Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Titolo I. Le strategie dello sviluppo territoriale

Capo I. Le strategie per la tutela dagli inquinamenti e per la messa in sicurezza del territorio

Art. 118. Interventi per l'attenuazione dell'inquinamento luminoso

Le strategie per l'attenuazione dell'inquinamento luminoso sono attuate in coordinamento con il gestore del servizio di illuminazione pubblica.

1. Le azioni da porre in essere riguardano:

  1. a) la sostituzione degli attuali corpi illuminanti a bassa efficienza (circa il 19% del totale) con lampade ad alta efficienza;
  2. b) la sostituzione, all'esterno del centro storico, del 60% dei tradizionali corpi illuminanti con altri di tipo cut-off.
  3. c) La sostituzione nel centro storico, limitatamente alle vie ove non occorre evidenziare emergenze architettoniche, del 30% dei tradizionali corpi illuminanti con alcuni di tipo cut-off.

Art. 119. Interventi di risanamento acustico

1. Gli interventi di risanamento acustico da realizzarsi prioritariamente nel territorio comunale riguardano le seguenti attrezzature scolastiche:

  1. a) scuola elementare e media inferiore G. Pascoli di viale Nazario Sauro;
  2. b) scuola materna di Isola d'Arbia;
  3. c) scuola media San Bernardino in via P.A. Mattioli;
  4. d) scuola elementare Saffi in via E. Bastianini;
  5. e) scuola materna Acquacalda in via L. Banchi;
  6. f) asilo nido ex Omni in viale Vittorio Emanuele II;
  7. g) asilo nido Acquacalda in via L. Banchi;
  8. h) istituto Sacro Cuore di Gesù in via Campansi;
  9. i) scuola materna Cecco Angiolieri in via Avignone.

2. Il comune individua attraverso gli atti di programmazione triennale gli interventi prioritari per il risanamento delle infrastrutture stradali urbane ed extraurbane.

Art. 120. Interventi per l'eliminazione dell'inquinamento elettromagnetico

1. Assumono rilevanza strategica ai fini della eliminazione dell'inquinamento elettromagnetico i seguenti interventi:

  1. a) spostamento e rilocalizzazione della cabina primaria Siena "A" posta in viale Cavour, da concordare con Enel spa ad integrazione dei programmi di miglioramento funzionale delle linee elettriche ad alta tensione (132 kv) concluso nel settembre 2005;
  2. b) interramento delle linee ad alta tensione lungo la "strada fiume" e lungo il pendio della collina di Vicobello;
  3. c) monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche delle cabine elettriche prossime od interne agli edifici, con successiva redazione di un programma di rilocalizzazione per le situazioni problematiche emerse, da concordare con Enel spa;
  4. d) accorpamento in un sito unico delle antenne radio e tv presenti nel territorio comunale, con contestuale rimozione delle installazioni attualmente collocate in località Montalbuccio;
  5. e) aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche, previo controllo e verifica delle attuali localizzazioni delle antenne di telefonia mobile e definizione delle esigenze di adeguamento alla tecnologia Umts.

Art. 121. Il "Progetto strategico Acqua"

1. Il "Progetto Strategico Acqua" individuato nell'Accordo istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese intende definire politiche ed azioni di lungo periodo tese ad assicurare la persistenza e la disponibilità della risorsa idrica.

2. Il "Progetto Strategico Acqua", da svilupparsi in coordinamento con gli altri comuni dello SMaS e con l'AATO 6 è finalizzato a:

  1. a) incrementare le conoscenze in merito alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi;
  2. b) definire scenari di protezione, salvaguardia e preallarme in grado di fronteggiare casi di inquinamento accidentale delle falde;
  3. c) contribuire al monitoraggio degli usi.

Art. 122. Completamenti ed adeguamenti degli impianti di collettamento e depurazione

1. In coordinamento con i programmi del gestore del ciclo dell'acqua assumono rilevanza strategica ai fini della efficienza del sistema della depurazione i seguenti interventi:

  1. a) potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione di Isola d'Arbia e delle Tolfe, mantenendo l'area dei siti originari;
  2. b) potenziamento del collettore fognario principale dalla zona di Renaccio al depuratore di Isola d'Arbia;
  3. c) realizzazione collettore fognario nella zona delle Volte Alte, Volte Basse e Ferratore;
  4. d) potenziamento del collettore fognario dal quartiere di San Miniato fino al depuratore delle Tolfe;
  5. e) realizzazione di alcuni tratti di collettori fognari secondari a servizio di zone periferiche.

2. In caso le capacità degli esistenti depuratori risultassero esaurite, dovrà essere considerata l'ipotesi di individuare un nuovo impianto che riduca il carico del depuratore di Isola d'Arbia, da non ampliare nella attuale sede.

Art. 123. Interventi per l''eliminazione del rischio idraulico

1. In coerenza con le indicazioni del PAI Ombrone, ed in coordinamento con la Provincia di Siena, costituisce azione prioritaria per l'eliminazione del rischio idraulico la realizzazione delle casse di espansione ubicate nella zona sottostante il Podere Rondinella, il Molino di Vallina e nell'ansa frontistante il Podere di Costaberci.

2. In tali zone viene verificata la possibilità di associare alla realizzazione delle casse di espansione una funzione di recupero ed estensione di habitat acquatici.

Capo II. Le strategie di governo degli ecosistemi e del paesaggio

Art. 124. Aree di reperimento per la istituzione di aree protette

1. La valorizzazione delle invarianti strutturali di Lecceto e dei corridoi fluviali, nonché il perseguimento degli obiettivi contenuti nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio vengono attuati anche attraverso l'istituzione di aree protette in applicazione della legge reg. Toscana n. 49/1995.

2. Al fine di assicurare più elevati livelli di protezione ambientale e di coerenza con le caratteristiche morfologiche dei contesti, viene perseguita l'istituzione di aree protette in collaborazione con i comuni contermini e con la Provincia di Siena.

3. Per quanto concerne il territorio comunale di Siena, costituiscono aree privilegiate per l'istituzione di aree protette:

  1. a) l'area di Lecceto, ricompresa nel SIR 89 "Montagnola senese", e quindi suscettibile di essere istituita in collaborazione con i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni e Sovicille;
  2. b) le aree di fondovalle in sinistra idrografica del fiume Arbia, che in destra idrografica interessano i comuni di Castelnuovo Berardenga e Asciano;
  3. c) le aree di fondovalle del fiume Bozzone.

4. Tenuto conto della prossimità degli insediamenti urbani e delle potenzialità insite nella fruizione delle aree protette, la loro gestione è da improntarsi a finalità multiple quali:

  1. a) tutela degli habitat vulnerabili e/o rari;
  2. b) tutela della funzionalità degli habitat naturali presenti;
  3. c) tutela della connettività ambientale sia attraverso corridoi continui che elementi isolati di connessione (stepping stones);
  4. d) organizzazione di spazi per attività ricreative e sportive all'aria aperta;
  5. e) organizzazione di sentieri e percorsi sia per fini escursionistici che per didattica ambientale.

5. Le aree protette dovranno poter essere raggiunte dai centri urbani più vicini con percorsi ciclabili e pedonali.

6. In aggiunta alle finalità di cui al co. 4, l'istituzione dell'area protetta lungo il fiume Arbia, persegue la creazione di uno spazio fruibile suscettibile di integrare i nuclei abitati di Arbia, Taverne d'Arbia, Casetta, Isola d'Arbia e Ponte a Tressa, in collaborazione con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Asciano e Monteroni d'Arbia.

Art. 125. I parchi urbani e territoriali

1. Il PS di Siena inscrive il disegno dei parchi urbani e territoriali nel quadro più ampio della rete ecologica territoriale, perseguendo la continuità biologica tra le aree verdi urbane ed i serbatoi di naturalità costituiti dalle aree di reperimento per la istituzione delle aree protette di cui al precedente art. 124.

2. Sono componenti di questo disegno:

  1. a) il parco territoriale di Vico Alto-San Miniato;
  2. b) il parco del Buongoverno, comprensivo delle valli verdi interne alle mura;
  3. c) il parco urbano della fortezza;
  4. d) le aree verdi di quartiere.

Art. 126. Incentivazioni per la formazione di boschi in aree incolte

1. Come contributo locale alla riduzione del CO2, in attuazione del protocollo di Kyoto, il Comune di Siena intende promuovere la formazione di boschi coerenti con la vegetazione naturale potenziale nelle aree incolte, marginali o comunque non destinate ad altri utilizzi.

2. I boschi verranno formati lasciando il manto vegetale alle sue dinamiche evolutive naturali oppure mediante interventi di avvio che prevedano la messa a dimora di stadi pionieri successionali.

3. La formazione di boschi in aree incolte non determina alcuna modifica d'uso catastale, restando al proprietario la piena disponibilità dei suoli nella ipotesi di successivo ripristino delle colture agrarie.

4. Il RU cura il censimento delle aree incolte o abbandonate, anche al fine di sensibilizzare all'iniziativa i cittadini ed i proprietari di aree.

Art. 127. I progetti di paesaggio proposti dal PS: configurazione spaziale e riferimenti progettuali

1. Il PS di Siena intende sperimentare la tutela attiva del paesaggio redigendo in aree particolarmente significative del territorio comunale specifici "progetti di paesaggio", così come delineati dal d.lgs n. 42/2004.

2. Sono individuate come aree prioritarie, da delimitare in dettaglio nel RU:

  1. a) il parco del Buongoverno;
  2. b) l'area delle coste, Petriccio e Bel Riguardo
  3. c) l'area di fondovalle dalla strada Fiume al Ruffolo
  4. d) l'area di fondovalle da Colonna S. Marco a Pescaia

Art. 128. Riferimenti per gli interventi di ripristino delle formazioni boschive

1. Nei progetti di rinaturalizzazione o di gestione paesaggistica finalizzati all'incremento delle formazioni boschive, o comunque di ripristino del manto vegetale, è da assumersi come riferimento la "Carta della vegetazione potenziale" (Tav. B.8.2.04) contenuta nel QC.

Capo III. Le trasformazioni in aree agricole

Art. 129. Classificazione del territorio rurale e trasformabilità delle aree agricole

1. In applicazione dei criteri definiti nell'art. 40 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e del precedente art. 7, il territorio comunale non urbanizzato è classificato nella sua interezza "a prevalente funzione agricola".

2. Per territorio comunale non urbanizzato è da intendersi il territorio aperto così come definito nell'art. 16 delle presenti NTA.

3. La delimitazione del territorio aperto è definita dal PRG vigente (tav. Va) sino alla riperimetrazione della stessa ad opera del RU.

4. La legge n. 122/1999 non trova applicazione nel territorio aperto, atteso il suo carattere di provvedimento mirato ad attenuare le problematiche relative al traffico urbano.

Art. 130. Criteri per la redazione dei PMAA

1. Nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di PMAA sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni generali:

  1. a) la nuova viabilità deve essere limitata allo stretto indispensabile, e debbono essere limitate al massimo le interferenze con la rete scolante e con il reticolo idrografico;
  2. b) i nuovi edifici, salvo imperativi tecnici da motivare nel PMAA, sono da realizzarsi in contiguità con i centri aziendali esistenti, con altezze e volumi analoghi.

2. Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei PMAA terranno conto delle limitazioni indicate nell'art. 132 e nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando i sistemi e sottosistemi ove ricade l'azienda agricola.

3. I PMAA individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle di pertinenza dei sistemi e sottosistemi in cui ricade l'azienda proponente.

4. Al fine di tutelare la qualità del paesaggio agrario e di non incrementare il carico urbanistico nel territorio aperto è vietata la realizzazione di nuove strutture ricettive a carattere alberghiero.

5. Le modalità di trasformazione degli assetti colturali terranno conto dell'eventuale presenza nell'area oggetto di PMAA delle segnalazioni contenute nella Tav. C.5.03 per la permanenza della maglia fitta e di emergenze colturali (terrazzamenti e forme di policoltura) da conservare, o di situazioni problematiche (incolti, vigneti o seminativi) da correggere. Il PMAA potrà eventualmente documentare lo stato effettivo degli assetti colturali, nel caso che la situazione presente sia già modificata rispetto alla rilevazione del QC, e proporre con validi argomenti interpretazioni alternative, sempre in coerenza con gli obiettivi del PS.

6. In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascun sistema e sottosistema, sono considerati anche i seguenti interventi:

  1. a) la eliminazione di linee elettriche aeree in disuso, oppure l'interramento di quelle attive;
  2. b) la manutenzione delle strade poderali;
  3. c) la eliminazione di edifici ed annessi fatiscenti, precari o comunque incongrui rispetto al contesto.

Art. 131. Disciplina per gli edifici urbani in area rurale e per gli edifici di nuova realizzazione: indirizzi per il RU

1. Coerentemente con le indicazioni della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina i materiali da utilizzare negli annessi agricoli di nuova realizzazione selezionandoli in funzione dell'agevole eliminazione al termine della loro vita utile.

2. Nelle trasformazioni che comportino la modifica della destinazione d'uso di immobili urbani in zona rurale (ivi comprese le strutture temporanee) e di annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina le categorie di intervento e, negli insediamenti in cui applicare la ristrutturazione urbanistica, disciplina le modalità di calcolo delle percentuali di volume preesistente da riutilizzare per le nuove destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 44 Legge reg. 1/2005.

Art. 132. Limiti alla edificazione in aree agricole e interventi di riqualificazione ambientale da associare alla deruralizzazione di edifici

1. In attesa della loro esatta perimetrazione e della formulazione di una disciplina urbanistica ed edilizia, da operarsi ai sensi dell'art. Z4 del PTC nell'ambito del RU, nelle aree di pertinenza indicate nella Tav. C.5.02 le forme di nuova edificazione sono limitate a quelle indicate dai successivi co. 2, 3 e 4.

2. Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa.

3. I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti.

4. La realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive e aree di parcheggio commisurate alle reali esigenze, da realizzarsi con pavimentazioni permeabili, è subordinata nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ad una verifica puntuale, da parte degli uffici preposti della Amministrazione comunale, dei luoghi, dei caratteri del BSA e dei materiali da utilizzare.

5. Nelle operazioni di deruralizzazione di edifici il RU definisce gli interventi di riqualificazione ambientale sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 95 delle presenti NTA.

6. Per le aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, la realizzazione di nuova edificazione rurale nel comune di Siena è subordinata, se non puntualmente dimostrato da motivi produttivi, all'applicazione di un criterio di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in aree pregiate.

7. Il RU individua le modalità di intervento sui manufatti rurali in funzione della tipologia, dei materiali e della loro ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non inferiore a mq. 80.

8. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, il RU stabilisce la superficie netta di pavimento realizzabile, comunque non superiore a quella del fabbricato da trasformare.

9. Il RU stabilisce le caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.

Capo IV. Le strategie per l'evoluzione della città e degli insediamenti

Art. 133. Quantificazione ed articolazione dell'offerta abitativa

1. Il PS individua in 1.200.000 mc la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero realizzabili per edilizia abitativa primaria e secondaria, destinata ad ospitare una popolazione aggiuntiva teorica stimata pari a 7.880 abitanti. A tale previsione si aggiunge quota di edilizia speciale per 150.000 mc., corrispondente a 1.500 posti letto teorici per studenti, lavoratori e diversamente abili.

2. Il PS prevede che non meno del 40% della nuova produzione edilizia residenziale sia collocata all'interno di programmi ed interventi di recupero.

Art. 134. Riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali

Gli interventi edilizi di trasformazione che prevedono - tra le destinazioni d'uso ammesse - la destinazione residenziale, e comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, contribuiscono alla produzione di residenza con finalità sociali mediante modalità definite dal RU.

2. Nelle aree di trasformazione soggette a programmi complessi di intervento (PCI) di cui all'art. 6 o soggette a strumenti urbanistici attuativi il contributo alla produzione di residenze con finalità sociali è fissato in misura non inferiore al 50% della capacità edificatoria complessiva delle stesse.

3. Il RU e le conseguenti convenzioni urbanistiche stabiliscono una ripartizione della capacità edificatoria di cui al comma 2, da suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote:

  1. a) 40% della capacitàà edificatoria globale alla residenza in locazione a canone concertato per la durata di almeno 20 anni;
  2. b) 40% della capacità edificatoria globale all'edilizia residenziale convenzionata;
  3. c) 20% della capacità edificatoria globale all'edilizia residenziale sovvenzionata.

4. In mancanza di accordo, le finalità di cui ai commi precedenti sono conseguite mediante ricorso alle procedure di esproprio previste dalla vigente normativa.

5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti prima dell'adozione del PS.

Art. 135. Quantificazione dell'offerta di insediamenti produttivi (industriali e artigianali), attività terziarie e ricettive

Il PS individua la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero, relativamente:

  1. a) all'insediamento di attività industriali e artigianali per complessivi 68.000 mq. di superficie coperta;

  2. b) alla localizzazione di attività commerciali, terziarie, direzionali nonché per servizi amministrativi per complessivi 355.000 mq. di superficie lorda pavimentata;

  3. c) all'individuazione di strutture ricettive per complessivi 18.000 mq di superficie lorda pavimentata.

Art. 136. Elementi di continuità con operazioni strategiche già avviate

1. Il PS imposta la sua strategia di sviluppo in una logica di continuità con le iniziative avviate di seguito elencate:

  1. a) studio di fattibilità urbanistica dell'area dello Stadio comunale del Rastrello e delle aree limitrofe alla Fortezza Medicea, comunemente denominato "Parco urbano", di cui all'atto dir. 4491/2003;
  2. b) studio di fattibilità urbanistica per la riorganizzazione funzionale dell'area di Piazza Matteotti - Piazza Gramsci, di cui alla delibera della G.C. n. 308/2001;
  3. c) ampliamento del Palazzo di Giustizia di cui alla delibera della G.C. n. 308/2001;
  4. d) realizzazione del nuovo stadio comunale in località Borgo Vecchio, nella zona sud del territorio comunale, di cui alla delibera del C.C. n. 244/2005;
  5. e) recupero funzionale del garage ex Sita in strada di Pescaia da adibire a Parcheggio pluripiano per autovetture e autobus turistici, di cui alla delibera della G.C. n. 167/2005;
  6. f) Piano particolareggiato per la realizzazione del parco di Vico Alto-San Miniato, di cui all'atto dir. N. 1211/2003;
  7. g) realizzazione del Parco urbano del Tiro a Segno, posto lungo la strada di Pescaia di cui alla delibera della G.C. n. 499/2004;
  8. h) realizzazione dell'immobile antistante la Stazione ferroviaria, denominato "Edificio lineare" di cui alla convenzione in data 20 dicembre 2001;
  9. i) risalita meccanizzata lungo il pendio della collina frontistante la Stazione ferroviaria, di collegamento tra la Stazione FF.SS., l'edificio lineare e l'area prossima all'antiporto di Camollia, di cui alla delibera della G.C. n. 379/2002 ;
  10. j) terminal delle autolinee del TPL urbano e extraurbano, con funzione di nodo intermodale di livello urbano e sovracomunale, lungo via Lombardi in contiguità con la Stazione ferroviaria e la risalita meccanizzata di cui alla delibera del C.C. n. 355/1992;
  11. k) nuova sede dell'Amministrazione Provinciale, posta lungo viale Sardegna, in prossimità della Stazione ferroviaria, di cui alla delibera del C.C. n. 189/2004;
  12. l) recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Consorzio Agrario in via A. Bracci, di cui alla delibera del C.C. n. 265/2005;
  13. m) riorganizzazione dell'area del P.N.1.10 - Acquaviva, previsto dal vigente PRG 1990, finalizzata alla creazione della nuova centralità del quartiere di Scacciapensieri con rilevante presenza residenziale, di cui alla delibera G.C. n. 2/2005;
  14. n) recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Molino Muratori Taverne d'Arbia, di cui alla delibera della G.C. n. 1/2005;
  15. o) completamento del Piano di lottizzazione a carattere artigianale ed industriale di Renaccio, lungo la SP 136 traversa Romana-Aretina, di cui alla delibera del C.C. n. 237/2005;
  16. p) recupero a fini residenziali dell'ex Ospedale "A. Sclavo" in via Tufi, di cui alla delibera C.C. n. 245/2002.

Art. 137. Coordinamento e programmazione degli interventi di particolare rilevanza

1. L'attuazione di trasformazioni urbanistiche di particolare rilevanza è affidata all'intesa tra soggetti pubblici e privati che il RU provvede a definire attraverso l'inserimento in aree di trasformazione integrata o in PCI.

2. La realizzazione di tali interventi è coordinata in particolare con la contestuale realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e con l'estensione dei servizi di TPL che ne assicurino nell'immediato agevoli relazioni con il contesto urbano, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a garantire la qualità della vita urbana, ivi compresa la raccolta differenziata e la depurazione dei reflui.

3. Le aree di trasformazione integrata ed i PCI destinati a rafforzare i centri urbani di Isola d'Arbia e di Taverne d'Arbia, indicati dal PTC di Siena come facenti parte del sistema urbano comunale e dunque come luoghi privilegiati per la collocazione di nuove residenze e funzioni, sono finalizzati nel loro complesso alla costituzione di un organismo urbano unitario (la "Città dell'Arbia") che, tenendo conto delle limitazioni connesse alla presenza di aree soggette a rischio di esondazione, garantisca la piena integrazione tra i centri urbani esistenti (anche collocati nei comuni limitrofi, con le modalità specificate negli artt. 145, 146 e 148), promuovendo il rafforzamento del loro rango sia attraverso la realizzazione di nuovi poli residenziali ed attrezzature (lo stadio) lungo le direttrici di interconnessione, sia attraverso la contestuale creazione di nuove relazioni funzionali e logistiche.

Art. 138. Misure di tutela per le aree archeologiche

1. Il RU assicura la inedificabilità delle aree soggette a vincolo archeologico e definita dalla tavola B.8.1.10.

2. L'avvio di trasformazioni edilizie ed urbanistiche che comportino scavi è subordinato alla effettuazione di indagini preliminari tese a stabilire la eventuale rilevanza archeologica del sito.

3. Per assicurare operatività alle prescrizioni di cui al co. 2 l'Amministrazione comunale stabilisce idonee forme di collaborazione con l'Università di Siena.

Art. 139. Utilizzazione di indicatori quantitativi per il verde urbano da prevedere nelle trasformazioni urbane integrate

1. Al fine di stabilire le quantità di verde urbano di cui all'art. 96, il RU utilizza l'indice COS verde (Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde) calcolato come segue:

Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde:
COS equivale a :(H moltiplicato per S) più (H1 moltiplicato per S1), il totale va diviso per la Superficie territoriale.

dove:
H = Altezza degli alberi in condizioni di maturità (20 anni)
S = Superficie occupata dalla chioma degli alberi
H1 = Altezza virtuale erba (10 cm)
S2 = Superficie occupata dalle aiuole

Capo V. Le strategie per l'evoluzione della mobilità e delle reti

Art. 140. I completamenti della rete viaria

1. L'attuale configurazione dei Sottosistemi della rete viaria extraurbana principale e secondaria, nonché i suoi raccordi con la viabilità urbana, è da integrarsi attraverso i seguenti interventi:

  1. a) razionalizzazione della viabilità negli insediamenti di via Massetana Romana e viale Toselli, con separazione dei flussi veicolari interni da quelli di scorrimento.
  2. b) completamento del Lotto 1 del raddoppio del raccordo autostradale Siena-Bettolle, sino all'abitato di Ruffolo;
  3. c) realizzazione della nuova Cassia da More di Cuna a Monsindoli (allaccio alla Fano-Grosseto);
  4. d) completamento del raddoppio della viabilità Fano-Grosseto;
  5. e) realizzazione del raddoppio della bretella di raccordo Bettolle-Grosseto, dalla località Ruffolo sino alla località Cerchiaia (lotto zero);
  6. f) realizzazione della viabilità di collegamento tra la Cassia, Renaccio, Abbadia di Ruffolo e la Siena-Bettolle.
  7. g) realizzazione di un collegamento tra la rotatoria Abbadia di Renaccio e all'abitato di Taverne d'Arbia;
  8. h) completamento della "Strada Fiume" con il collegamento alla Siena-Firenze e alla Chiantigiana (SR 222);
  9. i) riorganizzazione della viabilità intorno al Policlinico S. Maria delle Scotte;
  10. j) riorganizzazione funzionale degli svincoli viari nelle zone di confine con il Comune di Monteriggioni in località Tognazza, Fornacelle, Fontebecci, via delle Regioni, via Giovanni XXIII e in prossimità dell'accesso all'abitato di Ficareto;
  11. k) realizzazione di una strada di collegamento tra San Miniato e la Chiantigiana (SR 222), valutando la possibilità di utilizzare per quanto possibile la strada di Ficareto, e attestandosi allo svincolo di cui al punto precedente;
  12. l) miglioramento viabilità in località Volte Basse, con realizzazione di nuovo tratto stradale per il superamento del centro abitato;
  13. m) riorganizzazione funzionale della viabilità di collegamento con la località Costalpino mediante variante alla 73 Ponente della località Pian delle Fornaci all'abitato di Costalpino;
  14. n) adeguamento della strada della Tressa per la porzione che da Cerchiaia raggiunge la zona della Coroncina;
  15. o) razionalizzazione della viabilità interna dell'insediamento per attività produttive di Cerchiaia, valutando la possibilità di formare una nuova corsia a monte che consenta la realizzazione di un senso unico di marcia;
  16. p) potenziamento della rete delle piste ciclabili, accordando priorità al completamento del tracciato della pista Poggibonsi-Buonconvento.

2. Ulteriori interventi inerenti il Sottosistema della rete viaria urbana, comprensiva dei parcheggi in struttura, sono individuati dai periodici aggiornamenti del PGTU, che si avvale di un costante monitoraggio teso a rilevare le potenziali situazioni di criticità nel traffico di scorrimento veloce e di scorrimento locale, in particolare nel tratto Cerchiaia-Siena Nord e Strada Fiume-Ruffolo.

3. La rinconfigurazione del sistema degli attracchi per i bus turistici è subordinata alla verifica di fattibilità redatta utilizzando gli esiti degli studi sulla mobilità redatti per lo SMaS.

Art. 141. Il potenziamento della rete ferroviaria

1. In coerenza con i contenuti dell'Accordo Istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese, approvato con del. C.C. di Siena del 20 settembre 2005, ed in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 110 delle NTA, il PS individua nello "Studio di fattibilità per la realizzazione della metropolitana leggera", l'intervento prioritario per definire le modalità e le opportunità di potenziamento della rete ferroviaria, nella logica complessiva di integrazione del TPL con la strategia di sviluppo territoriale.

2. Il Comune di Siena, congiuntamente con la Provincia di Siena e con i Comuni partecipanti all'Accordo di cui al precedente comma, moduleranno le strategie di potenziamento del trasporto ferroviario in funzione degli esiti dello studio di fattibilità.