Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale
cartografia tematica
Piano Regolatore Generale
Norme Tecniche di Attuazione
ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali
- In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli articoli che seguono e nelle schede di corredo):
- demolire gli edifici esistenti;
- ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione.
- Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre:
- apportare variazioni della destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%;
- effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi;
- effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorchè questi implichino sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti.
- Il ripristino degli intonaci esterni consentito solo nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
- quando esistano lacune o si sia accertato il pericolo di un imminente distacco. In assenza totale di intonaco dovrà esserne documentata l'esistenza in origine come da "Guida all'individuazione degli elementi tecno- morfologici caratterizzanti";
- il nuovo intonaco dovrà avere caratteristiche di materiale e di colore analoghe a quelle preesistenti e comunque simili a quelle degli edifici circostanti, a meno di documenti attestanti un'originaria difformità;
- quando la superficie intonacata presenti lavorazioni plastiche e/o pittoriche caratterizzate da una trama regolare, la ricomposizione di lacune parziali dovrà interessare l'intero modulo costitutivo della trama utilizzando materiali analoghi a quelli impiegati nello strato circostante.
- I vicoli attraversanti gli edifici individuati sulla tav. Va "Usi e modalità di intervento" non possono essere chiusi.
- In caso di manutenzione straordinaria la modifica della forma e delle quote, nonché dei materiali esistenti è ammessa solo al fine di eliminare elementi e materiali impropri rispetto ai caratteri dell'edificio, e per realizzare interventi di coibentazione e installazione di impianti.
- Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario, il richiedere, per gli edifici ricompresi nelle aree R*, l'attuazione degli interventi previsti volti a realizzare la destinazione residenziale, a mezzo di apposito preventivo piano di recupero.
- Il risanamento conservativo non potrà consentire modifiche al sistema delle aperture esterne se non per eliminare alterazioni recenti e/o incongrue
- Il frazionamento in più unità abitative tramite interventi di restauro e risanamento conservativo è consentito quando questi siano compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario; le nuove unità non dovranno, di norma, avere una Snp inferiore a 80 mq.
- Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria.
- Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa.
- La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purchè non comporti alterazioni alla struttura principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), riconoscibili e databili.
- Non è ammessa la formazione di doppi pavimenti in presenza di elementi decorativi di pregio.
- All'interno del Centro Storico, negli immobili sede delle contrade o delle società di contrada, limitatamente alle finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali, è ammessa la realizzazione di volumetrie interrate per un massimo del 50% del solo volume fuori terra destinato a tali attività, nel rispetto delle strutture murarie e di fondazione degli edifici.
All'interno del Centro Storico, nelle aree comprese nelle tavole Vc - la
città dentro le mura, è vigente il Piano delle Funzioni ai sensi della ex
L.R. 39/1994 (approvato con delibera di C.C. n°237 del 23.10.2001
pubblicata per estratto nel B.U.R.T. n°49 del 05.12.2001)