Art.139bis - Nuove costruzioni
Nuove costruzioni sono ammesse previo P.M.A.A. (art.4 L.R.64/95) e riguardano:
- nuovi edifici rurali ad uso abitativo ex art.3 L.R.64/95 solo per aziende agricole;
- nuovi annessi agricoli per ricovero materiali attrezzi agricoli e per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Deve essere commisurata alla capacità produttiva del fondo;
- edifici per il ricovero degli animali-allevamenti: distanze dalle strade di transito ml.30, dalle case di abitazione ml.40. Gli allevamenti di carattere aziendale sono ammessi per aziende che producono almeno il 60% delle unità foraggiere necessarie al numero dei capi;
- impianti pubblici e di interesse pubblico art.6 della L.R.64/95
- sono ammessi, senza obbligo di preventivo PMAA impianti pubblici o di pubblico interesse di stazioni radio-base nelle zone appositamente indicate nelle tav.Va 1:5000.
- oltre alle prescrizioni del presente articolo valgono anche le particolari norme relative ai singoli ambiti territoriali:
- ambito territoriale A: valgono le norme L.R.64/95; per la costruzione di annessi agricoli valgono le prescrizioni del P.T.C.: 50% delle superfici minime, 8o mil. di fatturato, 2300 ore lavorative; limitare le nuove costruzioni sparse tendendo alla possibilità di completamento e di riqualificazione dei nuclei esistenti lungo le strade, ma divieto di edificazione lungo la strada di Pian del Lago per una fascia di ml.30.00 dai confini;
- ambito territoriale B: divieto alla costruzione di nuovi annessi agricoli, considerato l' alto numero di quelli esistenti, nelle seguenti località: via del Poggio Secco, strada per Montecchio, Costalpino, Villa Marcanti, S.Andrea a Montecchio, strada di Paganico, Monastero (v.tav.n2 ambiti territoriali)
- ambito Territoriale C: per la costruzione di annessi agricoli valgono le prescrizioni del P.T.C. : 50% superficie minima, 80milion di fatturato vendibile e 2.300 ore lavorative; non ammessa la costruzione di annessi agricoli lungo la s.s.1 Cassia e, considerato il numero degli annessi esistenti, nelle zone La Torretta , Pod. Paradiso, via del Ceraiolo-Poggio Secco-fino all'incrocio per Montecchio;
- ambito Territoriale E: per la costruzione di annessi agricoli valgono le prescrizioni del P.T.C. : 50% superficie minima, 80milion di fatturato vendibile e 2.300 ore lavorative;
- ambito Territoriale F: per la costruzione di annessi agricoli valgono le prescrizioni del P.T.C. : 50% superficie minima; i parametri relativi al PLV e alle ore lavorative annue sono ridotti del 50%;
- ambito Territoriale G: per la costruzione di annessi agricoli valgono le prescrizioni del P.T.C. : 50% superficie minima; i parametri relativi al PLV e alle ore lavorative annue sono ridotti del 50%; per le aziende con superficie superiore a 50 ha già operanti nel settore ricettivo, è ammessa, previa verifica della piena utilizzazione dei fabbricati esistenti, la possibilità di realizzazione di nuovi volumi per attività ricettive (non alberghiera) a condizione che l'attività sia inserita in un programma di sviluppo aziendale che preveda anche investimenti nel settore agricolo finalizzati all'aumento della capacità produttiva del fondo e alla qualificazione delle produzioni agricole, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
Edifici rurali
Parametri: superficie utile mq.110 distribuiti su uno o due piani con altezza max. in gronda e a valle rispettivamente di ml.3.50 o ml.6.00. Pianta quadrilatera regolare. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio esistente (distanza min.ml.10) con un lato parallelo a quest'ultimo. Forma il più compatta con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di piccole dimensioni. Coperture a falda in cotto, pendenza max.30%, o a padiglione o a capanna. Finiture di facciata: intonaco civile o muratura a faccia vista. Vietato l'uso di materiali plastici. Gli infissi potranno essere realizzati in legno (o in metallo purché verniciati). Non e ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto. E' possibile la creazione di locali interrati da destinarsi, unicamente, a deposito e cantina. Con la localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto. In particolare si tenderà a servizi di accesso già esistenti -vedi strade rurali, poderali, sentieri; sono vietati l'abbattimento di vegetazione arboree o di siepi, demolizioni di muri di sostegno.
Quando consentiti dalle norme di legge vigenti gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione delle abitazioni per i conduttori dei fondi dovranno seguire questi criteri generali:
- distanza minima dalla strada m.5, massima m.15, comunque con allineamento rispetto ad eventuali edifici esistenti e distacco da questi di almeno m.10;
- recinzione parziale (almeno due lati liberi, garantendo l'apertura verso i campi) con alberi e arbusti di essenze autoctone e con muri (è vietata la formazione di lotti chiusi di tipo urbano)
- numero di piani =2 il primo dei quali parzialmente adibito a locali di servizio e garage (riproponendo il carattere dei poderi e delle ville padronali).
- un solo accesso carrabile non asfaltato (terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei);
Le destinazioni consigliate sono quelle indicate nelle seguenti sottozone e negli ambiti territoriali.
Annessi agricoli - particolari costruttivi
Per il ricovero di macchinari, materiali, attrezzi agricoli, conservazione e trasformazione dei prodotti. La costruzione degli annessi agricoli e' consentita qualora risulti commisurata alla capacita' produttiva del fondo o alle reali necessita' delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate nel PMAA. Non dovranno in alcun caso essere impiegate tipologie, materiali e metodi costruttivi chiaramente industriali.
La costruzione di annessi agricoli fuori terra e' consentita solo previa dimostrazione dell'impossibilità di costruire l'annesso anche parzialmente interrato sfruttando il pendio, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti, quali muri a retta, cigli stradali, scarpate, ecc: la localizzazione dell'annesso deve tendere a favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti anche se su proprieta' contermini.
- materiali. Per tutte le nuove costruzioni ad eccezione degli annessi agricoli, per i quali sono ammesse anche strutture in legno, è prescritto l'impiego di muratura in pietrame, mattoni o strutture in c.a. e laterizio intonacate esternamente; la copertura inclinata ad una o due falde in cotto o in pietra locale. E' consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto di terreno vegetale o, nel caso di volumetria seminterrata, quando il solaio costituisca piano praticabile. La pavimentazione interna all'annesso e' prescritta in terra battuta o gettata di cemento salvo prescrizioni o particolari di carattere igienico sanitario
- aperture e' consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate. L'altezza minima del davanzale delle finestre deve essere ml.1.70
- dotazioni non e' consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale; l'approvvigionamento deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi e serbatoi autonomi. Non e' consentita la costruzione di servizi igienici, salvo nelle strutture agricole dove vengono svolte attività a prevalenza umana.
- sistemazioni esterne la progettazione dell'annesso agricolo deve garantire nel tempo un suo inserimento nell'ambiente e nel paesaggio con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria: ciò soprattutto agli effetti degli sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento degli alberi, siepi, muri a retta, sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti.
Le sistemazioni esterne devono consentire una schermatura permanente del manufatto tramite il parziale interramento e l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente o la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc). Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilita' preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi. E' consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per uso familiare. E' vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazioni se non per esigenze stagionali e comunque con obbligo di rimozione degli stessi al termine di tali lavorazioni.