Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.148 - Aree Aacd6*: aree boscate

  1. Destinazione d'uso: attività boschive. Il taglio e la sostituzione delle essenze sono subordinati alla autorizzazione dell'autorità competente o alla predisposizione di un piano forestale.
  2. Sono ammessi solo percorsi non asfaltati.
  3. Il governo dei boschi dovrà contribuire alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico limitando i fenomeni di erosione superficiale tenendo conto della necessità di ridurre il pericolo di innesco e di sviluppo degli incendi. Per i terreni coperti da vegetazione naturale precedentemente censiti al nuovo catasto terreni con qualità di coltura diversa dal bosco, se ricadono in classe di pericolosità 1,2 e con pendenze inferiori al 30% possono essere oggetto di cambio di coltura con le modalità previste dalla legge forestale.
    Lo sviluppo delle tagliate dovrà prevedere l'estensione lungo le curve di livello anziché lungo la linea di massima pendenza.
    Al fine di ridurre i rischi di innesto e di diffusione degli incendi boschivi tutti i tagli che fronteggino strade di uso pubblico devono prevedere il rilascio di una fascia di rispetto su ciascun lato della carreggiata da sottoporre a trattamento particolare con riferimento alle finalità antincendio e di protezione paesistica.
    In tali fasce di rispetto dovranno essere lasciati gli esemplari arborei dominanti che dovranno essere spalcati per un'altezza minima di ml.2,50 da terra, prevedendo il taglio della vegetazione arbustiva sottostante e comunque tutti gli accorgimenti che concorrano a garantire la copertura dello stato arboreo; tali fasce avranno uno sviluppo minimo di ml.10 per ciascun lato della carreggiata nel caso viabilità vicinale e di ml.20 nel caso di strade comunali o di ordine superiore.
  4. Non e' ammessa la nuova edificazione all'interno della Aacd6* (area boscate) art.148 se non quelle destinate alla silvicoltura.
    Per le costruzioni esistenti che si configurano come annessi o casotti costruiti con materiali impropri - quali definiti al punto 1 dell'art.159bis- valgono le disposizioni stabilite dall'articolo medesimo al punto 1.
    Gli annessi agricoli e gli edifici esistenti in Aacd6*, con struttura e realizzazione diversa da quella al precedente comma, non possono essere ampliati e subire cambi di destinazione d'uso, sono ammessi interventi diretti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

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