio aperto, le risorse naturali e tutte le relazioni che alimentano e influenzano la comunità senese, al fine di orientare le singole scelte e le azioni compiute quotidianamente in modo che tra loro risultino coerenti.

Art. 20. Le politiche sul territorio

1. Il PS persegue la realizzazione di uno sviluppo sostenibile secondo i criteri proposti dalla Carta di Aalborg, attraverso:

  1. a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio comunale;
  2. b) la valorizzazione e il miglioramento della qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti;
  3. c) il ripristino delle qualità deteriorate;
  4. d) la distribuzione delle funzioni sul territorio al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 21. Le politiche di intervento

1. Le politiche di intervento indicate nella relazione del PS sono parte integrante delle norme tecniche e costituiscono il riferimento per la valutazione delle coerenza tra le azioni e gli obiettivi di lungo termine, in relazione all'assetto del territorio del PS.

2. Le politiche di intervento individuano obiettivi comuni di carattere generale, che l'amministrazione ed i cittadini si impegnano a conseguire e specificano le azioni necessarie al loro conseguimento.

3. Le politiche di intervento del PS sono costituite dalle:

  1. a) politiche per l'abitare e per il verde urbano;
  2. b) politiche per le funzioni urbane di eccellenza;
  3. c) politiche per gli insediamenti produttivi ed il turismo;
  4. d) politiche per la mobilità;
  5. e) politiche di gestione del paesaggio e del patrimonio archeologico ed architettonico del territorio aperto;
  6. f) politiche per la sostenibilità e la tutela delle componenti ambientali.

Art. 22. Le politiche per l'abitare e il verde urbano

1. I centri urbani e le frazioni del comune di Siena sono entità chiaramente identificate e condividono l'esigenza di uno sviluppo che migliori la qualità degli insediamenti, privilegiando il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed interventi di riqualificazione degli spazi di uso pubblico, nonché il coordinamento delle politiche territoriali di settore, favorendo la revisione degli strumenti di intervento attraverso strategie di sviluppo economico calibrate e coerenti con la scelta discriminante dello sviluppo sostenibile.

2. Il perseguimento del pieno soddisfacimento della domanda di abitazioni deve prevedere la produzione di edilizia abitativa per una popolazione diversificata, richiedendo la disponibilità di un'ampia gamma di opportunità abitative in tutto il comune.

Art. 23. Politiche per le funzioni urbane di eccellenza

1. Gli indirizzi delle politiche per le funzioni urbane di eccellenza sono costituiti dalla salvaguardia e dalla valorizzazione ambientale del territorio comunale, sia prevedendo interventi di mantenimento, recupero e restauro ambientale, sia attraverso la riorganizzazione del sistema insediativo ed infrastrutturale, garantendo la complessiva sostenibilità dello sviluppo e la specifica considerazione dei valori storici, culturali e ambientali.

2. Per quanto riguarda più in particolare la presenza, nei tessuti della città storica, di una significativa concentrazione di attività commerciali e di servizio che si collocano a livelli di eccellenza, e che generano una frequentazione, prevalentemente pedonale, ma particolarmente intensa, si evidenzia la necessità di assegnare a strumenti di settore il compito di assicurare la sinergia tra gli obiettivi dell'efficienza delle attività economiche e della accessibilità agli obiettivi della tutela e della valorizzazione delle aree urbane di antico impianto.

3. Il riferimento per l'attuazione di questa disciplina cui è costituito dal Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni approvato nel 2000, cui il PS prevede di affiancare il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari estendendone l'applicazione al sottosistema delle propaggini del centro storico anche con riferimento ad obiettivi che tendono contestualmente a facilitare la gestione del tempo nella vita quotidiana e a introdurre elementi di elasticità temporale.

Art. 24. Politiche per gli insediamenti produttivi ed il turismo

1. Gli indirizzi delle politiche per gli insediamenti produttivi ed il turismo sono costituiti dal rafforzamento del ruolo di Siena nel contesto provinciale, attraverso una riorganizzazione e riqualificazione dei servizi ed il potenziamento delle comunicazione, anche mediante la promozione del pieno utilizzo delle aree produttive esistenti.

Art. 25. Politiche per la mobilità

1. Le politiche per la mobilità intendono migliorare il sistema infrastrutturale e diminuire l'impatto dei flussi di traffico sulla città attraverso, tra l'altro, l'ottimizzazione delle potenzialità del trasporto pubblico locale su ferro, il miglioramento dell'integrazione tra trasporto pubblico locale e centri di origine e destinazione della mobilità e la riduzione e razionalizzazione della mobilità urbana in un contesto di conservazione e ampliamento dell'ambiente urbano.

Art. 26. Politiche di gestione del paesaggio e del patrimonio archeologico ed architettonico del territorio aperto

1. Le politiche di tutela, gestione e monitoraggio del paesaggio e del patrimonio archeologico ed architettonico del territorio aperto sono preordinate a preservare i vari habitat ed il sistema degli spazi verdi e dei terreni agricoli ed a valorizzare il patrimonio archeologico ed architettonico nonché le aree collinari e le aree boscate attraverso criteri di sviluppo che, oltre a salvaguardarne il contesto ambientale ed insediativo, promuovano le potenzialità economiche e sociali correlate alle risorse naturali e paesaggistiche.

Art. 27. Politiche per la sostenibilità e la tutela della componenti ambientali

1. Le politiche per la sostenibilità e la tutela della componenti ambientali intendono tutelare ed incrementare, attraverso lo sviluppo di una pluralità di strumenti tecnici ed organizzativi, la qualità del ciclo dell'acqua, del suolo e degli ecosistemi, riducendo i fenomeni di inquinamento.

Art. 28. Valutazione integrata degli effetti

1. L'amministrazione comunale provvede alla valutazione integrata degli atti di governo del territorio nelle forme e con le modalità indicate nell'art. 11, legge reg. Toscana n. 1/2005.

2. Il RU e gli altri strumenti operativi quali i piani complessi di intervento, i piani di settore, i piani attuativi, effettuano la valutazione delle azioni di trasformazione, per quanto richieste, ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 11, co. 5, legge reg. Toscana n. 1/2005, e secondo la procedura di cui ai successivi commi.

3. Ogni azione di trasformazione deve indicare gli obiettivi strategici che intende perseguire e dovrà essere descritta nel suo complesso e nelle sue componenti, mediante elaborati cartografici d'insieme e di dettaglio, documentazione fotografica, tabelle che diano conto dei profili quantitativi (indici, coefficienti, dimensioni spaziali volumetriche), notizie, tecniche e tecnologiche, specificazioni circa le modalità di impianto e di gestione.

4. Costituiscono riferimenti essenziali per la valutazione:

Art. 29. Gestione amministrativa del piano

1. L'amministrazione comunale ha la responsabilità generale delle politiche sul territorio e coordina e controlla la definizione degli interventi previsti dal PS, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

2. Gli uffici comunali sono tenuti a verificare:

  1. a) il quadro conoscitivo con un costante monitoraggio e ad adeguarlo di conseguenza ed a segnalare le eventuali variazioni di tale quadro, delle risorse essenziali e/o la modifica o l'integrazione dell'insieme degli obiettivi che possono comportare varianti al PS.
  2. b) l'attuazione del PS mediante un'attività di verifica e controllo delle disposizioni ivi contenute e attuate dal RU;

3. Almeno una volta l'anno dovrà essere prodotto un rapporto sullo stato di attuazione del RU per verificare:

  1. a) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture;
  2. b) lo stato di progettazione e attuazione degli interventi nelle aree urbane sottoposte ai piani attuativi;
  3. c) l'integrazione con i piani di settore che hanno effetto sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

4. Il rapporto dovrà essere discusso in uno o più forum pubblici che si svolgerà nell'ambito delle iniziative istituzionali della Casa della città (Urban Center), di cui all'art. 30. In base ai risultati del forum il rapporto potrà essere integrato per eventuali modifiche al PS, al RU e alla strumentazione attuativa e di settore. Il rapporto, integrato con i contributi del forum, è comunicato al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale per le necessarie determinazioni.

5. Mediante i forum pubblici sono valutate le proposte di varianti al PS e al RU. Fanno eccezione le procedure per varianti finalizzate alle realizzazione di opere pubbliche e per deroghe al PS richieste da soggetti pubblici che potranno essere attivate in ogni momento. In ogni caso le varianti al PS sono ammissibili soltanto previa verifica delle risorse finanziarie.

6. L'amministrazione comunale dovrà provvedere ad organizzare apposito ufficio, all'interno della propria struttura tecnica, cui affidare la gestione del PS ed in particolare le seguenti azioni:

  1. a) provvedere alla verifica dello stato di attuazione del RU e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del PS;
  2. b) promuovere il coordinamento con l’Arpat o la Usl, in funzione delle competenze, per il monitoraggio ambientale relativamente alle risorse naturali: suolo-sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria.

Art. 30. Istituzione della "Casa della città"

1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione della cultura urbana e per la promozione di processi partecipativi alle scelte della amministrazione è istituita la "Casa della città" (Urban Center) del Comune di Siena, con il compito di costituire una sede permanente in cui esporre e custodire materiali, elaborati e documenti riguardanti la storia urbanistica di Siena e dove promuovere la discussione, il confronto, l'elaborazione e l'attivazione della conoscenza e della coscienza civica sui temi del governo del territorio.

2. La Casa della città, è aperta al contributo della Provincia di Siena e dei comuni dello SMaS, anche allo scopo di testimoniare la dimensione di area vasta delle scelte urbanistiche del Comune di Siena.

3. Nella fase transitoria la Giunta Comunale provvede alla definizione delle modalità di promozione della Casa della città, individuando la sede operativa e definendone l'assetto organizzativo, al fine di renderla operativa in tempo utile alla formazione del primo RU.

Titolo IV. Criteri generali di attuazione del PS

Art. 31. Il ricorso alla programmazione complessa

1. Il RU definisce le trasformazioni urbanistiche da attuarsi mediante Piani complessi d'intervento (PCI) di cui all'art. 56 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e all'art. 6 delle NTA.

2. La Tav. C.5.08 indica un primo insieme di aree e progetti a carattere strategico. Il RU definisce e specifica i relativi perimetri, anche mediante la loro nuova individuazione, suscettibili di attuazione mediante PCI.

3. Nelle aree di confine le trasformazioni da realizzare con strumenti urbanistici attuativi sono soggette alla definizione di accordi di pianificazione con le altre amministrazioni interessate, da promuovere sulla base dei contenuti esplicitati negli artt. da 145 a 149.

Art. 32. Criteri di applicazione della compensazione ambientale

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica soggetti a piani attuativi o a PCI, che prevedono nuovi consumi di suolo sono soggetti a compensazione ambientale, da prevedersi in funzione della incisività della trasformazione e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.

2. Il RU definisce gli aspetti quantitativi e qualitativi delle compensazioni stesse, assicurando una equivalenza tra superfici da urbanizzare e superfici da rinaturalizzare.

Art. 33. Requisiti delle trasformazioni previste dal PS

1. Le trasformazioni previste dal PS sono programmate attraverso i successivi RU tenendo conto degli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di cui all'art. 150 delle NTA;

2. Il RU disciplina l'edificabilità dei suoli e individua le aree di trasformazione assicurando il perseguimento degli obiettivi del PTCP in materia di tutela del paesaggio, così come specificati nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

3. Al fine di realizzare tessuti urbani compatti e contenere il consumo di suolo, nelle aree di trasformazione integrata il RU persegue nelle nuove edificazioni, ed ove possibile nelle operazioni di recupero, l'obiettivo di prevedere densità abitative non inferiori a 100 abitanti/ha, in presenza di esclusiva destinazione residenziale, nonché indici di fabbricabilità territoriale non inferiore a 1,25 mc/mq in presenza di una pluralità di funzioni.

Art. 34. Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Il RU assicura il miglioramento della qualità insediativa dei residenti attraverso una disciplina che individui le priorità in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformità alla LR 47/91 così come modificata dalla LR 5/05.

Art. 35. Assunzione delle indicazioni emerse dal Piano Regolatore delle cittine e dei cittini

1. La progettazione e programmazione delle trasformazioni inerenti il Sistema Funzionale della Città e degli Insediamenti assicurano in maniera omogenea e diffusa, nelle differenti parti della città, il soddisfacimento delle esigenze espresse attraverso il PRC2, ed in particolare:

  1. a) la creazione di spazi didattici all'aperto nelle valli verdi;
  2. b) la riqualificazione di spazi verdi sicuri ed accessibili per i più piccoli;
  3. c) la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali di collegamento tra i differenti plessi scolastici e tra i plessi scolastici e le aree verdi;
  4. d) la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle aree verdi non sufficientemente curate;
  5. e) la disponibilità di campi di gioco fruibili in maniera diretta da bambini, ragazzi ed adulti;
  6. f) la disponibilità di luoghi di aggregazione all'aperto dedicati agli adolescenti;
  7. g) la disponibilità di impianti sportivi e di palestre;
  8. h) la attuazione di misure di moderazione del traffico veicolare in prossimità degli ingressi dei plessi scolastici, eventualmente modulate in funzione degli orari di ingresso e di uscita.

2. Le indicazioni operative in merito agli elementi di cui al precedente comma sono contenute nella Tav. C.5.07.

3. Gli interventi di cui ai precedenti commi, ove possibile, saranno concepiti in funzione di un uso allargato alle fasce adulte di popolazione.

Titolo V. Efficacia

Art. 36. Ambito di applicazione e validità temporale del PS

1. Il PS si applica all'intero territorio comunale ed ha validità a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni del PS sono vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale e attuativa.

3. Il PS è immediatamente prescrittivo con riferimento alla localizzazione sul territorio degli interventi derivanti da disposizioni sovracomunali.

4. Il PS si conforma e specifica alle norme di salvaguardia di cui agli artt. da 75 a 81 delle NTA del PIT.

Art. 37. Valenze paesaggistiche delle NTA del PS

1. Le componenti del PS richiamate nei commi seguenti hanno valenza di Piano Paesaggistico di cui all'art. 143 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, in coerenza con le indicazioni della "Convenzione Europea del Paesaggio" e con le disposizioni inerenti la pianificazione paesaggistica di cui alla Parte Terza del d.lgs citato.

2. I Sistemi ed i Sottosistemi di cui all'art. 70, co. 3, 4 e 5, nonché gli obiettivi prestazionali di cui ai successivi artt. da 71 ad 75, costituiscono rispettivamente ambiti paesaggistici ed obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'art. 143, co. 2, lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

3. La disciplina di governo contenuta negli artt. da 76. a 79. contribuisce alla:

  1. a) definizione delle prescrizioni generali ed operative di cui all'art. 143, co. 2 lett. d) del d.lgs n. 42/2004;
  2. b) determinazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'art. 143, co. 2, lett. e) del d.lgs n. 42/2004.

4. Gli obiettivi, le prestazioni ed i criteri di gestione dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio sono integrati e sviluppati da:

  1. a) i progetti di paesaggio di cui all'art. 127 delle NTA;
  2. b) i riferimenti per gli interventi di ripristino delle formazioni boschive di cui all'art. 128.

5. I contenuti richiamati nel co. 4 costituiscono:

  1. a) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate di cui all'art. 143, co. 2, lett. f) del d.lgs n. 42/2004;
  2. b) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico di cui all'art. 143, co. 2, lett. e) del d.lgs n. 42/2004.