Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.139 - Zone agricole: disposizioni generali

  1. Le zone agricole A comprendono le parti del territorio comunale di Siena che sono destinate alla prevalente funzione agricola e forestale, sia produttiva che di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'ambiente e della tutela dei beni storico-architettonici e culturali in esso presenti.
    L'utilizzazione ai fini agricoli, la tutela dell'ambiente, la nuova edificazione e l'uso del patrimonio edilizio esistente sono disciplinate dalla L.R. 64/95, L.R. 76/94, L.R. 59/80, L. 1497/39, L. 431/85, nonché dal presente articolo e dai successivi dal 140 al 159.
    Si definisce attività agricola ogni attività come definita dalla L.R. 64/95 (art. 2 comma 2).
    Sono pertanto consentiti solo interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo di tale attività e quelle ad essa connesse, oltre l'agriturismo, esercitate da una o più aziende agricole, quali l'attività zootecnica, di forestazione, faunistico-venatoria (in conformità alle LL.RR. 17/80, 64/82, 63/83, 73/84) nonché quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie nazionali e regionali.
    Tali attività non devono risultare in contrasto con l'equilibrio ambientale.
  2. ATTIVITA' COMPATIBILI
    Sono funzioni ammesse nella zona agricola quelle
    1. connesse con attività agricola:
      • abitazioni agricole
      • impianti produttivi per la prima lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici compresi l'apicoltura
      • allevamenti zootecnici
      • serre, impianti tecnici e tecnologici a servizio di aziende agricole
      • agriturismo (L.R.76/94 e Del. Cons. n.448 del 19.5.98)
    2. non connesse con attività agricola
      compatibilmente e nell'ambito come previsto dalla L.R. 64/95 e limitatamente al solo patrimonio edilizio esistente:
      • abitazioni ad uso civile
      • attività recettiva con un massimo di 20 stanze escluso quelle di tipo alberghiero; le attivita' recettive consentite devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previste per le case di civile abitazione.
      • abitazioni collettive
      • possibili esercizi di vicinato, bar, piccoli uffici pubblici decentrati e studi professionali
      • servizi sociali.
      Sono attività vietate la formazione di discariche di materiale solido e liquido. Lo scarico è consentito solo nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale.
      Fatti salvi ulteriori specificazioni e la conseguente disciplina integrativa relativamente alle realtà dei singoli ambiti territoriali, sono considerati elementi strutturali del territorio rurale e quindi da tutelare:
      conformazione altimetrica, strade poderali e interpoderali, acque superficiali, filari e masse arboree non da produzione. Pertanto in generale non sono ammessi interventi che modifichino la forma del territorio (accumuli e prelievi di terreno, terrazzamenti, formazione di laghetti e prosciugamenti, disboscamenti, ecc.).
      Se resi necessari dall'uso agricolo dei suoli o finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale su parere della Commissione Edilizia.
      In particolare andranno osservate le seguenti prescrizioni:
      • strade poderali e interpoderali: mantenimento delle dimensioni dell'andamento originari, della sistemazione superficiale (in terra battuta e comunque senza asfalto), di pavimentazioni ed elementi particolari (muri di recinzione, portali, fontanili, ponti, elementi decorativi, ecc.);.
      • corsi d'acqua superficiali: mantenimento dell'andamento, dell'ampiezza e della forma degli alvei;
      • filari e masse arboree non da produzione: mantenimento, incremento e sostituzione in caso di moria degli alberi lungo le strade e della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate; mantenimento delle recinzioni arborate dei fondi. La sostituzione dovrà avvenire con essenze autoctone, in particolare la segnatura di eventuali nuovi percorsi poderali con cipressi (posti ad una distanza minima di m.3) e di quelli interpoderali con querce o lecci (posti ad una distanza minima di m.8).
      Qualora il cambiamento delle colture in atto o l'introduzione di nuove comporti l'alterazione degli elementi suddetti, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione Edilizia Integrata, che dovrà esplicitamente dare atto della valutazione di compatibilità rispetto agli assetti ambientali.
  3. PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SUI TERRENI AGRARI
    Diverse sistemazioni e modifiche alla morfologia del suolo potranno essere proposte solo se risultanti da un progetto finalizzato alla riduzione dei fenomeni di erosione superficiale, degli smottamenti e delle frane comprensivo anche delle opere di gestione e regimazione idraulica delle acque meteoriche.
    Le opere di miglioramento fondiario dovranno rispettare le piante d'alto fusto e le formazioni vegetali lineari arboree già esistenti ed in particolare gli elementi individuati come emergenze vegetazioni nelle carte di PTCP.
    L'estirpazione e i reimpianti di olivo sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.
    Gli interventi che prevedano modificazioni morfologiche dei terreni dovranno essere corredati da studi agronomici e di idraulica agraria che evidenzino i caratteri e i parametri assunti per il calcolo ed il dimensionamento dei drenaggi superficiali e profondi sulla base della specifica capacita' d'infiltrazione delle acque nel terreno, con riferimento a condizioni di saturazione idrica. Tali valutazioni saranno desunte dall'analisi dei parametri fisici del terreno ottenuto per rilievo diretto o attraverso determinazioni analitiche certificate.
    Ogni intervento straordinario da eseguire su pendici collinari di qualsiasi pendenza dovra' prevedere la realizzazione di fossi di guardia e scoline trasversali con spiovente efficace non superiore al 2% da realizzare, nel caso di pendici con pendenza superiore al 15% con interasse minimo di ml.50.00.
    Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "ritocchino" dovranno prevedere il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml.10.00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita' al verificarsi degli eventi sopra menzionati.
    Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia di distanza di ml. 2.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml.1.00 dalle altre strade pubbliche e d'uso pubblico.
    Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano, l'introduzione di ordinamenti soggetti a lavorazione annuali del suolo.
  4. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE AMMISSIBILI (art.5bis L.R.64/95)
    • realizzazioni di nuovi terrazzamenti o ciglioni di interruzione dei versanti con la creazione di contropendenze nella fascia superiore purché corredate dalle necessarie opere di regimazione idraulica previste secondo le modalità del precedente punto 3.
    • restauro e ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco
    • ripristino e restauro delle sistemazioni idrauliche di superficie esistenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco o sistemazioni tradizionali
    • nuove sistemazioni idrauliche di superficie effettuate con tecniche costruttive che prevedano l'impiego prevalente del legno o della vegetazione viva, per il ripristino dell'orditura originaria dei fossi
    • restauro di manufatti aventi valore storico-testimoniale: pozzi, sorgenti, fonti , lavatoi, tabernacoli, crocifissi, vie crucis, cappelle...., restauro solo se ubicati in luoghi accessibili al pubblico passaggio o visitabili previa sottoscrizione di specifici impegni da assumere con l'amministrazione
    • restauro di giardini storici e parchi, interventi curativi non devastanti volti alla conservazione di esemplari arborei di pregio, gli interventi di potatura e quelli fitosanitari per la cura e la profilassi delle patologie di esemplari di qualsiasi dimensione di Cupressus sempervirens, Ulmus spp, Quercus spp
    • realizzazione di nuove formazioni vegetali lineari realizzate mediante collocazione a dimora di esemplari di Cupressus sempervirens di altezza minima di ml.3.50 certificati con resistenti al Seridium carduinale se l'intervento si inserisce nel contesto ambientale dell'area
    • manutenzione, realizzazione, restauro o ripristino delle formazioni vegetali naturali lungo gli impluvi esistenti che abbiano una profondità minima di ml.3,00 ed una densità di piante arboree ed arbustive autoctone di almeno 2 piante/mq.;
    • ricostruzione di altre formazioni vegetali lineari costituite da specie arboree tipiche dei luoghi, con sviluppo minimo di ml.100 effettuati mediante la collocazione a dimora di piante con altezza maggiore di ml.2,50;
    • interventi di ripristino della viabilità di uso pubblico dimensionati con opere finalizzate a garantire il paesaggio pedonale e quello eccezionale di autoveicoli fuori-strada;
    • interventi di ripristino di strade private con la modalità di cui al punto precedente previa sottoscrizione di impegno all'utilizzazione pubblica per la durata degli impegni da assumere con l'Amministrazione e qualora il loro ripristino contribuisca a migliorare la rete sentieristica esistente.
  5. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
    Gli interventi programmati in alveo dovranno contribuire a valorizzare la vegetazione arborea esistente e gli altri elementi vegetali, limitando quindi i tagli alle sole piante che ostruiscano il corso d'acqua e prevedendo il diradamento di quelle che per la loro vicinanza o posizione potrebbero contribuire, intercettando il materiale fluttuante, alla formazione di sbarramenti naturali al regolare flusso delle acque.
    Tutti gli interventi di consolidamento spondale e di regimentazione idraulica dovranno essere realizzate utilizzando preferibilmente le tecniche e i materiali tradizionali o, in alternativa, materiali e tecniche di basso impatto sull'ambiente.
    Non sono ammessi interventi di manomissione o modificazioni degli alvei e delle sponde se non per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.
    E' vietata la messa a coltura dei terreni d'ambito della fascia di rispetto di ml.10.00 calcolati dalla linea di sponda e di argine, la vegetazione spondale dei laghi e specchi d'acqua dovra' essere mantenuta e se assente eventualmente introdotta per una fascia di ml.10.00.
    Il restauro delle opere idrauliche esistenti dovra' prevedere soluzioni progettuali che instaurino la continuità del fluido e dovranno essere realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti o proporre nuovi soluzioni che introducano: legno, ferro, pietrame assestato, vegetazione viva.
    Gli interventi di regimazione in alveo dovranno garantire il più possibile la continuità del fluido, anche nei periodi portata minima, dovranno inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta.
    Le sistemazioni delle sponde dovranno favorire la percorribilita' e la fruibilità pubblica, in casi particolari dovranno essere previste opere complementari che permettano il facile aggiramento dell'ostacolo.
    • 5a.INDIRIZZI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO
      Oltre alle prescrizioni del presente articolo valgono anche le particolari indicazioni relative ai singoli ambiti territoriali.
      • Ambito Territoriale A:
        • conservare la storica di Pian del Lago , quella di Belriguardo, e quella trasversale Convento Vecchio-Coste Basse; le aree boscate. (per tutto v. norma di P.R.G.);
        • trasformazione: il territorio coltivato non presenta caratteristiche produttive né natura specifica che possa essere ritenuta di particolare tutela; può essere oggetto di modificazione colturale, valutata la pedologia e la regimazione delle acque.
        • i P.M.A.A. che comportino modifiche alla maglia agraria devono contenere comunque il rilievo dello stato attuale e la relazione sulle condizioni del sistema scolante e che sia dimostrata la parti o maggiore efficacia della nuova regimazione e difesa del suolo.
      • Ambito Territoriale B:
        • conservare il paesaggio agrario dei crinali, la tessitura delle colture tradizionali;
        • mantenere l'assetto agrario (residenze-coltivi) e opere di sistemazione idraulica: conservare gli elementi organizzativi degli spazi aperti -funzione percettiva delle emergenze e viabilità storica (viali, parchi etc.)
        • nelle aree di frazionamento periurbano, con diffusione di annessi di vario tipo, recinzioni, commistioni di funzioni diverse, piccole proprietà e varietà di colture arboree e orti- il P.M.A.A. dovrebbe inoltre tutelate la maglia fitta secondo gli indirizzi di trasformazione di cui al capo M (M22, M23, M32) e tendere alla unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive, alla organizzazione del paesaggio agrario dalle siepi ai filari delle alberature, al restauro del paesaggio o in stato di abbandono.
        • i P.M.A.A. che comportino modifiche alla maglia agraria devono contenere comunque il rilievo dello stato attuale e la relazione sulle condizioni del sistema scolante e che sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova regimazione e difesa del suolo.
      • Ambito Territoriale C:
        deve essere tutelato l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area in particolare:
        • vincolare e salvaguardare le rete idrico superficiale;
        • conservare la rete irrigua e scolante;
        • mantenere e se necessario ripiantumare la vegetazione ripariale;
        • mantenere il sistema dei terrazzamenti e ciglioni;
        • conservare le alberature di corredo alla rete viaria, di separazione dei campi e confini, intorno ai nuclei e alle case coloniche
        • Il P.M.A.A. dovrà prevedere la conservazione e manutenzione degli assetti paesistico-ambientali e vegetali, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamento del suolo. Qualora comportino modifiche alla maglia agraria devono contenere il rilievo degli elementi del paesaggio agrario, una relazione sulle condizioni del sistema scolante e la dimostrazione della pari o maggior efficacia della nuova sistemazione rispetto alle acque e difesa del suolo.
      • Ambito Territoriale D:
        • riqualificazione del tessuto agrario colturale favorendo la destinazione ad olivo;
        • mantenimento delle colture esistenti nelle valli verdi, nonché del sistema dei percorsi, delle siepi e dei filari arborei; la costituzione della vegetazione arborea di fondovalle e riqualificazione delle aree di degrado.
      • Ambito Territoriale E:
        • Gli interventi anche previsti nei PMAA, dovranno perseguire la conservazione degli elementi fisico - naturali (es. masse arboree), della rete stradale interpoderale, poderale, della sentieristica, nonchè della qualità dell'ecosistema e dello colture arboree.
          Dovrà essere mantenuto il sistema di rifornimento idrico degli invasi.
          Le trasformazioni saranno limitate, negli assetti tradizionali agricoli, per riqualificazione recupero di aree dissestate, rimboschimento, rinnovo colture.
          Recupero e riqualificazione dell'area dell'impianto di trattamento inerti in località Pianella, non compatibile con la previsione del parco fluviale dell'Arbia e con il vincolo sul corso d'acqua.
      • Ambito Territoriale F:
        • Gli interventi ammessi hanno essenzialmente obiettivi di tutela e salvaguardia dei valori naturali e ambientali (boschi, parchi, viali, rete viaria storica) con interventi sul suolo limitati all'eliminazione o riduzione del degrado presente, rimboschimento e recupero delle colture, riqualificazione di aree marginali anche attraverso il progetto di recupero del paesaggio (art. I.7 PTC).
          Interventi di trasformazione della maglia fondiaria, definita come risorsa del territorio: i PMAA dovranno valutare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione degli indirizzi di cui al Capo M del PTC: M2.2 - recupero di oliveti abbandonati;
          M2.3 - riqualificazione delle recinzioni, riconduzione della vegetazione arborea ornamentale alle essenze arboree locali;
          M3.2 - riqualificazione delle parti caratterizzate da frazionamento periurbano.
      • Ambito Territoriale G:
        Gli interventi ammessi hanno essenzialmente obiettivi di conservazione dei valori paesistici, ambientali e storici, in particolare per quanto riguarda:
        • emergenze architettoniche (A*, A14-19, An*, Av*)
        • rete viaria storica, percorso di crinale Castagno - Nociano - Le Tolfe - Monteliscai - Colle Pinzuto; di versante Bolgione - Ponte a Bozzone; di collegamento per Monasterino.
        • valori naturalistici, aree boscate, corsi d'acqua e vegetazione ripariale.
        Occorre prevedere interventi di riqualificazione delle aree di degrado intorno a Tavernacce, e - per abbandono delle colture - a sud di Monteliscai, ad est del podere Gerania.
        Le sottozone di interesse storico ambientale individuate dal vigente PRG tra Vico Alto e Le Scotte svolgono la funzione di separazione fra i due insediamenti, e di mantenimento di un corridoio di naturalità.
        Indirizzi per i PMAA
        Si richiamano gli indirizzi del Capo M del PTC.
        E' da privilegiare la coltivazione dell'olivo a vaso policonico.
  6. PER LE DESTINAZIONI D'USO i tipi e le modalità di intervento sugli edifici si vedano le norme relative al patrimonio edilizio esistente (da art.149 e sgg.). Gli edifici compresi nell'elenco allegato non possono essere demoliti. Per questi gli interventi sono limitati a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (interventi del tipo e1, e4).
  7. GLI AMPLIAMENTI AD USO ABITATIVOcon aggiunte di volumi nuovi sono consentiti solo qualora l'edificio esistente non abbia parti inutilizzate che possano essere riusate, e comunque nei limiti della normativa vigente. Non sono riusabili seminterrati, magazzini e garages, in genere manufatti e parti di manufatti che non abbiano altezze ed aperture tali da garantire l'abitabilità. E' comunque esclusa la possibilità di aggiungere nuovi volumi ad edifici di interesse storico-ambientale e ad edifici di valore nullo localizzati in sottozone di interesse storico-ambientale e agli edifici complessi esito di aggregazioni diacroniche.
    Nel caso di edifici non rientranti nelle situazioni precedenti gli ampliamenti di edifici semplici a destinazione residenziale possono avvenire in aderenza o in elevazione osservando i seguenti criteri e le limitazioni prescritte nelle relative schede:
    • edifici semplici con copertura a falda: ampliamento in aderenza sul lato minore continuando la linea del colmo del tetto, rispettando le caratteristiche dei prospetti esistenti. L'eventuale separazione della proprietà non potrà essere segnata da recinzioni o divisioni
    • edifici con copertura a padiglione, aventi un numero di piani inferiore a 2: ampliamento in sopraelevazione di un solo piano, anche recuperando il piano soffitta salvo le limitazioni di cui agli articoli successivi

ALLEGATO ART. 139

Edifici per i quali non è consentita la demolizione
Rif.: censimento degli edifici nelle zone extraurbane
(Catasto d'Impianto)

SCHEDA N. F. 1:4000 N.
4 10
22 10
31 16
45 16
58 16
111 12
163 17
164 17
231 7
278 6
288 6
337 2
338 2
341 2
382 2
364 2
385 3
494 8
502 8
505 8
567 8
600 8
601 8
607 8
614 8
723 14
781 13
860 13
908 13
918 12
932 12
935 12
980 12
994 12
995 12
1001 12
1005 12
1008 12

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