Le strategie per l'attenuazione dell'inquinamento luminoso sono attuate in coordinamento con il gestore del servizio di illuminazione pubblica.
1. Le azioni da porre in essere riguardano:
1. Gli interventi di risanamento acustico da realizzarsi prioritariamente nel territorio comunale riguardano le seguenti attrezzature scolastiche:
2. Il comune individua attraverso gli atti di programmazione triennale gli interventi prioritari per il risanamento delle infrastrutture stradali urbane ed extraurbane.
1. Assumono rilevanza strategica ai fini della eliminazione dell'inquinamento elettromagnetico i seguenti interventi:
1. Il "Progetto Strategico Acqua" individuato nell'Accordo istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese intende definire politiche ed azioni di lungo periodo tese ad assicurare la persistenza e la disponibilità della risorsa idrica.
2. Il "Progetto Strategico Acqua", da svilupparsi in coordinamento con gli altri comuni dello SMaS e con l'AATO 6 è finalizzato a:
1. In coordinamento con i programmi del gestore del ciclo dell'acqua assumono rilevanza strategica ai fini della efficienza del sistema della depurazione i seguenti interventi:
2. In caso le capacità degli esistenti depuratori risultassero esaurite, dovrà essere considerata l'ipotesi di individuare un nuovo impianto che riduca il carico del depuratore di Isola d'Arbia, da non ampliare nella attuale sede.
1. In coerenza con le indicazioni del PAI Ombrone, ed in coordinamento con la Provincia di Siena, costituisce azione prioritaria per l'eliminazione del rischio idraulico la realizzazione delle casse di espansione ubicate nella zona sottostante il Podere Rondinella, il Molino di Vallina e nell'ansa frontistante il Podere di Costaberci.
2. In tali zone viene verificata la possibilità di associare alla realizzazione delle casse di espansione una funzione di recupero ed estensione di habitat acquatici.
1. La valorizzazione delle invarianti strutturali di Lecceto e dei corridoi fluviali, nonché il perseguimento degli obiettivi contenuti nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio vengono attuati anche attraverso l'istituzione di aree protette in applicazione della legge reg. Toscana n. 49/1995.
2. Al fine di assicurare più elevati livelli di protezione ambientale e di coerenza con le caratteristiche morfologiche dei contesti, viene perseguita l'istituzione di aree protette in collaborazione con i comuni contermini e con la Provincia di Siena.
3. Per quanto concerne il territorio comunale di Siena, costituiscono aree privilegiate per l'istituzione di aree protette:
4. Tenuto conto della prossimità degli insediamenti urbani e delle potenzialità insite nella fruizione delle aree protette, la loro gestione è da improntarsi a finalità multiple quali:
5. Le aree protette dovranno poter essere raggiunte dai centri urbani più vicini con percorsi ciclabili e pedonali.
6. In aggiunta alle finalità di cui al co. 4, l'istituzione dell'area protetta lungo il fiume Arbia, persegue la creazione di uno spazio fruibile suscettibile di integrare i nuclei abitati di Arbia, Taverne d'Arbia, Casetta, Isola d'Arbia e Ponte a Tressa, in collaborazione con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Asciano e Monteroni d'Arbia.
1. Il PS di Siena inscrive il disegno dei parchi urbani e territoriali nel quadro più ampio della rete ecologica territoriale, perseguendo la continuità biologica tra le aree verdi urbane ed i serbatoi di naturalità costituiti dalle aree di reperimento per la istituzione delle aree protette di cui al precedente art. 124.
2. Sono componenti di questo disegno:
1. Come contributo locale alla riduzione del CO2, in attuazione del protocollo di Kyoto, il Comune di Siena intende promuovere la formazione di boschi coerenti con la vegetazione naturale potenziale nelle aree incolte, marginali o comunque non destinate ad altri utilizzi.
2. I boschi verranno formati lasciando il manto vegetale alle sue dinamiche evolutive naturali oppure mediante interventi di avvio che prevedano la messa a dimora di stadi pionieri successionali.
3. La formazione di boschi in aree incolte non determina alcuna modifica d'uso catastale, restando al proprietario la piena disponibilità dei suoli nella ipotesi di successivo ripristino delle colture agrarie.
4. Il RU cura il censimento delle aree incolte o abbandonate, anche al fine di sensibilizzare all'iniziativa i cittadini ed i proprietari di aree.
1. Il PS di Siena intende sperimentare la tutela attiva del paesaggio redigendo in aree particolarmente significative del territorio comunale specifici "progetti di paesaggio", così come delineati dal d.lgs n. 42/2004.
2. Sono individuate come aree prioritarie, da delimitare in dettaglio nel RU:
1. Nei progetti di rinaturalizzazione o di gestione paesaggistica finalizzati all'incremento delle formazioni boschive, o comunque di ripristino del manto vegetale, è da assumersi come riferimento la "Carta della vegetazione potenziale" (Tav. B.8.2.04) contenuta nel QC.
1. In applicazione dei criteri definiti nell'art. 40 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e del precedente art. 7, il territorio comunale non urbanizzato è classificato nella sua interezza "a prevalente funzione agricola".
2. Per territorio comunale non urbanizzato è da intendersi il territorio aperto così come definito nell'art. 16 delle presenti NTA.
3. La delimitazione del territorio aperto è definita dal PRG vigente (tav. Va) sino alla riperimetrazione della stessa ad opera del RU.
4. La legge n. 122/1999 non trova applicazione nel territorio aperto, atteso il suo carattere di provvedimento mirato ad attenuare le problematiche relative al traffico urbano.
1. Nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di PMAA sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni generali:
2. Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei PMAA terranno conto delle limitazioni indicate nell'art. 132 e nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando i sistemi e sottosistemi ove ricade l'azienda agricola.
3. I PMAA individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle di pertinenza dei sistemi e sottosistemi in cui ricade l'azienda proponente.
4. Al fine di tutelare la qualità del paesaggio agrario e di non incrementare il carico urbanistico nel territorio aperto è vietata la realizzazione di nuove strutture ricettive a carattere alberghiero.
5. Le modalità di trasformazione degli assetti colturali terranno conto dell'eventuale presenza nell'area oggetto di PMAA delle segnalazioni contenute nella Tav. C.5.03 per la permanenza della maglia fitta e di emergenze colturali (terrazzamenti e forme di policoltura) da conservare, o di situazioni problematiche (incolti, vigneti o seminativi) da correggere. Il PMAA potrà eventualmente documentare lo stato effettivo degli assetti colturali, nel caso che la situazione presente sia già modificata rispetto alla rilevazione del QC, e proporre con validi argomenti interpretazioni alternative, sempre in coerenza con gli obiettivi del PS.
6. In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascun sistema e sottosistema, sono considerati anche i seguenti interventi:
1. Coerentemente con le indicazioni della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina i materiali da utilizzare negli annessi agricoli di nuova realizzazione selezionandoli in funzione dell'agevole eliminazione al termine della loro vita utile.
2. Nelle trasformazioni che comportino la modifica della destinazione d'uso di immobili urbani in zona rurale (ivi comprese le strutture temporanee) e di annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina le categorie di intervento e, negli insediamenti in cui applicare la ristrutturazione urbanistica, disciplina le modalità di calcolo delle percentuali di volume preesistente da riutilizzare per le nuove destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 44 Legge reg. 1/2005.
1. In attesa della loro esatta perimetrazione e della formulazione di una disciplina urbanistica ed edilizia, da operarsi ai sensi dell'art. Z4 del PTC nell'ambito del RU, nelle aree di pertinenza indicate nella Tav. C.5.02 le forme di nuova edificazione sono limitate a quelle indicate dai successivi co. 2, 3 e 4.
2. Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa.
3. I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti.
4. La realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive e aree di parcheggio commisurate alle reali esigenze, da realizzarsi con pavimentazioni permeabili, è subordinata nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ad una verifica puntuale, da parte degli uffici preposti della Amministrazione comunale, dei luoghi, dei caratteri del BSA e dei materiali da utilizzare.
5. Nelle operazioni di deruralizzazione di edifici il RU definisce gli interventi di riqualificazione ambientale sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 95 delle presenti NTA.
6. Per le aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, la realizzazione di nuova edificazione rurale nel comune di Siena è subordinata, se non puntualmente dimostrato da motivi produttivi, all'applicazione di un criterio di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in aree pregiate.
7. Il RU individua le modalità di intervento sui manufatti rurali in funzione della tipologia, dei materiali e della loro ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non inferiore a mq. 80.
8. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, il RU stabilisce la superficie netta di pavimento realizzabile, comunque non superiore a quella del fabbricato da trasformare.
9. Il RU stabilisce le caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.
1. Il PS individua in 1.200.000 mc la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero realizzabili per edilizia abitativa primaria e secondaria, destinata ad ospitare una popolazione aggiuntiva teorica stimata pari a 7.880 abitanti. A tale previsione si aggiunge quota di edilizia speciale per 150.000 mc., corrispondente a 1.500 posti letto teorici per studenti, lavoratori e diversamente abili.
2. Il PS prevede che non meno del 40% della nuova produzione edilizia residenziale sia collocata all'interno di programmi ed interventi di recupero.
Gli interventi edilizi di trasformazione che prevedono - tra le destinazioni d'uso ammesse - la destinazione residenziale, e comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, contribuiscono alla produzione di residenza con finalità sociali mediante modalità definite dal RU.
2. Nelle aree di trasformazione soggette a programmi complessi di intervento (PCI) di cui all'art. 6 o soggette a strumenti urbanistici attuativi il contributo alla produzione di residenze con finalità sociali è fissato in misura non inferiore al 50% della capacità edificatoria complessiva delle stesse.
3. Il RU e le conseguenti convenzioni urbanistiche stabiliscono una ripartizione della capacità edificatoria di cui al comma 2, da suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote:
4. In mancanza di accordo, le finalità di cui ai commi precedenti sono conseguite mediante ricorso alle procedure di esproprio previste dalla vigente normativa.
5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti prima dell'adozione del PS.
Il PS individua la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero, relativamente:
1. Il PS imposta la sua strategia di sviluppo in una logica di continuità con le iniziative avviate di seguito elencate:
1. L'attuazione di trasformazioni urbanistiche di particolare rilevanza è affidata all'intesa tra soggetti pubblici e privati che il RU provvede a definire attraverso l'inserimento in aree di trasformazione integrata o in PCI.
2. La realizzazione di tali interventi è coordinata in particolare con la contestuale realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e con l'estensione dei servizi di TPL che ne assicurino nell'immediato agevoli relazioni con il contesto urbano, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a garantire la qualità della vita urbana, ivi compresa la raccolta differenziata e la depurazione dei reflui.
3. Le aree di trasformazione integrata ed i PCI destinati a rafforzare i centri urbani di Isola d'Arbia e di Taverne d'Arbia, indicati dal PTC di Siena come facenti parte del sistema urbano comunale e dunque come luoghi privilegiati per la collocazione di nuove residenze e funzioni, sono finalizzati nel loro complesso alla costituzione di un organismo urbano unitario (la "Città dell'Arbia") che, tenendo conto delle limitazioni connesse alla presenza di aree soggette a rischio di esondazione, garantisca la piena integrazione tra i centri urbani esistenti (anche collocati nei comuni limitrofi, con le modalità specificate negli artt. 145, 146 e 148), promuovendo il rafforzamento del loro rango sia attraverso la realizzazione di nuovi poli residenziali ed attrezzature (lo stadio) lungo le direttrici di interconnessione, sia attraverso la contestuale creazione di nuove relazioni funzionali e logistiche.
1. Il RU assicura la inedificabilità delle aree soggette a vincolo archeologico e definita dalla tavola B.8.1.10.
2. L'avvio di trasformazioni edilizie ed urbanistiche che comportino scavi è subordinato alla effettuazione di indagini preliminari tese a stabilire la eventuale rilevanza archeologica del sito.
3. Per assicurare operatività alle prescrizioni di cui al co. 2 l'Amministrazione comunale stabilisce idonee forme di collaborazione con l'Università di Siena.
1. Al fine di stabilire le quantità di verde urbano di cui all'art. 96, il RU utilizza l'indice COS verde (Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde) calcolato come segue:
dove:
H = Altezza degli alberi in condizioni di maturità (20 anni)
S = Superficie occupata dalla chioma degli alberi
H1 = Altezza virtuale erba (10 cm)
S2 = Superficie occupata dalle aiuole
1. L'attuale configurazione dei Sottosistemi della rete viaria extraurbana principale e secondaria, nonché i suoi raccordi con la viabilità urbana, è da integrarsi attraverso i seguenti interventi:
2. Ulteriori interventi inerenti il Sottosistema della rete viaria urbana, comprensiva dei parcheggi in struttura, sono individuati dai periodici aggiornamenti del PGTU, che si avvale di un costante monitoraggio teso a rilevare le potenziali situazioni di criticità nel traffico di scorrimento veloce e di scorrimento locale, in particolare nel tratto Cerchiaia-Siena Nord e Strada Fiume-Ruffolo.
3. La rinconfigurazione del sistema degli attracchi per i bus turistici è subordinata alla verifica di fattibilità redatta utilizzando gli esiti degli studi sulla mobilità redatti per lo SMaS.
1. In coerenza con i contenuti dell'Accordo Istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese, approvato con del. C.C. di Siena del 20 settembre 2005, ed in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 110 delle NTA, il PS individua nello "Studio di fattibilità per la realizzazione della metropolitana leggera", l'intervento prioritario per definire le modalità e le opportunità di potenziamento della rete ferroviaria, nella logica complessiva di integrazione del TPL con la strategia di sviluppo territoriale.
2. Il Comune di Siena, congiuntamente con la Provincia di Siena e con i Comuni partecipanti all'Accordo di cui al precedente comma, moduleranno le strategie di potenziamento del trasporto ferroviario in funzione degli esiti dello studio di fattibilità.