Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.53- Progetti norma: disposizioni generali

  1. Per i tipi di intervento e le destinazioni d'uso previsti dalle aree interessate da progetti norma si vedano i singoli articoli che seguono. Le prescrizioni specifiche relative a ciascun progetto norma prevalgono sulle prescrizioni generali.La realizzazione di un singolo intervento estrapolato dal progetto norma che lo comprende è sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale che verifica se la realizzazione proposta può avvenire senza determinare squilibri urbanistici nell'ambito dell'intero progetto norma ed in tale caso lo approva.
  2. Per la realizzazione dei progetti norma sono previsti interventi edilizi diretti e piani urbanistici attuativi. Qualora il frazionamento della proprietà non consenta la realizzazione con l'intervento edilizio diretto delle opere di urbanizzazione previste, si dovrà comunque procedere con un piano urbanistico attuativo.
  3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nei singoli interventi dei progetti norma soggetti a intervento edilizio diretto devono preesistere al rilascio della concessione per l'avvio dell'edificazione. Quando l'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti in base ai valori fissati dalle tabelle parametriche regionali, eventualmente aggiornate dal Consiglio comunale, superi l'entità dei costi effettivi delle opere realizzate, la quota eccedente dovrà essere corrisposta al momento del rilascio della concessione edilizia. I progetti norma soggetti ad intervento edilizio diretto, qualora comportino la realizzazione di opere di urbanizzazione, devono essere assoggettati ad apposita convenzione.
  4. Nei progetti di parco le aree per le quali non è prevista una utilizzazione pubblica (alberate, orti, aree agricole) sono escluse dall'esproprio qualora il proprietario si impegni ad una utilizzazione compatibile con le previsioni di piano, sia relativamente alle colture, sia relativamente alla sistemazione dei suoli. Le aree interessate da percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico passo pedonale. Per le aree destinate a servizi sportivi, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra l'Amministrazione comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, di gestione e di durata della convenzione stessa. Per le aree che mantengono la destinazione agricola valgono le norme dell'art. 139 commi 1, 2, 3, 4, e dell'art.144.
  5. Per il valore prescritto dei disegni si veda l'art. 2 comma 1, di queste norme e per la potenzialità edificatoria l'art. 27.
  6. Ove si verifichi per ciascun intervento contenuto in un P.N., essere il rapporto tra volume costruibile e superficie fondiaria maggiore del valore di 3 mc./mq. (If>3 mc/mq), deve obbligatoriamente e preventivamente essere presentato ed approvato dal Consiglio Comunale un piano urbanistico attuativo.
  7. L'efficacia dello strumento attuativo è subordinata alla stipula, tra il Comune ed il Proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del Richiedente, con la quale sia prevista:
    1. la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria;
    2. la realizzazione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria;
    3. la cessione di quota delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
    4. il termine non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dello strumento attuativo;
    5. l'impegno di effettuare, a titolo di cauzione, un deposito in denaro o mediante polizza fideiussoria presso la Tesoreria Comunale, vincolata a favore del Comune, per un valore pari al doppio del costo presunto delle opere di urbanizzazione e non inferiore all'ammontare presunto degli oneri di urbanizzazione;
    6. l'eventuale rimborso delle spese di progettazione per la compilazione d'ufficio del piano urbanistico attuativo.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota a suo carico delle aree stesse, in tutti quei casi in cui nell'area oggetto d'intervento non comprendano spazi destinati ad opere di urbanizzazione secondaria. Ugualmente può convenire che in luogo della cessione di aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto di tali opere. Nel caso in cui al comma precedente, il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli onere per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri, per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie il richiedente dovrà versare gli oneri previsti dalla vigente normativa; avrà, peraltro, diritto allo scomputo, totale o parziale, in dipendenza delle opere eseguite e delle aree cedute, in base al criterio di ripartizione percentuale del totale dei costi per opere di urbanizzazione primaria contenuti nelle tabelle regionali, con le quali sono calcolati dal Comune gli oneri concessori, che stabiliscono preventivamente per quale quota ciascuna opera incide sul totale. Le opere realizzate e le aree cedute saranno, ai fini dello scomputo, considerate per ciascuna concessione in proporzione al volume ammissibile sul lotto, rispetto al volume dell'intero piano attuativo, il valore delle aree sarà calcolato ai sensi della vigente normativa sulle espropriazioni.


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