Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Strutturale

Sezione II. I criteri di gestione generali

Art. 91. Modalità di definizione della disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia del sistema funzionale degli insediamenti

1. Il RU disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del sistema funzionale degli insediamenti in applicazione degli obiettivi di cui agli artt. da 81 a 90 e sulla base dei criteri di gestione generali e specifici di cui agli artt. da 91 a 107.

2. Il RU verifica la coerenza della sua disciplina con il complesso degli obiettivi e delle prestazioni contenute nell'intera Componente Statutaria del PS.

Art. 92. Disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti urbani: prescrizioni per il RU

1. Il RU assicura la qualità degli insediamenti presenti nei centri urbani attraverso una disciplina che:

  1. a) classifichi l'intero patrimonio edilizio esistente in funzione del suo valore storico e testimoniale, distinguendo in:
    1. 1) edifici di rilevante valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali tutti gli edifici notificati di interesse storico ed architettonico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
    2. 2) edifici di valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente dalla data di costruzione, presentano forme di inserimento nel tessuto urbano, qualità architettonica e formale, stato di conservazione o significatività storico testimoniale tali da renderli importanti ai fini del mantenimento delle caratteristiche qualitative dell'insediamento in cui sono collocati
    3. 3) edifici di modesto valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente dalla data di costruzione originaria, presentano caratteristiche architettoniche non rilevanti, scarsa significatività rispetto al contesto oppure alterazioni anche sostanziali rispetto alla configurazione originaria, comunque non di pregio
    4. 4) edifici di valore architettonico nullo: appartengono a questa categoria edifici degradati, incompiuti o comunque estranei al contesto in cui sono inseriti.
  2. b) regoli le trasformazioni del patrimonio edilizio di maggior valore al fine di tutelare o migliorare la sua integrità fisica e tipologica.
  3. c) regoli le trasformazioni degli edifici di modesto valore architettonico al fine di graduare le loro modificazioni in funzione del contesto in cui si collocano.
  4. d) selezioni gli edifici di valore nullo da trasformare oppure da ricostruire, garantendo il loro adeguato inserimento nel contesto in cui si collocano.
  5. e) sviluppi in una logica preprogettuale le trasformazioni inserite nei piani complessi di intervento previsti dal PS in ciascuna UTOE, definendo i volumi e le caratteristiche morfotipologiche di ciascun edificio, gli allineamenti, la configurazione degli spazi pubblici, gli arredi verdi.

Art. 93. Disciplina degli interventi edilizi nei beni storico architettonici del territorio aperto: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina in funzione del valore attribuito le trasformazioni dei BSA censiti nelle schede di rilevazione contenute nel Quadro conoscitivo.

2. Nei BSA schedati con giudizio di valore eccezionale oppure rilevante sono da consentirsi esclusivamente trasformazioni ricadenti nelle fattispecie della manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

3. Sono in ogni caso da escludersi ampliamenti volumetrici, anche interrati, per realizzare garages.

4. Il RU stabilisce le caratteristiche della documentazione da allegare alle richieste di interventi edilizi sui BSA, assicurando come requisiti minimi:

  1. a) la descrizione analitica dello stato dell'edificio, con indicazione delle parti costruite nelle diverse epoche storiche e, ove possibile delle tessiture murarie;
  2. b) la descrizione puntuale degli edifici eventualmente circostanti, anche se non classificati come BSA, e degli elementi presenti nel resede (pozzi, limonaie, etc.);
  3. c) Il quadro delle trasformazioni da realizzare.

Art. 94. Disciplina per i beni storico architettonici del territorio aperto - trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina le trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede dei BSA sulla base delle seguenti prescrizioni:

  1. a) esplicitare i criteri di selezione per l'individuazione dei BSA ove le esigenze di tutela paesaggistica rendono necessaria l'individuazione di una area di pertinenza paesistica, procedendo successivamente alla loro perimetrazione, assumendo come riferimento le aree di pertinenza segnalate nella Tav. C.5.02 derivate dal PTC di Siena;
  2. b) limitare le trasformazioni nelle aree di pertinenza dei BSA articolando, specificando e graduando la disciplina di cui all'art. 132 delle presenti NTA;
  3. c) prevedere, per le trasformazioni edilizie sui BSA, che comportino o meno variazioni della destinazione d'uso, specifici interventi di riqualificazione del resede - inteso come area libera intimamente connessa al bene - e degli eventuali manufatti di antica formazione o giardini disegnati presenti, con contestuale eliminazione di edifici od annessi recenti fatiscenti o comunque non congruenti con gli aspetti originali del resede stesso.

Art. 95. Disciplina delle variazioni di destinazione d'uso dei beni storico architettonici del territorio aperto: prescrizioni per il RU

1. Il RU disciplina la variazione di destinazione d'uso nei beni storico architettonici del territorio aperto sulla base delle prescrizioni che seguono.

2. La variazione di destinazione d'uso è da ammettersi qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e la riorganizzazione interna dell'edificio sia possibile senza eccedere le modificazioni consentite in rapporto al valore storico architettonico delle BSA;
  2. b) l'edificio sia già dotato delle infrastrutture di accesso necessarie per l'uso previsto;
  3. c) l'uso richiesto non comporti modifiche all'area di pertinenza o al resede eccedenti, in rapporto al valore storico architettonico del BSA;
  4. d) il frazionamento in distinte unità abitative sia compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipologiche originali e comunque non dia luogo ad unità di dimensione inferiore ad 80 mq di Snp.

3. Qualora la variazione d'uso richiesta comporti la deruralizzazione del BSA, è da prevedersi il mantenimento di un'area libera annessa (resede) di superficie variabile in funzione della dimensione e collocazione del BSA, ma comunque non inferiore ai 2.500 mq.

4. La perimetrazione dell'area libera annessa al BSA viene operata considerando:

  1. a) l'andamento morfologico del terreno;
  2. b) la configurazione del reticolo idrografico e degli impluvi;
  3. c) la configurazione dell'ordinamento colturale preesistente e del manto vegetale;
  4. d) la configurazione particellare, se rilevata, contenuta nel Catasto Leopoldino.

5. L'area annessa di cui al co. 4 è da progettarsi al fine di contestualizzare o ricontestualizzare il BSA con il territorio circostante, attenuando le censure con il paesaggio agrario.

6. Le recinzioni, ove ritenute indispensabili, sono da schermarsi con essenze vegetali compatibili con quelle del sistema o sottosistema di paesaggio ove è collocato il BSA. Qualora la variazione d'uso comporti il frazionamento del BSA in più unità immobiliari, è da vietarsi la moltiplicazione degli accessi all'area annessa e la realizzazione di muri e/o recinzioni tra le particelle dell'area annessa collegate a ciascuna unità immobiliare.

Art. 96. Il verde urbano nei nuovi insediamenti residenziali

1. Il RU fissa la quantità di verde urbano da prevedersi nella progettazione dei PCI e degli strumenti attuativi operando in coerenza con la disciplina dell'art. 139 delle presenti NTA.

2. Nella realizzazione dei piani attuativi è da prevedersi, con modalità compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere, l'impianto anticipato della vegetazione arborea di progetto (pre-verdissement).

Art. 97. Misure per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno, o in apposite cisterne interrate da utilizzare per l'accumulo di acque meteoriche da riusare.

Art. 98. La promozione della edilizia sostenibile

1. Il RU definisce le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, applicando le linee guida regionali di cui all'art. 155, co. 1 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e, prevedendo in particolare incentivi quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e, la non computabilità ai fini degli indici di fabbricabilità dei maggiori volumi e superfici realizzati per il risparmio energetico e per soddisfare i requisiti di visitabilità e accessibilità.