Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art. 160 - Zone per servizi d'uso pubblico: disposizioni generali

  1. Sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso pubblico al quale le singole aree sono destinate. La dotazione minima di parcheggi stabilita per ciascun tipo di servizio è comprensiva della quota scoperta e coperta. Le superfici destinate a parcheggi perimetrate e siglate sulle tavv. "Usi e modalità di intervento" entro le singole aree possono non essere sufficienti a garantire la dotazione minima richiesta.
  2. Per interventi su edifici di interesse storico si veda l'art. 172. Sugli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione, sistemazione del suolo.In generale, in caso di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione, dovranno osservarsi le prescrizioni morfologiche contenute sulle tavv. "Usi e modalità di intervento" ovvero: area edificabile e specifica destinazione degli spazi scoperti e/o interrati, numero massimo dei piani, accessi principali, allineamenti vincolanti.
  3. In caso di servizi ubicati in case moderne o ammodernate (S6) per i tipi di intervento e gli strumenti si veda l'art.107 delle presenti Norme.
  4. All'interno del Centro Storico, negli immobili sede delle contrade o delle società di contrada, limitatamente alle finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali, è ammessa la realizzazione di volumetrie interrate per un massimo del 50% del solo volume fuori terra destinato a tali attività, nel rispetto delle strutture murarie e di fondazione degli edifici.

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