1. La valorizzazione delle invarianti strutturali di Lecceto e dei corridoi fluviali, nonché il perseguimento degli obiettivi contenuti nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio vengono attuati anche attraverso l'istituzione di aree protette in applicazione della legge reg. Toscana n. 49/1995.
2. Al fine di assicurare più elevati livelli di protezione ambientale e di coerenza con le caratteristiche morfologiche dei contesti, viene perseguita l'istituzione di aree protette in collaborazione con i comuni contermini e con la Provincia di Siena.
3. Per quanto concerne il territorio comunale di Siena, costituiscono aree privilegiate per l'istituzione di aree protette:
4. Tenuto conto della prossimità degli insediamenti urbani e delle potenzialità insite nella fruizione delle aree protette, la loro gestione è da improntarsi a finalità multiple quali:
5. Le aree protette dovranno poter essere raggiunte dai centri urbani più vicini con percorsi ciclabili e pedonali.
6. In aggiunta alle finalità di cui al co. 4, l'istituzione dell'area protetta lungo il fiume Arbia, persegue la creazione di uno spazio fruibile suscettibile di integrare i nuclei abitati di Arbia, Taverne d'Arbia, Casetta, Isola d'Arbia e Ponte a Tressa, in collaborazione con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Asciano e Monteroni d'Arbia.
1. Il PS di Siena inscrive il disegno dei parchi urbani e territoriali nel quadro più ampio della rete ecologica territoriale, perseguendo la continuità biologica tra le aree verdi urbane ed i serbatoi di naturalità costituiti dalle aree di reperimento per la istituzione delle aree protette di cui al precedente art. 124.
2. Sono componenti di questo disegno:
1. Come contributo locale alla riduzione del CO2, in attuazione del protocollo di Kyoto, il Comune di Siena intende promuovere la formazione di boschi coerenti con la vegetazione naturale potenziale nelle aree incolte, marginali o comunque non destinate ad altri utilizzi.
2. I boschi verranno formati lasciando il manto vegetale alle sue dinamiche evolutive naturali oppure mediante interventi di avvio che prevedano la messa a dimora di stadi pionieri successionali.
3. La formazione di boschi in aree incolte non determina alcuna modifica d'uso catastale, restando al proprietario la piena disponibilità dei suoli nella ipotesi di successivo ripristino delle colture agrarie.
4. Il RU cura il censimento delle aree incolte o abbandonate, anche al fine di sensibilizzare all'iniziativa i cittadini ed i proprietari di aree.