Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.139bis - Nuove costruzioni


Nuove costruzioni sono ammesse previo P.M.A.A. (art.4 L.R.64/95) e riguardano:

Edifici rurali
Parametri: superficie utile mq.110 distribuiti su uno o due piani con altezza max. in gronda e a valle rispettivamente di ml.3.50 o ml.6.00. Pianta quadrilatera regolare. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio esistente (distanza min.ml.10) con un lato parallelo a quest'ultimo. Forma il più compatta con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di piccole dimensioni. Coperture a falda in cotto, pendenza max.30%, o a padiglione o a capanna. Finiture di facciata: intonaco civile o muratura a faccia vista. Vietato l'uso di materiali plastici. Gli infissi potranno essere realizzati in legno (o in metallo purché verniciati). Non e ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto. E' possibile la creazione di locali interrati da destinarsi, unicamente, a deposito e cantina. Con la localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto. In particolare si tenderà a servizi di accesso già esistenti -vedi strade rurali, poderali, sentieri; sono vietati l'abbattimento di vegetazione arboree o di siepi, demolizioni di muri di sostegno.

Quando consentiti dalle norme di legge vigenti gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione delle abitazioni per i conduttori dei fondi dovranno seguire questi criteri generali:

Le destinazioni consigliate sono quelle indicate nelle seguenti sottozone e negli ambiti territoriali.

Annessi agricoli - particolari costruttivi
Per il ricovero di macchinari, materiali, attrezzi agricoli, conservazione e trasformazione dei prodotti. La costruzione degli annessi agricoli e' consentita qualora risulti commisurata alla capacita' produttiva del fondo o alle reali necessita' delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate nel PMAA. Non dovranno in alcun caso essere impiegate tipologie, materiali e metodi costruttivi chiaramente industriali.
La costruzione di annessi agricoli fuori terra e' consentita solo previa dimostrazione dell'impossibilità di costruire l'annesso anche parzialmente interrato sfruttando il pendio, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti, quali muri a retta, cigli stradali, scarpate, ecc: la localizzazione dell'annesso deve tendere a favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti anche se su proprieta' contermini.

Le sistemazioni esterne devono consentire una schermatura permanente del manufatto tramite il parziale interramento e l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente o la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc). Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilita' preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi. E' consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per uso familiare. E' vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazioni se non per esigenze stagionali e comunque con obbligo di rimozione degli stessi al termine di tali lavorazioni.

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