Le strategie per l'attenuazione dell'inquinamento luminoso sono attuate in coordinamento con il gestore del servizio di illuminazione pubblica.
1. Le azioni da porre in essere riguardano:
1. Gli interventi di risanamento acustico da realizzarsi prioritariamente nel territorio comunale riguardano le seguenti attrezzature scolastiche:
2. Il comune individua attraverso gli atti di programmazione triennale gli interventi prioritari per il risanamento delle infrastrutture stradali urbane ed extraurbane.
1. Assumono rilevanza strategica ai fini della eliminazione dell'inquinamento elettromagnetico i seguenti interventi:
1. Il "Progetto Strategico Acqua" individuato nell'Accordo istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese intende definire politiche ed azioni di lungo periodo tese ad assicurare la persistenza e la disponibilità della risorsa idrica.
2. Il "Progetto Strategico Acqua", da svilupparsi in coordinamento con gli altri comuni dello SMaS e con l'AATO 6 è finalizzato a:
1. In coordinamento con i programmi del gestore del ciclo dell'acqua assumono rilevanza strategica ai fini della efficienza del sistema della depurazione i seguenti interventi:
2. In caso le capacità degli esistenti depuratori risultassero esaurite, dovrà essere considerata l'ipotesi di individuare un nuovo impianto che riduca il carico del depuratore di Isola d'Arbia, da non ampliare nella attuale sede.
1. In coerenza con le indicazioni del PAI Ombrone, ed in coordinamento con la Provincia di Siena, costituisce azione prioritaria per l'eliminazione del rischio idraulico la realizzazione delle casse di espansione ubicate nella zona sottostante il Podere Rondinella, il Molino di Vallina e nell'ansa frontistante il Podere di Costaberci.
2. In tali zone viene verificata la possibilità di associare alla realizzazione delle casse di espansione una funzione di recupero ed estensione di habitat acquatici.
1. La valorizzazione delle invarianti strutturali di Lecceto e dei corridoi fluviali, nonché il perseguimento degli obiettivi contenuti nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio vengono attuati anche attraverso l'istituzione di aree protette in applicazione della legge reg. Toscana n. 49/1995.
2. Al fine di assicurare più elevati livelli di protezione ambientale e di coerenza con le caratteristiche morfologiche dei contesti, viene perseguita l'istituzione di aree protette in collaborazione con i comuni contermini e con la Provincia di Siena.
3. Per quanto concerne il territorio comunale di Siena, costituiscono aree privilegiate per l'istituzione di aree protette:
4. Tenuto conto della prossimità degli insediamenti urbani e delle potenzialità insite nella fruizione delle aree protette, la loro gestione è da improntarsi a finalità multiple quali:
5. Le aree protette dovranno poter essere raggiunte dai centri urbani più vicini con percorsi ciclabili e pedonali.
6. In aggiunta alle finalità di cui al co. 4, l'istituzione dell'area protetta lungo il fiume Arbia, persegue la creazione di uno spazio fruibile suscettibile di integrare i nuclei abitati di Arbia, Taverne d'Arbia, Casetta, Isola d'Arbia e Ponte a Tressa, in collaborazione con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Asciano e Monteroni d'Arbia.
1. Il PS di Siena inscrive il disegno dei parchi urbani e territoriali nel quadro più ampio della rete ecologica territoriale, perseguendo la continuità biologica tra le aree verdi urbane ed i serbatoi di naturalità costituiti dalle aree di reperimento per la istituzione delle aree protette di cui al precedente art. 124.
2. Sono componenti di questo disegno:
1. Come contributo locale alla riduzione del CO2, in attuazione del protocollo di Kyoto, il Comune di Siena intende promuovere la formazione di boschi coerenti con la vegetazione naturale potenziale nelle aree incolte, marginali o comunque non destinate ad altri utilizzi.
2. I boschi verranno formati lasciando il manto vegetale alle sue dinamiche evolutive naturali oppure mediante interventi di avvio che prevedano la messa a dimora di stadi pionieri successionali.
3. La formazione di boschi in aree incolte non determina alcuna modifica d'uso catastale, restando al proprietario la piena disponibilità dei suoli nella ipotesi di successivo ripristino delle colture agrarie.
4. Il RU cura il censimento delle aree incolte o abbandonate, anche al fine di sensibilizzare all'iniziativa i cittadini ed i proprietari di aree.
1. Il PS di Siena intende sperimentare la tutela attiva del paesaggio redigendo in aree particolarmente significative del territorio comunale specifici "progetti di paesaggio", così come delineati dal d.lgs n. 42/2004.
2. Sono individuate come aree prioritarie, da delimitare in dettaglio nel RU:
1. Nei progetti di rinaturalizzazione o di gestione paesaggistica finalizzati all'incremento delle formazioni boschive, o comunque di ripristino del manto vegetale, è da assumersi come riferimento la "Carta della vegetazione potenziale" (Tav. B.8.2.04) contenuta nel QC.
1. In applicazione dei criteri definiti nell'art. 40 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e del precedente art. 7, il territorio comunale non urbanizzato è classificato nella sua interezza "a prevalente funzione agricola".
2. Per territorio comunale non urbanizzato è da intendersi il territorio aperto così come definito nell'art. 16 delle presenti NTA.
3. La delimitazione del territorio aperto è definita dal PRG vigente (tav. Va) sino alla riperimetrazione della stessa ad opera del RU.
4. La legge n. 122/1999 non trova applicazione nel territorio aperto, atteso il suo carattere di provvedimento mirato ad attenuare le problematiche relative al traffico urbano.
1. Nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di PMAA sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni generali:
2. Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei PMAA terranno conto delle limitazioni indicate nell'art. 132 e nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando i sistemi e sottosistemi ove ricade l'azienda agricola.
3. I PMAA individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle di pertinenza dei sistemi e sottosistemi in cui ricade l'azienda proponente.
4. Al fine di tutelare la qualità del paesaggio agrario e di non incrementare il carico urbanistico nel territorio aperto è vietata la realizzazione di nuove strutture ricettive a carattere alberghiero.
5. Le modalità di trasformazione degli assetti colturali terranno conto dell'eventuale presenza nell'area oggetto di PMAA delle segnalazioni contenute nella Tav. C.5.03 per la permanenza della maglia fitta e di emergenze colturali (terrazzamenti e forme di policoltura) da conservare, o di situazioni problematiche (incolti, vigneti o seminativi) da correggere. Il PMAA potrà eventualmente documentare lo stato effettivo degli assetti colturali, nel caso che la situazione presente sia già modificata rispetto alla rilevazione del QC, e proporre con validi argomenti interpretazioni alternative, sempre in coerenza con gli obiettivi del PS.
6. In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascun sistema e sottosistema, sono considerati anche i seguenti interventi:
1. Coerentemente con le indicazioni della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina i materiali da utilizzare negli annessi agricoli di nuova realizzazione selezionandoli in funzione dell'agevole eliminazione al termine della loro vita utile.
2. Nelle trasformazioni che comportino la modifica della destinazione d'uso di immobili urbani in zona rurale (ivi comprese le strutture temporanee) e di annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina le categorie di intervento e, negli insediamenti in cui applicare la ristrutturazione urbanistica, disciplina le modalità di calcolo delle percentuali di volume preesistente da riutilizzare per le nuove destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 44 Legge reg. 1/2005.
1. In attesa della loro esatta perimetrazione e della formulazione di una disciplina urbanistica ed edilizia, da operarsi ai sensi dell'art. Z4 del PTC nell'ambito del RU, nelle aree di pertinenza indicate nella Tav. C.5.02 le forme di nuova edificazione sono limitate a quelle indicate dai successivi co. 2, 3 e 4.
2. Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa.
3. I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti.
4. La realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive e aree di parcheggio commisurate alle reali esigenze, da realizzarsi con pavimentazioni permeabili, è subordinata nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ad una verifica puntuale, da parte degli uffici preposti della Amministrazione comunale, dei luoghi, dei caratteri del BSA e dei materiali da utilizzare.
5. Nelle operazioni di deruralizzazione di edifici il RU definisce gli interventi di riqualificazione ambientale sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 95 delle presenti NTA.
6. Per le aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, la realizzazione di nuova edificazione rurale nel comune di Siena è subordinata, se non puntualmente dimostrato da motivi produttivi, all'applicazione di un criterio di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in aree pregiate.
7. Il RU individua le modalità di intervento sui manufatti rurali in funzione della tipologia, dei materiali e della loro ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non inferiore a mq. 80.
8. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, il RU stabilisce la superficie netta di pavimento realizzabile, comunque non superiore a quella del fabbricato da trasformare.
9. Il RU stabilisce le caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.
1. Il PS individua in 1.200.000 mc la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero realizzabili per edilizia abitativa primaria e secondaria, destinata ad ospitare una popolazione aggiuntiva teorica stimata pari a 7.880 abitanti. A tale previsione si aggiunge quota di edilizia speciale per 150.000 mc., corrispondente a 1.500 posti letto teorici per studenti, lavoratori e diversamente abili.
2. Il PS prevede che non meno del 40% della nuova produzione edilizia residenziale sia collocata all'interno di programmi ed interventi di recupero.
Gli interventi edilizi di trasformazione che prevedono - tra le destinazioni d'uso ammesse - la destinazione residenziale, e comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, contribuiscono alla produzione di residenza con finalità sociali mediante modalità definite dal RU.
2. Nelle aree di trasformazione soggette a programmi complessi di intervento (PCI) di cui all'art. 6 o soggette a strumenti urbanistici attuativi il contributo alla produzione di residenze con finalità sociali è fissato in misura non inferiore al 50% della capacità edificatoria complessiva delle stesse.
3. Il RU e le conseguenti convenzioni urbanistiche stabiliscono una ripartizione della capacità edificatoria di cui al comma 2, da suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote:
4. In mancanza di accordo, le finalità di cui ai commi precedenti sono conseguite mediante ricorso alle procedure di esproprio previste dalla vigente normativa.
5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti prima dell'adozione del PS.
Il PS individua la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero, relativamente:
1. Il PS imposta la sua strategia di sviluppo in una logica di continuità con le iniziative avviate di seguito elencate:
1. L'attuazione di trasformazioni urbanistiche di particolare rilevanza è affidata all'intesa tra soggetti pubblici e privati che il RU provvede a definire attraverso l'inserimento in aree di trasformazione integrata o in PCI.
2. La realizzazione di tali interventi è coordinata in particolare con la contestuale realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e con l'estensione dei servizi di TPL che ne assicurino nell'immediato agevoli relazioni con il contesto urbano, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a garantire la qualità della vita urbana, ivi compresa la raccolta differenziata e la depurazione dei reflui.
3. Le aree di trasformazione integrata ed i PCI destinati a rafforzare i centri urbani di Isola d'Arbia e di Taverne d'Arbia, indicati dal PTC di Siena come facenti parte del sistema urbano comunale e dunque come luoghi privilegiati per la collocazione di nuove residenze e funzioni, sono finalizzati nel loro complesso alla costituzione di un organismo urbano unitario (la "Città dell'Arbia") che, tenendo conto delle limitazioni connesse alla presenza di aree soggette a rischio di esondazione, garantisca la piena integrazione tra i centri urbani esistenti (anche collocati nei comuni limitrofi, con le modalità specificate negli artt. 145, 146 e 148), promuovendo il rafforzamento del loro rango sia attraverso la realizzazione di nuovi poli residenziali ed attrezzature (lo stadio) lungo le direttrici di interconnessione, sia attraverso la contestuale creazione di nuove relazioni funzionali e logistiche.
1. Il RU assicura la inedificabilità delle aree soggette a vincolo archeologico e definita dalla tavola B.8.1.10.
2. L'avvio di trasformazioni edilizie ed urbanistiche che comportino scavi è subordinato alla effettuazione di indagini preliminari tese a stabilire la eventuale rilevanza archeologica del sito.
3. Per assicurare operatività alle prescrizioni di cui al co. 2 l'Amministrazione comunale stabilisce idonee forme di collaborazione con l'Università di Siena.
1. Al fine di stabilire le quantità di verde urbano di cui all'art. 96, il RU utilizza l'indice COS verde (Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde) calcolato come segue:
dove:
H = Altezza degli alberi in condizioni di maturità (20 anni)
S = Superficie occupata dalla chioma degli alberi
H1 = Altezza virtuale erba (10 cm)
S2 = Superficie occupata dalle aiuole
1. L'attuale configurazione dei Sottosistemi della rete viaria extraurbana principale e secondaria, nonché i suoi raccordi con la viabilità urbana, è da integrarsi attraverso i seguenti interventi:
2. Ulteriori interventi inerenti il Sottosistema della rete viaria urbana, comprensiva dei parcheggi in struttura, sono individuati dai periodici aggiornamenti del PGTU, che si avvale di un costante monitoraggio teso a rilevare le potenziali situazioni di criticità nel traffico di scorrimento veloce e di scorrimento locale, in particolare nel tratto Cerchiaia-Siena Nord e Strada Fiume-Ruffolo.
3. La rinconfigurazione del sistema degli attracchi per i bus turistici è subordinata alla verifica di fattibilità redatta utilizzando gli esiti degli studi sulla mobilità redatti per lo SMaS.
1. In coerenza con i contenuti dell'Accordo Istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell'area senese, approvato con del. C.C. di Siena del 20 settembre 2005, ed in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 110 delle NTA, il PS individua nello "Studio di fattibilità per la realizzazione della metropolitana leggera", l'intervento prioritario per definire le modalità e le opportunità di potenziamento della rete ferroviaria, nella logica complessiva di integrazione del TPL con la strategia di sviluppo territoriale.
2. Il Comune di Siena, congiuntamente con la Provincia di Siena e con i Comuni partecipanti all'Accordo di cui al precedente comma, moduleranno le strategie di potenziamento del trasporto ferroviario in funzione degli esiti dello studio di fattibilità.
1. Ai fini di assicurare un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale, il Piano strutturale individua le Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) così come indicate nella Tav. C.5.09.
2. Per ogni UTOE è prevista una dotazione complessiva di spazi pubblici e riservati alle attività collettive, esistenti ed in previsione, commisurati all'entità degli insediamenti residenziali, nella misura minima inderogabile di 18 mq per abitante, come stabilito dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
3. Per le UTOE n. 4, n. 6 e n. 9, interessate da insediamenti industriali e artigianali, si prevede una dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, in misura del 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti, così come stabilito dall'art. 5 co. 1 del D.M. n. 1444/1968.
4. Per le UTOE n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 9, n. 10 e n. 11 interessate da insediamenti a carattere commerciale e direzionale si prevede una dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive in misura dell'80% della SLP degli edifici previsti, così come stabilito dall'art. 5 co. 2 del D.M. n. 1444/1968.
5. Per le UTOE del territorio aperto, caratterizzate da ridotta compagine demografica e da una bassa densità abitativa, è garantita la dotazione minima di legge relativamente agli standard urbanistici, con esclusione di quelli relativi all'istruzione. Gli stessi saranno garantiti nelle UTOE confinanti. In particolare la UTOE n. 8 Arbia-Bozzone fa riferimento alle dotazioni di servizi delle UTOE 7 Le Scotte, mentre la UTOE n. 12 di Lecceto e la UTOE n. 13 Belriguardo fanno capo alle dotazioni delle UTOE n. 5 Siena nord e alla UTOE n. 11 Costafabbri-Costalpino.
1. L'articolazione degli interventi relativi alla localizzazione delle nuove funzioni residenziali, terziarie (direzionale, commerciale e di servizi alla persona), ricettive, industriali e artigianali in ogni singola UTOE si basa sulla seguente ripartizione:
FUNZIONI | RESIDENZIALE | TERZIARIO | RICETTIVO | INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTOE | Primario + Secondario (Abitanti) | Primario + Secondario (Mc) | Edilizia Speciale (Posti letto) | Edilizia Speciale (Mc) | Slp. (Mq) | Slp. (Mq) | Sc (Mq) |
1. Sito Unesco | 560 | 85.000 | 50 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 |
2. Propaggini nord | 495 | 75.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
3. Propaggini sud | 585 | 90.000 | 50 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
4. Massetana - Cerchiaia | 65 | 10.000 | 0 | 0 | 56.000 | 6.000 | 33.000 |
5. Siena Nord | 390 | 60.000 | 50 | 5.000 | 86.000 | 2.000 | 0 |
6. Stazione Toselli | 430 | 65.000 | 250 | 25.000 | 78.000 | 0 | 5.000 |
7. Le Scotte | 1315 | 200.000 | 400 | 40.000 | 84.000 | 500 | 0 |
8. Arbia - Bozzone | 175 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Città dell'Arbia | 2730 | 410.000 | 500 | 50.000 | 40.000 | 6.500 | 30.000 |
10. Coroncina | 430 | 65.000 | 150 | 15.000 | 1.000 | 0 | 0 |
11. Costafabbri - Costalpino | 535 | 80.000 | 50 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 0 |
12. Lecceto | 30 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Belriguardo | 140 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 7880 | 1.200.000 | 1.500 | 150.000 | 355.000 | 18.000 | 68.000 |
2. Ai fini della disciplina della urbanistica commerciale, sono da considerare:
3. Per le strutture commerciali di cui al comma precedente il RU definisce le esigenze in materia di parcheggi sulla base del seguente prospetto
Tipologia commerciale | Superficie da destinare a parcheggio di relazione mq/mq di Sv |
---|---|
Esercizi di vicinato alimentari e non alimentari: Sv fino a 250 mq | 1.0 mq |
Medio piccole strutture di vendita non alimentari: Sv > 250 e fino a 800 mq | 1.5 mq |
Medio piccole strutture di vendita alimentari: Sv > 250 e fino a 800 mq | 1.75 mq |
Medio grandi strutture di vendita non alimentari: Sv > 800 e fino a 1500 mq | 1.75 mq |
Medio grandi strutture di vendita alimentari: Sv > 800 e fino a 1500 mq | 2.0 mq |
Grandi strutture di vendita non alimentari di tipo C: Sv > 1500 e fino a 5000 mq | 2.0 mq |
Grandi strutture di vendita alimentari di tipo C: Sv > 1500 e fino a 5000 mq | 2.5 mq |
Grandi strutture di vendita non alimentari di tipo B e A: Sv > 5000 mq | 2.5 mq |
Grandi strutture di vendita alimentari di tipo B e A: Sv > 5000 mq | 3.0 mq |
4. Nel centro storico, al fine di sviluppare e migliorare la rete commerciale, è ammesso monetizzare i suddetti standard nel caso di cambio di destinazione d'uso per gli esercizi di vicinato, nonché per le medio-piccole nuove strutture e per gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti.
5. Il RU definisce l'articolazione delle superfici commerciali in funzione delle tipologie di cui al precedente co. 2, tenendo conto della vigente programmazione regionale in materia.
1. La descrizione delle strategie di sviluppo nelle UTOE è contenuta nelle schede di seguito riportate.
1 Ricucitura dei tessuti urbani di Taverne D'Arbia e di Arbia in un ottica di integrazione dei servizi e delle infrastrutture, al fine di migliorare il livello della qualità della vita dei cittadini, comprensiva della riorganizzazione della viabilità di accesso Taverne-Arbia-Casetta dallo svincolo sulla Siena-Bettolle, in accordo anche con il Comune di Castelnuovo Berardenga.
2. Creazione del Parco fluviale dell'Arbia, con possibile interconnessione delle piste ciclabili delle Crete con la ciclabile Poggibonsi-Buonconvento.
1 Contenimento dell'edificato di confine lungo la SR 408 Chiantigiana (Ponte a Bozzone, S. Giovanni a Cerreto) e contestuale collaborazione per la riorganizzazione di alcuni servizi (fermata TPL, parcheggi, depuratore).
2. Riorganizzazione degli accessi degli insediamenti di Casetta-Arbia-Taverne allo svincolo di Presciano sulla Siena-Bettolle, in accordo anche con il Comune di Asciano.
3. Promozione del Parco fluviale dell'Arbia con interconnessione della ciclabile Poggibonsi-Buonconvento con la rete ciclabile del Chianti.
1 Mantenere l'identità di Pian del Lago, in considerazione delle eccezionali caratteristiche paesaggistiche e della vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti.
2. Adeguare gli snodi viari nelle zone di confine lungo la strada regionale Cassia nord in località Fornacelle, Tognazza, Braccio, Fontebecci, via delle Regioni - via Giovanni XXIII, accesso abitato di Ficareto, connessione della strada Fiume sulla Chiantigiana e al raccordo autostradale Siena-Firenze.
3. Riconsiderazione funzionale dell'edificato di confine realizzato nel territorio di Monteriggioni in relazione alla gestione integrata dei servizi, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle due realtà territoriali.
4. Verifica di fattibilità di un punto di attracco per bus turistici provenienti da nord nel territorio del Comune di Monteriggioni.
1 Migliorare l'interconnessione tra Isola d'Arbia e Ponte a Tressa attraverso la previsione di servizi comunali, l'istituzione di un'area verde nonché di percorsi ciclistici e pedonali che favoriscano il collegamento tra i due centri.
2. Localizzare le stazioni della metropolitana leggera a servizio di entrambi i nuclei.
3. Considerare in modo congiunto le nuove destinazioni dei grandi contenitori dismessi lungo la Cassia (Ex Idit, Grancia di Cuna, Tabaccaia di Monteroni).
4. Ampliare l'ambito di studio del sistema della mobilità determinato dal completamento della "Nuova Cassia", estendendolo alla revisione del nodo da Isola d'Arbia a Monteroni d'Arbia.
5. Adeguare il depuratore di Isola d'Arbia.
6. Promuovere il Parco fluviale dell'Arbia, da sviluppare come elemento di connessione tra i comuni di Monteroni d'Arbia, Siena, Castelnuovo Berardenga e Asciano.
1 Riorganizzare e riequilibrare l'insediamento di Volte Basse in funzione dell'acquisizione di un carattere maggiormente urbano, anche inserendo nuovi servizi di base.
2. Ricucire il tessuto di Volte Basse con l'insediamento artigianale di Pian dei Mori, in un'ottica integrata tra i due comuni.
3. Definire il nuovo assetto viario della SP 73 Ponente nei pressi di Volte Basse.
4. Verificare il ruolo dell'aeroporto e delle infrastrutture viarie dello stesso, in un'ottica di stretta interconnessione con il capoluogo.
5. Adeguare la viabilità e la sosta nel nucleo di S. Rocco a Pilli.
6. Promuovere il raccordo materiale ed immateriale tra le attività della zona industriale di Bellaria e quelle del Parco scientifico-tecnologico di Siena, favorendo l'installazione nella zona delle imprese nate nell'ambito dell'incubatore.
1 Il PS e gli atti di governo del territorio sono soggetti a verifica periodica finalizzata a definirne lo stato e le modalità di attuazione.
2. La verifica periodica di cui al comma precedente si esplica per mezzo di una relazione illustrativa e descrittiva, integrata da dati e indici di tipo qualitativo e quantitativo ritenuti opportuni a specificarne il contenuto.
3. La verifica periodica avrà per oggetto la coerenza tra le trasformazioni e la disciplina del PS espressa in termini di obiettivi, prescrizioni e indirizzi nell'ambito della componente statutaria, ed inoltre espliciterà le risorse ambientali su cui le trasformazioni hanno potenzialmente un impatto.
4. La verifica periodica del grado di avanzamento costituisce la base conoscitiva per la valutazione in merito allo stato di attuazione del PS, nonché per la valutazione in merito alla necessità di una sua revisione parziale o generale.
1 Nel redigere il PCIPP e nella progettazione dei sistemi di illuminazione dei PCI vengono applicati i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge reg. Toscana n. 39/2005 recante "Disposizioni in materia di energia".
2. Si prescrive in particolare:
1 ll PGTU persegue gli obiettivi per il Sottosistema della Rete Urbana di cui all'art. 109, co. 5 delle presenti NTA, proponendosi inoltre, in coerenza con la programmazione del trasporto pubblico locale, di:
2. Il PGTU aggiorna e delimita gli ambiti urbani e quelli extraurbani, da definirsi secondo quanto disposto dal Codice della strada, art. 3 (definizione e classificazione delle strade) e art. 4 (delimitazione del centro abitato).
3. Il PGTU aggiorna la classificazione dei rami della rete stradale, assumendo come riferimenti il Codice della strada, art. 2 (definizione e classificazione delle strade) e la Direttiva Ministero Lavori Pubblici 24 giugno 1995 n. 77.
4. Nell'ambito del PGTU è da elaborarsi anche il Regolamento Viario, che stabilisce le caratteristiche geometriche e di traffico per ogni tipo di strada urbana, secondo classi funzionali e specifici standard tecnici.
5. Il PGTU contiene la revisione delle regole di accesso e di gestione della zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico, da attuarsi sulla base dei seguenti indirizzi:
6. Il PGTU istituisce, dopo adeguata sperimentazione, le aree di particolare rilevanza urbanistica (ARU) al fine di eliminare ed allontanare progressivamente dalle aree esterne alle mura il disagio indotto dalla ZTLsia in termini di transiti veicolari (traffico passivo) che in termini di disponibilità di sosta.
7. I quartieri interessati dalla sperimentazione e istituzione delle ARU sono:
8. Per ognuna delle aree di intervento il PGTU stabilisce prioritariamente gli interventi collaterali e/o di completamento relativi a:
9. Gli aggiornamenti biennali del PGTU ridefiniscono gli ambiti specifici di intervento, nonché la eventuale revisione degli strumenti generali di riferimento.
1 A seguito della adozione del PS del Comune di Siena si dispone l'aggiornamento e l'estensione dell'ambito di applicazione del "Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" approvato dal Consiglio Comunale nell'aprile 2000 alle addizioni novecentesche poste a ridosso della cerchia delle mura in base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti.
2. Il nuovo strumento si propone di perseguire in modo coordinato i seguenti obiettivi:
3. Il "Piano delle funzioni e dei tempi della città" aggiorna e delimita gli ambiti di applicazione della disciplina del "Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" ex art. 58 della legge reg. Toscana n. 1/2005, assumendo come riferimento le analisi dei tessuti edilizi svolte in occasione del RU nonché specifiche indagini finalizzate al censimento delle attività presenti, alla ricostruzione dei percorsi della mobilità lenta e degli altri flussi, e alla individuazione dei cicli di frequentazione e delle modalità d'uso dell'area pedonale.
4. Il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni suddivide il territorio interessato in aree di intervento, ciascuna delle quali è soggetta ad una differente disciplina per quanto concerne la verifica di compatibilità delle funzioni, la determinazione dei livelli e degli orari di frequentazione, le modalità di accesso da parte dei veicoli commerciali ed infine il calcolo dei parametri da utilizzare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i cambi di destinazione d'uso.
1. In conformità alle prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale, il Comune di Siena, qualora indicato tra i comuni soggetti obbligati alla redazione del "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" ex legge reg. Toscana n. 38/1998 e successive modifiche agli artt. 176-180 della legge reg. Toscana n. 1/2005, provvederà alla formalizzazione dello stesso, prevedendo l'armonizzazione dei tempi della città, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
1. Si provvederà inoltre a coordinare il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari con il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni, rappresentando in una mappa cronografica i caratteri temporali di spazi, luoghi e attività pubbliche presenti nell'area centrale di Siena al fine di determinare tipologie ed orari del commercio e degli uffici pubblici.