Ai sensi della L.R.T. n. 39 del 21/03/2000
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.317 del 25/11/2004
Il presente Regolamento, in attuazione delle specifiche competenze comunali in tema di vincolo idrogeologico in relazione agli interventi a carattere urbanistico edilizio, si propone di dettagliare le fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi connessi al rilascio degli atti legittimanti gli interventi da attuare sui territori del Comune di Siena gravati dal citato vincolo.
Il presente articolato è redatto in attuazione della Legge Forestale L.R.T. 39/2000 e successive modifiche, nel rispetto dell'Art.40 della stessa legge, e in esecuzione del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del 08.08.2003 e della Legge Regionale 40/2004.
Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno, di cui agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale (riportati in calce al presente Regolamento), non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui agli artt. 73 ss. del Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003) per l'esecuzione dei lavori .
E' assoggettata a dichiarazione di inizio lavori la realizzazione delle opere o movimenti di terreno nei terreni vincolati, di cui all'Art.100 del Regolamento Forestale (riportato in calce al presente Regolamento). Gli interventi stessi devono comunque essere realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate dal competente Ufficio Comunale entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Sono altresì soggette a Dichiarazione di Inizio Lavori gli interventi da attuare in conformità agli strumenti urbanistici comunali purché non ricadenti in aree classificate a fattibilità 4 o non classificate e non siano da attuare in terreni boscati (Art.100, comma n. 9, Regolamento Forestale).
Le Dichiarazioni di Inizio Lavori (D.I.L.) sono presentate su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e indirizzate a: COMUNE DI SIENA-DIREZIONE URBANISTICA- Piazza del Campo, 1 - 53100 Siena.
Le Dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia, e possono essere:
La Dichiarazione di Inizio Lavori , da presentarsi, ai sensi dell'Art.6, comma 2, del Reg.to Forestale, a firma del proprietario, del possessore (purché sia specificato il titolo che legittima il possesso), delle persone giuridiche o fisiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dal proprietario o possessore.
La presentazione di D.I.L. su modelli diversi da quelli predisposti dall'Amministrazione Comunale non sono valide.
Inoltre, ai sensi dell'Art.6, 3 comma, del Reg.to Forestale, nella Dichiarazione di Inizio Lavori devono essere dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento (se diverso dal richiedente) e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicati al competente Ufficio Comunale.
Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori per le opere e movimenti di terreno assoggettate a tale regime, così come previsto dall'Art.100 del vigente Regolamento Forestale, anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti provenienti da Uffici interni all'Amministrazione Comunale, deve inoltrare, nel rispetto dell'Art.71 del Regolamento Forestale:
E' assoggettata a regime autorizzatorio la realizzazione delle opere o movimenti di terreno nei terreni vincolati, di cui all'Art.101 del Regolamento Forestale (riportato in calce al presente Regolamento). Gli interventi stessi devono comunque essere realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale.
Le domande di Autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico, da presentarsi, ai sensi dell'Art.6, 2° comma, del Reg.to Forestale, a firma del proprietario, del possessore (purché sia specificato il titolo che legittima il possesso), delle persone giuridiche o fisiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dal proprietario o possessore, devono essere compilate su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e indirizzate a: COMUNE DI SIENA-DIREZIONE URBANISTICA- Piazza del Campo, 1 -53100 Siena.
La presentazione di domande di Autorizzazione su modelli diversi da quelli predisposti dall'Amm.ne Comunale non sono valide.
Inoltre, ai sensi dell'Art.6, 3° comma, del Reg.to Forestale, nella domanda di Autorizzazione devono essere dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento (se diverso dal richiedente) e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate al competente Ufficio Comunale.
Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia, e possono essere:
Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'Art.101 del vigente Regolamento Forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti provenienti da Uffici interni all'Amministrazione Comunale, deve inoltrare al Comune di Siena idonea istanza costituita da:
Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare anche quanto qui di seguito specificato:
- Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.
- Per le domande oggetto di sanatoria, per l'acquisizione della Autorizzazione, dovranno essere presentati, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R.T. 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta, o attestazione, di pagamento della sanzione stessa..
- Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati, la documentazione da inoltrare è quella indicata dall'Art.81 del Regolamento Forestale.
Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003), il Comune con apposito provvedimento a firma del dirigente responsabile o suo delegato può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.
Per le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.
Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne dato atto nella comunicazione o nella richiesta integrativa di cui sopra.
Le varianti in corso d'opera soggette alla Dichiarazione Inizio Lavori seguono la procedura e la modulistica di cui all'Art.3 del presente Regolamento.
Le varianti in corso d'opera riferibili agli interventi soggetti ad Autorizzazione seguono la procedura e la modulistica di cui all'Art.5 del presente Regolamento.
In base all'Art.81 comma 3 della Legge Forestale n. 39/2000, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'Art.42, comma 5, è di competenza dell'Amministrazione Comunale.
Le sanzioni per la violazione delle disposizione di legge sono quelle previste all'Art.82 della Legge Forestale n° 39/2000 e successive modificazioni.
Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'Art.85 della Legge Forestale Toscana n. 39/2000 e successive modifiche.
Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate al Comune di Siena prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.
Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2003 all'Amm.ne Provinciale di Siena sono considerate valide,ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse, e l'atto autorizzativo, ove prescritto o abilitativo, sarà rilasciato dalla stessa Amm.ne Provinciale.
(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)
1.La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.
7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:
2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:
7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)
1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell`area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
8. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4.
9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:
(Estratto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R del 8 agosto 2003)
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 della legge forestale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base: