Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Capo III. Le trasformazioni in aree agricole

Art. 129. Classificazione del territorio rurale e trasformabilità delle aree agricole

1. In applicazione dei criteri definiti nell'art. 40 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e del precedente art. 7, il territorio comunale non urbanizzato è classificato nella sua interezza "a prevalente funzione agricola".

2. Per territorio comunale non urbanizzato è da intendersi il territorio aperto così come definito nell'art. 16 delle presenti NTA.

3. La delimitazione del territorio aperto è definita dal PRG vigente (tav. Va) sino alla riperimetrazione della stessa ad opera del RU.

4. La legge n. 122/1999 non trova applicazione nel territorio aperto, atteso il suo carattere di provvedimento mirato ad attenuare le problematiche relative al traffico urbano.

Art. 130. Criteri per la redazione dei PMAA

1. Nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di PMAA sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni generali:

  1. a) la nuova viabilità deve essere limitata allo stretto indispensabile, e debbono essere limitate al massimo le interferenze con la rete scolante e con il reticolo idrografico;
  2. b) i nuovi edifici, salvo imperativi tecnici da motivare nel PMAA, sono da realizzarsi in contiguità con i centri aziendali esistenti, con altezze e volumi analoghi.

2. Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei PMAA terranno conto delle limitazioni indicate nell'art. 132 e nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando i sistemi e sottosistemi ove ricade l'azienda agricola.

3. I PMAA individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle di pertinenza dei sistemi e sottosistemi in cui ricade l'azienda proponente.

4. Al fine di tutelare la qualità del paesaggio agrario e di non incrementare il carico urbanistico nel territorio aperto è vietata la realizzazione di nuove strutture ricettive a carattere alberghiero.

5. Le modalità di trasformazione degli assetti colturali terranno conto dell'eventuale presenza nell'area oggetto di PMAA delle segnalazioni contenute nella Tav. C.5.03 per la permanenza della maglia fitta e di emergenze colturali (terrazzamenti e forme di policoltura) da conservare, o di situazioni problematiche (incolti, vigneti o seminativi) da correggere. Il PMAA potrà eventualmente documentare lo stato effettivo degli assetti colturali, nel caso che la situazione presente sia già modificata rispetto alla rilevazione del QC, e proporre con validi argomenti interpretazioni alternative, sempre in coerenza con gli obiettivi del PS.

6. In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascun sistema e sottosistema, sono considerati anche i seguenti interventi:

  1. a) la eliminazione di linee elettriche aeree in disuso, oppure l'interramento di quelle attive;
  2. b) la manutenzione delle strade poderali;
  3. c) la eliminazione di edifici ed annessi fatiscenti, precari o comunque incongrui rispetto al contesto.

Art. 131. Disciplina per gli edifici urbani in area rurale e per gli edifici di nuova realizzazione: indirizzi per il RU

1. Coerentemente con le indicazioni della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina i materiali da utilizzare negli annessi agricoli di nuova realizzazione selezionandoli in funzione dell'agevole eliminazione al termine della loro vita utile.

2. Nelle trasformazioni che comportino la modifica della destinazione d'uso di immobili urbani in zona rurale (ivi comprese le strutture temporanee) e di annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina le categorie di intervento e, negli insediamenti in cui applicare la ristrutturazione urbanistica, disciplina le modalità di calcolo delle percentuali di volume preesistente da riutilizzare per le nuove destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 44 Legge reg. 1/2005.

Art. 132. Limiti alla edificazione in aree agricole e interventi di riqualificazione ambientale da associare alla deruralizzazione di edifici

1. In attesa della loro esatta perimetrazione e della formulazione di una disciplina urbanistica ed edilizia, da operarsi ai sensi dell'art. Z4 del PTC nell'ambito del RU, nelle aree di pertinenza indicate nella Tav. C.5.02 le forme di nuova edificazione sono limitate a quelle indicate dai successivi co. 2, 3 e 4.

2. Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa.

3. I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti.

4. La realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive e aree di parcheggio commisurate alle reali esigenze, da realizzarsi con pavimentazioni permeabili, è subordinata nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ad una verifica puntuale, da parte degli uffici preposti della Amministrazione comunale, dei luoghi, dei caratteri del BSA e dei materiali da utilizzare.

5. Nelle operazioni di deruralizzazione di edifici il RU definisce gli interventi di riqualificazione ambientale sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 95 delle presenti NTA.

6. Per le aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, la realizzazione di nuova edificazione rurale nel comune di Siena è subordinata, se non puntualmente dimostrato da motivi produttivi, all'applicazione di un criterio di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in aree pregiate.

7. Il RU individua le modalità di intervento sui manufatti rurali in funzione della tipologia, dei materiali e della loro ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non inferiore a mq. 80.

8. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, il RU stabilisce la superficie netta di pavimento realizzabile, comunque non superiore a quella del fabbricato da trasformare.

9. Il RU stabilisce le caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.